Cosa cambia nella normativa sui gas fluorurati a effetto serra con il nuovo Regolamento UE in vigore dall’11 marzo 2024, con aggiornamento del 6 settembre 2024
Il nuovo Regolamento (UE) 2024/573 “F-Gas” entrato in vigore l’11 marzo 2024 stabilisce le norme in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali la certificazione e la formazione, che comprendono l’uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate.
La continua evoluzione delle disposizioni normative potrebbe portare nuove incertezze all’interno del tuo lavoro.
F-gas: pubblicato il regolamento sulle etichette
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Serie L del 3 settembre 2024 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174 della Commissione del 2 settembre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle etichette per determinati prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.
Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Il provvedimento dà attuazione all’articolo 12 del Regolamento “F-Gas” stabilendo norme specifiche e di dettaglio sull’etichettatura e le informazioni che essa deve recare sui prodotti e sulle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.
Essi sono immessi sul mercato, forniti successivamente o messi a disposizione di qualsiasi altra persona soltanto se etichettati come:
- apparecchiature di refrigerazione;
- apparecchiature di condizionamento;
- pompe di calore;
- apparecchiature di protezione antincendio;
- commutatori elettrici;
- generatori di aerosol contenenti gas fluorurati a effetto serra, compresi gli inalatori predosati;
- tutti i contenitori per gas fluorurati a effetto serra;
- solventi a base di gas fluorurati a effetto serra;
- cicli Rankine a fluido organico.
A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’etichetta deve riportare:
- la quantità espressa in peso e in CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra contenuta nel prodotto o nell’apparecchiatura o la quantità di gas fluorurati a effetto serra per la quale è progettata l’apparecchiatura e il potenziale di riscaldamento globale di tali gas;
- un riferimento che i gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate;
- un riferimento che il commutatore elettrico presenta un comprovato tasso di perdita annuale inferiore allo 0,1 % riportato nelle specifiche tecniche del fabbricante.
Download GratuitoRegolamento 2024/2174 – Formato delle etichette dei prodotti F-Gas |
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Cosa sono gli F-Gas e come vengono impiegati in edilizia
Il termine F-Gas deriva dal nome gas fluorurati, ossia gas artificiali che non si trovano in natura, ma che vengono generati solo dalle attività umane.
I tre tipi principali di gas fluorurati:
- idrofluorocarburi (HFC);
- perfluorocarburi (PFC);
- esafluoruro di zolfo (SF6).
In particolare, gli idrofluorocarburi (HFC) sono utilizzati negli impianti di refrigerazione, di condizionamento e nelle pompe di calore, ma anche come agenti espandenti per schiume e negli estintori.
I gas fluorurati sono potenti gas serra, con un effetto di riscaldamento globale fino a 23.000 volte maggiore dell’anidride carbonica e le loro emissioni sono in forte aumento.
Per questo motivo, nel caso degli impianti di raffrescamento sono previsti specifici controlli per monitorarne le perdite in atmosfera.
Il Regolamento (UE) N. 517/2014 del 16 aprile 2014, aggiornato dal nuovo Regolamento F-Gas, prevedeva regole molto stringenti su:
- gestione dei controlli delle perdite;
- certificazione delle persone fisiche;
- restrizioni all’immissione in commercio dei gas;
- divieto di immissione in commercio.
Ad ogni gas refrigerante corrisponde un valore GWP (dall’inglese global warming potential), necessario a calcolare la quantità di CO2 emessa e, quindi, l’incidenza sull’effetto serra. Facendo un esempio, il gas R-32 ha un GWP di 675, quindi ogni kg di gas causa 675 kg di CO2.
La gestione degli interventi relativi ad impianti che contengono F-Gas deve essere affidata ad imprese con personale qualificato.
I soggetti che si occupano di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento hanno l’obbligo di certificazione.
Cosa prevede il nuovo Regolamento F-Gas
Il provvedimento si applica:
- all’uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I (HFC, PFC e altri composti perfluorurati e nitrili fluorurati), II (idro (cloro) fluorocarburi insaturi e altre sostanze fluorurate) e III (eteri, chetoni e altri composti fluorurati), da soli o come miscele contenenti tali sostanze.
- ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.
Il Regolamento (UE) 2024/573 prevede:
- nuove disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali i regimi di responsabilità estesa del produttore, la certificazione e la formazione, che comprende l’uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate;
- nuove condizioni per la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato, la successiva fornitura e l’uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
- nuove condizioni per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra;
- limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi;
- norme in materia di comunicazione e raccolta dei dati sulle emissioni.
In particolare, l’art. 8 stabilisce che gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, non contenuti in schiume, provvedono a che tali sostanze siano recuperate e, dopo lo smantellamento delle apparecchiature, siano riciclate, rigenerate o distrutte.
L’obbligo si applica agli operatori delle seguenti apparecchiature fisse:
- circuiti di raffrescamento di apparecchiature di refrigerazione, di apparecchiature di condizionamento d’aria e di pompe di calore;
- apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra;
- apparecchiature di protezione antincendio;
- commutatori elettrici.
Ricordiamo che il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, in attuazione al Regolamento (UE) 517/2014, prevede:
- un Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas;
- una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature.
Sono tenute all’iscrizione gli operatori che fanno attività di installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento, controllo delle perdite da apparecchiature e recupero di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse contenenti F-GAS.
Trattamento degli F-Gas nelle ristrutturazioni e riqualificazioni edilizie
Dal 1° gennaio 2025 i proprietari di edifici e contraenti assicurano che, durante le attività di ristrutturazione, riqualificazione o demolizione che implicano la rimozione di:
- pannelli di schiuma contenenti schiume con gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1,
- schiume in pannelli laminati installati in cavità o strutture edificate contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1,
le emissioni siano per quanto possibile evitate manipolando le schiume o i gas ivi contenuti in modo tale da garantire la distruzione di tali gas. In caso di recupero di tali gas, tale operazione è effettuata esclusivamente da persone fisiche adeguatamente qualificate.
Se il recupero delle schiume non è tecnicamente praticabile, il proprietario dell’edificio o il contraente redige la documentazione che attesta l’impossibilità del recupero nel caso specifico.
Detta documentazione è conservata per cinque anni ed è messa a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione, su richiesta.
Altre misure e scadenze del Regolamento F-Gas
- dal 1° gennaio 2025 è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l’assistenza o la manutenzione di tutte le apparecchiature di refrigerazione.
Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2030, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati; - dal 1° gennaio 2026 è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l’assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore.
Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati; - dal 1° gennaio 2032 è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 750 per l’assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chillers (refrigeratori). Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
- nuovi obblighi di controllo periodico delle perdite anche per le apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore;
- estensione dell’obbligo di tenuta di Registri per le imprese che producono, immettono in commercio, forniscono o ricevono F-gas esenti dall’assegnazione di una quota per l’immissione in commercio;
- obbligo di attestato delle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione, controllo delle perdite e recupero di F-gas dai circuiti frigoriferi dei sistemi di condizionamento d’aria e pompe di calore.
Download GratuitoRegolamento UE 2024/573 – Gas fluorurati a effetto serra (F-Gas) |
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Fonti: BibLus.net, gazzetta ufficiale