Cosa cambia nella normativa sui gas fluorurati a effetto serra con il nuovo Regolamento UE in vigore dall’11 marzo 2024, con aggiornamento del 6 settembre 2024

Il nuovo Regolamento (UE) 2024/573 “F-Gas” entrato in vigore l’11 marzo 2024 stabilisce le norme in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali la certificazione e la formazione, che comprendono l’uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate.

La continua evoluzione delle disposizioni normative potrebbe portare nuove incertezze all’interno del tuo lavoro.
F-gas: pubblicato il regolamento sulle etichette

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Serie L del 3 settembre 2024 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174 della Commissione del 2 settembre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle etichette per determinati prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.

Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 12 del Regolamento “F-Gas” stabilendo norme specifiche e di dettaglio sull’etichettatura e le informazioni che essa deve recare sui prodotti e sulle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

Essi sono immessi sul mercato, forniti successivamente o messi a disposizione di qualsiasi altra persona soltanto se etichettati come:

  • apparecchiature di refrigerazione;
  • apparecchiature di condizionamento;
  • pompe di calore;
  • apparecchiature di protezione antincendio;
  • commutatori elettrici;
  • generatori di aerosol contenenti gas fluorurati a effetto serra, compresi gli inalatori predosati;
  • tutti i contenitori per gas fluorurati a effetto serra;
  • solventi a base di gas fluorurati a effetto serra;
  • cicli Rankine a fluido organico.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’etichetta deve riportare:

  • la quantità espressa in peso e in CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra contenuta nel prodotto o nell’apparecchiatura o la quantità di gas fluorurati a effetto serra per la quale è progettata l’apparecchiatura e il potenziale di riscaldamento globale di tali gas;
  • un riferimento che i gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate;
  • un riferimento che il commutatore elettrico presenta un comprovato tasso di perdita annuale inferiore allo 0,1 % riportato nelle specifiche tecniche del fabbricante.
IconaDownload GratuitoRegolamento 2024/2174 – Formato delle etichette dei prodotti F-Gas

Cosa sono gli F-Gas e come vengono impiegati in edilizia

Il termine F-Gas deriva dal nome gas fluorurati, ossia gas artificiali che non si trovano in natura, ma che vengono generati solo dalle attività umane.

I tre tipi principali di gas fluorurati:

  • idrofluorocarburi (HFC);
  • perfluorocarburi (PFC);
  • esafluoruro di zolfo (SF6).

In particolare, gli idrofluorocarburi (HFC) sono utilizzati negli impianti di refrigerazione, di condizionamento e nelle pompe di calore, ma anche come agenti espandenti per schiume e negli estintori.

I gas fluorurati sono potenti gas serra, con un effetto di riscaldamento globale fino a 23.000 volte maggiore dell’anidride carbonica e le loro emissioni sono in forte aumento.

Per questo motivo, nel caso degli impianti di raffrescamento sono previsti specifici controlli per monitorarne le perdite in atmosfera.

Il Regolamento (UE) N. 517/2014 del 16 aprile 2014, aggiornato dal nuovo Regolamento F-Gas, prevedeva regole molto stringenti su:

  • gestione dei controlli delle perdite;
  • certificazione delle persone fisiche;
  • restrizioni all’immissione in commercio dei gas;
  • divieto di immissione in commercio.

Ad ogni gas refrigerante corrisponde un valore GWP (dall’inglese global warming potential), necessario a calcolare la quantità di CO2 emessa e, quindi, l’incidenza sull’effetto serra. Facendo un esempio, il gas R-32 ha un GWP di 675, quindi ogni kg di gas causa 675 kg di CO2.

La gestione degli interventi relativi ad impianti che contengono F-Gas deve essere affidata ad imprese con personale qualificato.

I soggetti che si occupano di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento hanno l’obbligo di certificazione.

Cosa prevede il nuovo Regolamento F-Gas

Il provvedimento si applica:

  • all’uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I (HFC, PFC e altri composti perfluorurati e nitrili fluorurati), II (idro (cloro) fluorocarburi insaturi e altre sostanze fluorurate) e III (eteri, chetoni e altri composti fluorurati), da soli o come miscele contenenti tali sostanze.
  • ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

Il Regolamento (UE) 2024/573 prevede:

  • nuove disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali i regimi di responsabilità estesa del produttore, la certificazione e la formazione, che comprende l’uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate;
  • nuove condizioni per la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato, la successiva fornitura e l’uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
  • nuove condizioni per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra;
  • limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi;
  • norme in materia di comunicazione e raccolta dei dati sulle emissioni.

In particolare, l’art. 8 stabilisce che gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, non contenuti in schiume, provvedono a che tali sostanze siano recuperate e, dopo lo smantellamento delle apparecchiature, siano riciclate, rigenerate o distrutte.

L’obbligo si applica agli operatori delle seguenti apparecchiature fisse:

  1. circuiti di raffrescamento di apparecchiature di refrigerazione, di apparecchiature di condizionamento d’aria e di pompe di calore;
  2. apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra;
  3. apparecchiature di protezione antincendio;
  4. commutatori elettrici.

Ricordiamo che il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, in attuazione al Regolamento (UE) 517/2014, prevede:

  • un Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas;
  • una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature.

Sono tenute all’iscrizione gli operatori che fanno attività di installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento, controllo delle perdite da apparecchiature e recupero di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse contenenti F-GAS.

Trattamento degli F-Gas nelle ristrutturazioni e riqualificazioni edilizie

Dal 1° gennaio 2025 i proprietari di edifici e contraenti assicurano che, durante le attività di ristrutturazione, riqualificazione o demolizione che implicano la rimozione di:

  • pannelli di schiuma contenenti schiume con gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1,
  • schiume in pannelli laminati installati in cavità o strutture edificate contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1,

le emissioni siano per quanto possibile evitate manipolando le schiume o i gas ivi contenuti in modo tale da garantire la distruzione di tali gas. In caso di recupero di tali gas, tale operazione è effettuata esclusivamente da persone fisiche adeguatamente qualificate.

Se il recupero delle schiume non è tecnicamente praticabile, il proprietario dell’edificio o il contraente redige la documentazione che attesta l’impossibilità del recupero nel caso specifico.

Detta documentazione è conservata per cinque anni ed è messa a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione, su richiesta.

Altre misure e scadenze del Regolamento F-Gas

  • dal 1° gennaio 2025 è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l’assistenza o la manutenzione di tutte le apparecchiature di refrigerazione.
    Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2030, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
  • dal 1° gennaio 2026 è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l’assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore.
    Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
  • dal 1° gennaio 2032 è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 750 per l’assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chillers (refrigeratori). Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
  • nuovi obblighi di controllo periodico delle perdite anche per le apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore;
  • estensione dell’obbligo di tenuta di Registri per le imprese che producono, immettono in commercio, forniscono o ricevono F-gas esenti dall’assegnazione di una quota per l’immissione in commercio;
  • obbligo di attestato delle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione, controllo delle perdite e recupero di F-gas dai circuiti frigoriferi dei sistemi di condizionamento d’aria e pompe di calore.
IconaDownload GratuitoRegolamento UE 2024/573 – Gas fluorurati a effetto serra (F-Gas)

Fonti: BibLus.net, gazzetta ufficiale