Un approfondimento del testo approvato dal Parlamento europeo relativo al futuro Regolamento macchine. Le disposizioni transitorie e finali, l’entrata in vigore, l’abrogazione della direttiva, i considerando e l’ambito di applicazione.
Nei giorni scorsi abbiamo ricordato che il 18 aprile 2023 la Plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo ha approvato il nuovo e atteso “ Regolamento Macchine”.
Il nuovo Regolamento, che prenderà il posto dell’attuale direttiva macchine (2006/42/CE), proprio in quanto Regolamento avrà un diverso impatto sulle normative nazionali.
Ricordiamo che nell’Unione europea una direttiva è un atto legislativo che stabilisce un obiettivo che i paesi membri dell’Unione europea (UE) devono realizzare e ciascun paese può decidere come procedere. Ad esempio la direttiva macchine ha stabilito i requisiti minimi di sicurezza che devono possedere le macchine ed è spettato poi a ogni paese adottare le leggi per dare attuazione a questi principi e applicare le sanzioni.
Un regolamento è, invece, un atto legislativo vincolante. Il Regolamento deve essere applicato in tutti i suoi elementi nell’intera Unione europea.
In questo senso la trasformazione di una Direttiva in un Regolamento porterà inevitabilmente ad un’attuazione più uniforme della normativa sulle macchine e, in questo senso, ad una “maggiore certezza del diritto”, come ricordato da molti commenti seguiti all’approvazione del Regolamento.
Anche se il Regolamento deve ancora essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUUE) e non avrà, comunque, un’entrata in vigore immediata, abbiamo deciso di cominciare a parlarne facendo riferimento al testo approvato il 18 aprile 2023 (Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2023 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti macchina) che non dovrebbe avere rilevanti modifiche rispetto al testo che sarà pubblicato in GUUE (si prevede che sarà pubblicato a luglio).
Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:
- Il regolamento macchine e le disposizioni transitorie e finali
- Il regolamento macchine e le carenze e incongruenze della direttiva
- Il regolamento macchine, l’ambito di applicazione e le nuove tecnologie
Il regolamento macchine e le disposizioni transitorie e finali
Per parlare del Regolamento macchine, non ancora vigente, riprendiamo innanzitutto dal testo approvato le disposizioni transitorie e finali relative all’entrata in vigore e alle abrogazioni.
Se il Regolamento (come indicato all’articolo 54) entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in realtà si applicherà dopo 42 mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Tuttavia alcuni articoli si applicano a decorrere da altre date.
Ad esempio:
- gli articoli da 26 a 42 si applicano a decorrere dal … [sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento];
- l’articolo 50, paragrafo 1, si applica a decorrere dal … [39 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento];
- l’articolo 6, paragrafo 7, e gli articoli 48 e 52 si applicano a decorrere dal … [data di entrata in vigore del presente regolamento];
- l’articolo 6, paragrafi da 2 a 6, paragrafo 8 e paragrafo 11, l’articolo 47 e l’articolo 53, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal … [12 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento].
Riguardo alle abrogazioni la direttiva 2006/42/CE verrà abrogata 42 mesi dopo la data di entrata in vigore del Regolamento. I riferimenti, nella normativa, alla direttiva 2006/42/CE abrogata si intendono fatti al Regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XII del provvedimento.
Il regolamento macchine e le carenze e incongruenze della direttiva
Per comprendere una normativa europea è bene poi fare riferimento ai “considerando” iniziali, una parte importante dei provvedimenti europei che motivano in modo conciso le norme essenziali dell’articolato, senza riprodurne o parafrasarne il dettato.
Nei “considerando” si indica che il settore delle macchine “costituisce una parte importante del settore della meccanica ed è uno dei pilastri industriali dell’economia dell’Unione”. E “il costo sociale dovuto all’alto numero di infortuni provocati direttamente dall’utilizzazione delle macchine può essere ridotto integrando la sicurezza nella progettazione e nella costruzione stesse delle macchine nonché effettuando una corretta installazione e manutenzione”.
Inoltre – e questo “considerando” spiega come si sia arrivati al Regolamento – “l’esperienza acquisita nell’applicazione della direttiva 2006/42/CE ha evidenziato carenze e incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità. È pertanto necessario migliorare, semplificare e adattare le disposizioni stabilite in tale direttiva alle esigenze del mercato e fornire norme chiare in relazione al quadro entro il quale i prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento possono essere messi a disposizione sul mercato”.
Tra l’altro le norme che fissano i requisiti per i prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, in particolare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute e le procedure di valutazione della conformità, “devono essere applicate in modo uniforme da tutti gli operatori in tutta l’Unione e non devono lasciare spazio a divergenze nell’attuazione da parte degli Stati membri”. E questo è un altro aspetto importante che ha portato alla sostituzione della direttiva con un regolamento.
Il regolamento macchine, l’ambito di applicazione e le nuove tecnologie
Riguardo all’applicazione del Regolamento riprendiamo l’articolo 2 (Ambito di applicazione) del testo approvato dal Parlamento.
Si indica, al comma 1, che il regolamento “si applica alle macchine e ai prodotti correlati seguenti:
- attrezzature intercambiabili;
- componenti di sicurezza;
- accessori di sollevamento;
- catene, funi e cinghie;
- dispositivi amovibili di trasmissione meccanica”.
E il regolamento “si applica altresì alle quasi-macchine”.
Mentre, comma 2, il regolamento “non si applica a quanto segue:
- i componenti di sicurezza destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria, del prodotto correlato o della quasi-macchina;
- le attrezzature specifiche per parchi giochi o di divertimento;
- le macchine e i prodotti correlati specificamente progettati per essere utilizzati o che sono utilizzati all’interno di un impianto nucleare e la cui conformità al presente regolamento può compromettere la sicurezza nucleare dell’impianto in questione;
- le armi, incluse le armi da fuoco;
- i mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, fatta eccezione per le macchine installate su tali mezzi di trasporto”.
Riprendiamo in conclusione il “considerando” 12 che indica che “di recente sono state immesse sul mercato macchine più avanzate, meno dipendenti dagli operatori umani. Tali macchine lavorano a compiti definiti e in ambienti strutturati, tuttavia possono imparare a svolgere azioni nuove in tale contesto e diventare più autonome. Tra gli ulteriori perfezionamenti alle macchine, già realizzati o attesi, figurano l’elaborazione in tempo reale di informazioni, la risoluzione di problemi, la mobilità, i sistemi di sensori, l’apprendimento, l’adattabilità e la capacità di funzionare in ambienti non strutturati (ad esempio cantieri)”.
A questo proposito il “considerando” indica che la relazione della Commissione sulle implicazioni dell’intelligenza artificiale, dell’Internet delle cose e della robotica del 19 febbraio 2020 in materia di sicurezza e di responsabilità “afferma che l’emergere di nuove tecnologie digitali, quali l’ intelligenza artificiale, l’Internet delle cose e la robotica, pone nuove sfide in termini di sicurezza dei prodotti”.
E la relazione conclude “che la vigente normativa in materia di sicurezza dei prodotti, compresa la direttiva 2006/42/CE, presenta una serie di lacune in merito che devono essere colmate. Di conseguenza il presente regolamento dovrebbe disciplinare i rischi di sicurezza derivanti da nuove tecnologie digitali”.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del testo approvato e a futuri approfondimenti, anche con specifiche interviste, sul nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:
Fonti: Puntosicuro.it, eur-lex.europa.eu, europarl.europa.eu