
Obblighi aggiornati su amianto, valutazione del rischio, notifiche, limiti di esposizione e controlli: tutte le novità del D.Lgs. 81/2008 introdotte dal D.Lgs. 213/2025
Il D.Lgs. 213/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2025, recepisce la direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro.
Il testo interviene in modo organico sul Capo III del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008, aggiornando e rafforzando il quadro normativo in materia di protezione dei lavoratori esposti all’amianto: dall’ampliamento del campo di applicazione e dal coordinamento con la normativa europea sulla classificazione delle sostanze pericolose, fino al rafforzamento degli obblighi di valutazione del rischio, notifica, prevenzione, controllo dell’esposizione e gestione delle attività di bonifica e rimozione. Particolare rilievo assumono la riduzione del valore limite di esposizione, l’introduzione di metodi di misurazione più avanzati, la maggiore tracciabilità documentale e l’esplicitazione delle procedure operative nei cantieri e negli ambienti confinati.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 24 gennaio 2026, concedendo ai datori di lavoro e agli operatori del settore un periodo di adeguamento alle prescrizioni più stringenti introdotte dal decreto.
Il PDF del Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08) aggiornato sarà presto disponibile; nel frattempo puoi usufruire della versione online con un tool innovativo che consente di confrontare in modo chiaro e intuitivo le diverse versioni della norma, evidenziando tutte le modifiche intervenute nel tempo. In calce all’articolo è inoltre disponibile un PDF che riporta il confronto del testo degli articoli modificati dal D.Lgs. 213/2025, nella versione precedente e in quella successiva all’intervento normativo.
È essenziale seguire scrupolosamente tutte le precauzioni e rispettare la normativa vigente, elaborando un piano di lavoro prima di iniziare le operazioni in modo da non esporre i lavoratori a seri pericoli ed evitare le severe sanzioni previste. A tal proposito ti consiglio un software per redigere il piano di lavoro amianto che ti consente la corretta elaborazione del piano da sottoporre agli organi di vigilanza e di rispondere con semplicità ai contenuti minimi previsti dalla normativa.
Nuovo ambito di applicazione delle norme sull’amianto e ampliamento delle attività a rischio
La modifica all’articolo 246 del D.Lgs. 81/2008 amplia e chiarisce in modo significativo il campo di applicazione delle norme sulla tutela dei lavoratori esposti all’amianto.
Il testo aggiornato sostituisce integralmente quello precedente, specificando che le disposizioni si applicano a tutte le attività lavorative in cui esiste o può esistere un rischio di esposizione all’amianto, includendo esplicitamente non solo la manutenzione, la rimozione, lo smaltimento e la bonifica (già presenti nel testo originale), ma anche i lavori di ristrutturazione e demolizione, la bonifica delle aree interessate, l’attività estrattiva o di scavo in pietre verdi e le attività di lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi.
Rispetto alla formulazione originaria, che faceva riferimento in modo più generico alle “rimanenti attività lavorative” potenzialmente esposte, la nuova versione rende l’ambito di applicazione più esteso, dettagliato e coerente con i contesti operativi reali, rafforzando così la tutela della salute dei lavoratori.
| Testo originale (prima della modifica) | Testo modificato (dopo la modifica) |
| Art. 246 – Campo di applicazione1. Fermo restando quanto previsto dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate. | Art. 246 – Campo di applicazione1. Fermo restando quanto previsto dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, l’attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall’esposizione all’amianto, durante il lavoro. |
Definizione normativa di amianto e richiamo alla classificazione cancerogena europea
L’articolo 3 del D.Lgs 213/2025 modifica l’articolo 247 del D.Lgs. n. 81/2008 introducendo un importante chiarimento di natura giuridica e classificatoria nella definizione di amianto.
Il testo aggiornato sostituisce quello originario integrando la definizione già esistente con il riferimento esplicito alla normativa europea sulla classificazione delle sostanze pericolose.
In particolare, dopo l’elenco dei silicati fibrosi che rientrano nella definizione di amianto (actinolite, grunerite/amosite, antofillite, crisotilo, crocidolite e tremolite), viene specificato che tali sostanze sono classificate come cancerogene di categoria 1A ai sensi dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
| Testo originale (prima della modifica) | Testo modificato (dopo la modifica) |
| Art. 247 – Definizioni1. Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:a) l’actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4;b) la grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;c) l’antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5;d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;f) la tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6. | Art. 247 – Definizioni1. Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi, classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A, a norma dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008:a) l’actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4;b) la grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;c) l’antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5;d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;f) la tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6. |
Individuazione della presenza di amianto prima dei lavori e responsabilità del datore di lavoro
La modifica all’articolo 248 del D.Lgs. 81/2008 sostituisce integralmente il comma 1 e rafforza in modo significativo gli obblighi del datore di lavoro nella fase preliminare ai lavori. Rispetto al testo originale, l’ambito degli interventi viene ampliato includendo esplicitamente anche i lavori di ristrutturazione, oltre a quelli di demolizione e manutenzione.
La nuova formulazione introduce inoltre una procedura più dettagliata per l’individuazione dell’amianto, prevedendo che, per gli edifici realizzati prima dell’entrata in vigore della Legge 257/1992, il datore di lavoro debba reperire informazioni da più fonti (proprietari, altri datori di lavoro, registri pertinenti). Qualora tali informazioni non siano disponibili, diventa obbligatorio effettuare un esame specifico tramite un operatore qualificato, acquisendone l’esito prima dell’inizio dei lavori.
Viene infine introdotto un nuovo obbligo di condivisione delle informazioni con altri datori di lavoro, su richiesta e limitatamente all’adempimento di tali obblighi.
| Testo originale (prima della modifica) | Testo modificato (dopo la modifica) |
| Art. 248 – Individuazione della presenza di amianto1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto.2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo. | Art. 248 – Individuazione della presenza di amianto1. Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto. Per gli edifici realizzati antecedentemente alla data dell’entrata in vigore della Legge 27 marzo 1992, n. 257, il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro provvede all’esame della presenza di materiali contenenti amianto mediante un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e acquisisce il risultato di tale esame prima dell’inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all’obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell’ambito di tale esame.2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo. |
Valutazione del rischio da esposizione ad amianto e priorità degli interventi di rimozione
L’articolo 5 del D.Lgs. 213/2025 modifica l’articolo 249 del D.Lgs. n. 81/2008 introducendo 2 novità principali:
- il primo cambiamento consiste nell’inserimento del comma 1-bis, che rafforza l’obbligo del datore di lavoro di valutare i rischi per qualsiasi attività che possa comportare esposizione alla polvere di amianto. La valutazione deve determinare natura e grado dell’esposizione dei lavoratori e stabilire che, quando possibile, la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto abbia priorità rispetto ad altre attività di manutenzione o bonifica;
- semplificazioni del comma 2: nel testo originale, in alcune condizioni di esposizione sporadica e debole, non si applicavano più articoli multipli (250, 251, 259 e 260), mentre, con la modifica, la deroga riguarda solo l’articolo 250.
| Testo originale (prima della modifica) | Testo modificato (dopo la modifica) |
| Art. 249 – Valutazione del rischio1. Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all’amianto non è superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attività:a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;d) sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.4. La Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2 | Art. 249 – Valutazione del rischio 1. Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.1-bis. Per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro valuta i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori e dare priorità alla rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica dell’amianto o dei materiali contenenti amianto.2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all’amianto non è superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, non si applica l’articolo 250, nelle seguenti attività:a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;d) sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.4. La Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2. |
Notifica dei lavori con esposizione ad amianto e nuovi obblighi informativi e documentali
Le modifiche apportate all’articolo 250 del D.Lgs. 81/2008 hanno rafforzato e dettagliato gli obblighi di notifica del datore di lavoro in caso di lavori che comportino esposizione ad amianto.
In particolare, il comma 1 è stato aggiornato per elencare in modo più completo le tipologie di lavori soggetti a notifica: oltre alla manutenzione e alla demolizione, vengono inclusi esplicitamente ristrutturazione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei rifiuti, bonifica delle aree interessate e attività estrattive o di scavo in pietre verdi. La notifica deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori all’organo di vigilanza competente e può essere effettuata anche in via telematica, come già previsto nel testo originale.
Il comma 2 è stato invece dettagliato, precisando esattamente quali informazioni devono essere riportate nella notifica. Non si tratta più di un elenco generico, ma include: ubicazione dettagliata del cantiere, tipologia e quantità di amianto, procedure di lavoro con protezione e decontaminazione dei lavoratori, numero dei lavoratori con i relativi certificati di formazione e date delle visite mediche, data e durata dei lavori, misure e dispositivi per limitare l’esposizione.
Infine, è stato introdotto il comma 2-bis, che stabilisce un obbligo di conservazione della documentazione relativa ai lavoratori per 40 anni.
| Testo originale (prima della modifica) | Testo modificato (dopo la modifica) |
| Art. 250 – Notifica1. Prima dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 246, il datore di lavoro presenta una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:a) ubicazione del cantiere; b) tipi e quantitativi di amianto manipolati; c) attività e procedimenti applicati; d) numero di lavoratori interessati; e) data di inizio dei lavori e relativa durata; f) misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto.3. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi l e 2.4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica. | Art. 250 – Notifica1. Prima dell’inizio dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, di rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate, dell’attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro, il datore di lavoro presenta una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:a) dell’ubicazione del cantiere e, se del caso, delle aree specifiche in cui devono essere effettuati i lavori; b) del tipo e dei quantitativi di amianto manipolati; c) delle attività e dei procedimenti applicati, anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, il ricambio di aria durante il lavoro in ambienti chiusi; d) del numero di lavoratori interessati, con un elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell’ultima visita medica periodica; e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata; f) delle misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto unitamente all’elenco dei dispositivi da utilizzare.2-bis. La documentazione di cui al comma 2, lettera d), deve essere conservata per un arco di tempo di quaranta anni.3. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi l e 2.4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica. |
Misure di prevenzione e protezione per il contenimento dell’esposizione alle fibre di amianto
Le modifiche apportate all’articolo 251 del D.Lgs. 81/2008 ridefiniscono e dettagliano le misure di prevenzione e protezione per i lavoratori esposti all’amianto.
Innanzitutto, l’espressione iniziale “in ogni caso” è sostituita da “comunque, al più basso valore tecnicamente possibile”, sottolineando l’obbligo di minimizzare la concentrazione di polvere di amianto oltre il rispetto del valore limite.
Il numero di DPI, le modalità di utilizzo e i processi lavorativi vengono ridefiniti: quando l’attività lavorativa presenti un rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, i lavoratori devono sempre usare DPI adeguati, inclusi quelli respiratori con fattore di protezione proporzionato all’esposizione, e l’utilizzo deve essere intervallato da periodi di riposo con accesso alle aree di decontaminazione. Inoltre, i processi lavorativi devono essere progettati per evitare la produzione di polvere o, quando impossibile, ridurne l’emissione tramite aspirazione alla fonte, acqua nebulizzata o incapsulanti.
Inoltre, vengono introdotti nuovi obblighi: i lavoratori devono seguire procedure di decontaminazione, per i lavori in ambienti chiusi deve essere garantita adeguata protezione, locali e attrezzature devono essere regolarmente puliti e manutenuti. Anche la gestione dei rifiuti è stata precisata: devono essere raccolti rapidamente, etichettati correttamente e smaltiti secondo le norme, applicando specifiche regole per i rifiuti derivanti da attività estrattive o scavo in pietre verdi.
| Testo originale (prima della modifica) | Testo modificato (dopo la modifica) |
| Art. 251 – Misure di prevenzione e protezione1. In tutte le attività di cui all’articolo 246, la concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell’articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure:a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria. La protezione deve essere tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell’aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell’aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all’articolo 254;c) l’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro, l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all’articolo 256, comma 4, lettera d);d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall’articolo 249, comma 3, si applica quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo; e) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell’aria;f) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell’amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;g) l’amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;h) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un’etichettatura indicante che contengono amianto.Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi. | Art. 251 – Misure di prevenzione e protezione1. In tutte le attività di cui all’articolo 246, la concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, comunque, al più basso valore tecnicamente possibile, al di sotto del valore limite fissato nell’articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure:a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto è limitato al numero più basso possibile;b) ove l’attività lavorativa presenti un rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, i lavoratori devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi quelli delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria;c) nei casi di cui alla lettera b), l’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro, l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all’articolo 256, comma 4, lettera d);d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall’articolo 249, comma 2, si applica quanto previsto al comma 2 del presente articolo;e) nei casi di cui alla lettera b), i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell’aria adottando misure quali:1) l’eliminazione della polvere di amianto; 2) l’aspirazione della polvere alla fonte; 3) l’abbattimento continuo delle fibre di amianto sospese in aria tramite l’uso di acqua nebulizzata e/o incapsulanti;e-bis) i lavoratori sono sottoposti a un’adeguata procedura di decontaminazione;e-ter) per i lavori svolti in ambienti chiusi, è garantita un’adeguata protezione;f) nei casi di cui alla lettera b) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell’amianto sono regolarmente sottoposti a un’efficace pulizia e manutenzione;g) l’amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto sono stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;h) i rifiuti di cui alla lettera g) sono raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un’etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi. Per i rifiuti derivanti da attività estrattive o di scavo in pietre verdi si applica la normativa specifica di riferimento. |
Misure igieniche nei lavori con manipolazione attiva di materiali contenenti amianto
Nel testo originale dell’articolo 252 del D.Lgs. 81/2008, il comma stabiliva che il datore di lavoro doveva adottare le misure igieniche appropriate “per tutte le attività di cui all’articolo 246”, quindi in generale per tutte le attività potenzialmente esposte all’amianto. Con la modifica, l’ambito viene reso più specifico e mirato, sostituendo la frase con: “in tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell’amianto o dei materiali contenenti amianto”.
Questo significa che le misure igieniche non si applicano più a tutte le attività indicate dall’articolo 246, ma solo a quelle in cui c’è un rischio concreto legato alla manipolazione attiva dei materiali contenenti amianto. La modifica rende quindi le norme più precise, concentrando gli obblighi del datore di lavoro sulle situazioni di rischio reale per i lavoratori, senza generalizzare alle attività a basso rischio o senza contatto diretto con l’amianto.
Tutte le altre disposizioni relative alle misure igieniche (delimitazione delle aree, divieto di fumare, aree per pasti, indumenti protettivi, docce, pulizia e manutenzione dei DPI) rimangono invariate.
| Testo originale (prima della modifica) | Testo modificato (dopo la modifica) |
| Art. 252 – Misure igieniche 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 249, comma 2, per tutte le attività di cui all’articolo 246, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano: 1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli; 2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione; 3) oggetto del divieto di fumare; b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto; c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale; d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all’interno dell’impresa. Essi possono essere trasportati all’esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l’impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni; e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili; f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi; g) l’equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l’equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione. | Art. 252 – Misure igieniche 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 249, comma 2, in tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell’amianto o dei materiali contenenti amianto il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano: 1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli; 2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione; 3) oggetto del divieto di fumare; b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto; c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale; d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all’interno dell’impresa. Essi possono essere trasportati all’esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l’impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni; e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili; f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi; g) l’equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l’equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione. |
Controllo dell’esposizione professionale all’amianto e aggiornamento dei metodi di misurazione
Le modifiche apportate all’articolo 253 del D.Lgs. 81/2008 riguardano principalmente il controllo dell’esposizione alle fibre di amianto e aggiornano sia le modalità che le tempistiche della misurazione.
Nel comma 1, la periodicità delle misurazioni è stata resa più flessibile e legata alle specifiche fasi operative, con campionamento sia personale (sul lavoratore) sia ambientale (aria confinata), mentre nel testo precedente erano generiche e con esclusioni riferite al comma 2 dell’articolo 249.
Il comma 2 ora precisa che i campionamenti devono rappresentare la concentrazione reale della polvere durante l’attività lavorativa, mentre, al comma 4 è stata integrata la normativa di riferimento per il prelievo dei campioni, includendo anche l’allegato V del decreto del Ministro della sanità del 1996.
Il comma 6 conferma l’uso della microscopia ottica a contrasto di fase fino al 20 dicembre 2029, specificando il metodo OMS 1997 o equivalenti.
Infine, viene introdotto il comma 6-bis, che prevede dal 21 dicembre 2029 l’uso della microscopia elettronica o metodi equivalenti più accurati, capaci di rilevare anche le fibre più sottili (<0,2 µm), con successivo decreto ministeriale che definirà modalità operative standard.
| Testo originale (prima della modifica) | Testo modificato (dopo la modifica) |
| Art. 253 – Controllo dell’esposizione1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all’articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro tranne nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 249. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.2. Il campionamento deve essere rappresentativo della concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell’ambito del servizio di cui all’articolo 31. I campioni prelevati sono successivamente analizzati da laboratori qualificati ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 25 ottobre 1996.5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un’esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.6. Il conteggio delle fibre di amianto è effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.7. Ai fini della misurazione dell’amianto nell’aria, di cui al comma l, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1. | Art. 253 – Controllo dell’esposizione1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all’articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua a intervalli regolari durante specifiche fasi operative la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro tramite campionamento personale sul lavoratore ed eventualmente, ad integrazione, quello ambientale nell’aria confinata di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.2. I campionamenti sono rappresentativi della concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto durante l’attività lavorativa.3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell’ambito del servizio di cui all’articolo 31 e all’allegato V del decreto del Ministro della sanità del 14 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996. I campioni prelevati sono successivamente analizzati ai sensi della normativa vigente.5. La durata dei campionamenti è tale da consentire di stabilire un’esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.6. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 254, la misurazione delle fibre è effettuata tramite microscopia ottica in contrasto di fase fino al 20 dicembre 2029. Il conteggio delle fibre totali è effettuato applicando il metodo raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.6-bis. Dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di amianto è effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati, prendendo in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri. Con successivo decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i metodi di campionamento e conteggio.7. Ai fini della misurazione dell’amianto nell’aria, di cui al comma l, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1. |
Riduzione del valore limite di esposizione all’amianto e gestione operativa dei superamenti
Nel comma 1 dell’art. 254 del D.Lgs. 81/2008, il limite di esposizione è stato aggiornato da 0,1 fibre/cm³ a 0,01 fibre/cm³, con riferimento alla media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Inoltre, è stata prevista una differenziazione temporale: fino al 20 dicembre 2029 si applica la nuova soglia, mentre dal 21 dicembre 2029 la misurazione deve seguire i criteri più precisi del comma 6-bis dell’articolo 253, ossia con metodi elettronici o equivalenti più accurati.
Il comma 2 chiarisce in modo più operativo cosa fare in caso di superamento del valore limite o di presenza di materiali non identificati contenenti amianto: quando il valore limite viene superato, o se vi è motivo di ritenere che siano stati coinvolti nelle lavorazioni materiali contenenti amianto non identificati, i lavori devono cessare immediatamente, e possono riprendere solo dopo aver adottato misure adeguate di protezione dei lavoratori. Viene anche introdotto l’obbligo di individuare rapidamente le cause del superamento e di adottare le contromisure necessarie.
Infine, nel comma 5, la parola “necessari” è stata sostituita con “regolari”, indicando che i periodi di riposo e le misure correlate devono essere programmate e costanti, non solo occasionali.
| Testo originale (prima della modifica) | Testo modificato (dopo la modifica) |
| Art. 254 – Valore limite1. Il valore limite di esposizione per l’amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinchè nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell’aria superiore al valore limite.2. Quando il valore limite fissato al comma l viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.3. Per verificare l’efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria.4. In ogni caso, se l’esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite è necessario l’uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni previste dall’articolo 251, comma 1, lettera b); l’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro; l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all’articolo 256, comma 4, lettera d).5. Nell’ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell’impegno fisico e delle condizioni climatiche. | Art. 254 – Valore limite1. Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Dal 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all’articolo 253 comma 6-bis.2. Quando il valore limite viene superato, o se vi è motivo di ritenere che siano stati coinvolti nelle lavorazioni materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori, in modo tale da dare luogo alla produzione di polvere di amianto, i lavori cessano immediatamente. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate alla protezione dei lavoratori interessati. Quando il valore limite viene superato, sono individuate le cause di questo superamento e adottate quanto prima le misure appropriate per ovviare alla situazione.3. Per verificare l’efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria.4. In ogni caso, se l’esposizione non può essere ridotta con altri mezzi, è necessario l’uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni previste dall’articolo 251, comma 1, lettera b); l’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro; l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all’articolo 256, comma 4, lettera d).5. Nell’ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo regolari, in funzione dell’impegno fisico e delle condizioni climatiche. |
Lavorazioni con rischio elevato e requisiti di sicurezza per i lavori in confinamento
La modifica apportata all’articolo 255 riguarda la lettera c) del comma 1, che tratta delle misure per impedire la dispersione della polvere di amianto. In particolare, nel testo originale, la lettera c) stabiliva che il datore di lavoro dovesse adottare le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro.
Con la modifica, il testo è stato aggiornato per specificare che anche nei lavori effettuati in confinamento, l’area deve essere a tenuta d’aria e ventilata mediante estrazione meccanica.
| Testo originale (prima della modifica) | Testo modificato (dopo la modifica) |
| Art. 255 – Operazioni lavorative particolari1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l’adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell’aria, è prevedibile che questa superi il valore limite di cui all’articolo 254, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare:a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali tali da garantire le condizioni previste dall’articolo 251, comma 1, lettera b);b) provvede all’affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all’articolo 46 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività. | Art. 255 – Operazioni lavorative particolari1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l’adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell’aria, è prevedibile che questa superi il valore limite di cui all’articolo 254, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare:a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali tali da garantire le condizioni previste dall’articolo 251, comma 1, lettera b);b) provvede all’affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro; per i lavori effettuati in confinamento, l’area confinata è a tenuta d’aria e ventilata mediante estrazione meccanica;d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all’articolo 46 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività. |
Piano di lavoro per la rimozione dell’amianto e verifiche di sicurezza post-intervento
L’art. 12 del D.Lgs. 213/2025 modifica l’articolo 256, comma 4, lettera c) e riguarda la verifica della sicurezza dopo i lavori di demolizione o rimozione dell’amianto. Nel testo originale, la lettera c) indicava semplicemente che il piano di lavoro doveva prevedere la verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro al termine dei lavori.
Con la modifica, si chiarisce che tale verifica deve essere effettuata prima della ripresa di altre attività nel luogo di lavoro e che può comprendere anche una misurazione ambientale nel luogo confinato di lavoro.
| Testo originale (prima della modifica) | Testo modificato (dopo la modifica) |
| Art. 256 – Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto1. I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.2. Il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno.4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:a) rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto; b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale; c) verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto; d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori; e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’articolo 254, delle misure di cui all’articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico; g) natura dei lavori , data di inizio e loro durata presumibile; h) luogo ove i lavori verranno effettuati; i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto; l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e).5. Copia del piano di lavoro è inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività.6. L’invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all’articolo 250.7. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4. | Art. 256 – Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto1. I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.2. Il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno.4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:a) rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto; b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale; c) verifica, prima della ripresa di altre attività, dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione, eventualmente anche attraverso la misurazione ambientale nel luogo confinato di lavoro all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto; d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori; e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’articolo 254, delle misure di cui all’articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico; g) natura dei lavori , data di inizio e loro durata presumibile; h) luogo ove i lavori verranno effettuati; i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto; l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e).5. Copia del piano di lavoro è inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività.6. L’invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all’articolo 250.7. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4. |
Formazione dei lavoratori esposti all’amianto e adeguamento ai compiti e alle mansioni
La modifica apportata all’articolo 258 riguarda principalmente la formazione dei lavoratori esposti all’amianto e la sua specificità in base ai compiti e alle mansioni.
Nel testo originale, il comma 2 specificava il contenuto della formazione, indicando che doveva essere comprensibile e doveva consentire ai lavoratori di acquisire conoscenze e competenze in materia di prevenzione e sicurezza, con particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Con la modifica sono stati aggiornati termini generali come “deve essere” che diventa “è” e “deve consentire” che diventa “consente”, rendendo le prescrizioni più dirette e obbligatorie. La lettera e) è stata riscritta per dare maggiore rilevanza alla funzione, scelta, selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione, con particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Inoltre, sono stati aggiunti i commi 2-bis, che stabilisce che la formazione deve essere adattata alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti specifici della professione e il comma 3-bis, che impone ai lavoratori che eseguono lavori di demolizione o rimozione dell’amianto di ricevere anche formazione sull’uso di attrezzature e macchine per contenere l’emissione e dispersione delle fibre di amianto, aumentando la sicurezza operativa durante i processi di lavoro.
| Testo originale (prima della modifica) | Testo modificato (dopo la modifica) |
| Art. 258 – Formazione dei lavoratori1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 37, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:a) le proprietà dell’amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l’effetto sinergico del tabagismo; b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto; c) le operazioni che possono comportare un’esposizione all’amianto e l’importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione; d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione; e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; f) le procedure di emergenza; g) le procedure di decontaminazione; h) l’eliminazione dei rifiuti; i) la necessità della sorveglianza medica.3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all’articolo 10, comma 2, lettera h), della Legge 27 marzo 1992, n. 257. | Art. 258 – Formazione dei lavoratori1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 37, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.2. Il contenuto della formazione è facilmente comprensibile per i lavoratori e consente loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:a) le proprietà dell’amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l’effetto sinergico del tabagismo; b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto; c) le operazioni che possono comportare un’esposizione all’amianto e l’importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione; d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione; e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione, con particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie; f) le procedure di emergenza; g) le procedure di decontaminazione; h) l’eliminazione dei rifiuti; i) la necessità della sorveglianza medica.2-bis. La formazione è adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione.3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all’articolo 10, comma 2, lettera h), della Legge 27 marzo 1992, n. 257.3-bis. I lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto sono tenuti a ricevere, oltre alla formazione prevista ai sensi del comma 2, una formazione relativa all’uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l’emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi. |
Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad amianto e monitoraggio nel tempo
La modifica apportata all’articolo 259 riguarda principalmente la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti all’amianto.
Nel testo originale, i lavoratori addetti a manutenzione, rimozione, smaltimento o bonifica erano sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica (almeno ogni tre anni o con cadenza indicata dal medico competente) finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria. Inoltre, alla cessazione del rapporto di lavoro i lavoratori ricevevano indicazioni dal medico su prescrizioni e accertamenti successivi. Il testo originario includeva anche riferimenti ai registri degli esposti e a possibili ulteriori accertamenti medici.
Con la modifica il comma 1 è stato semplificato e reso più diretto: si parla genericamente di attività lavorative con rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva dell’amianto, senza elencare tutte le operazioni precedenti (manutenzione, rimozione, smaltimento ecc.). Rimane invariata la periodicità della sorveglianza sanitaria (almeno ogni tre anni o come stabilito dal medico) e la finalità di verificare la possibilità di usare dispositivi respiratori.
Il comma 2 è stato aggiornato per chiarire che la visita medica alla cessazione del rapporto fornisce al lavoratore indicazioni sulle prescrizioni mediche e sull’opportunità di ulteriori accertamenti e sono stati eliminati riferimenti più dettagliati a registri degli esposti e ad altri accertamenti medici.
| Testo originale (prima della modifica) | Testo modificato (dopo la modifica) |
| Art. 259 – Sorveglianza sanitaria1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate di cui all’articolo 246, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.2. I lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di cui all’articolo 243, comma 1, sono sottoposti ad una visita medica all’atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all’opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l’anamnesi individuale, l’esame clinico generale ed in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria.4. Il medico competente, sulla base dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l’opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell’espettorato, l’esame radiografico del torace o la tomodensitometria. Ai fini della valutazione di cui al primo periodo il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata l’efficacia diagnostica. | Art. 259 – Sorveglianza sanitaria1. I lavoratori addetti ad attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e, periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.2. I lavoratori di cui al comma 1 sono sottoposti ad una visita medica all’atto della cessazione del rapporto, fornendo al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare e all’opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l’anamnesi individuale, l’esame clinico generale ed in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria.4. Il medico competente, sulla base dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l’opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell’espettorato, l’esame radiografico del torace o la tomodensitometria. Ai fini della valutazione di cui al primo periodo il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata l’efficacia diagnostica. |
Registro di esposizione all’amianto e gestione delle cartelle sanitarie presso l’INAIL
La modifica all’articolo 260 interviene sulla disciplina del registro di esposizione all’amianto, aggiornandone sia i contenuti sia i riferimenti istituzionali.
Rispetto al testo originario, viene innanzitutto aggiornato l’ente competente, con la sostituzione di ogni richiamo all’ISPESL con l’INAIL, oggi responsabile della gestione e conservazione dei dati relativi all’esposizione dei lavoratori.
Contestualmente, il comma 1 viene semplificato e reso più chiaro: l’obbligo di iscrizione nel registro riguarda ora espressamente i lavoratori di cui all’articolo 259, cioè quelli sottoposti a sorveglianza sanitaria, e la relativa documentazione deve essere trasmessa agli organi di vigilanza e all’INAIL.
Nei commi successivi, l’aggiornamento dei riferimenti all’INAIL completa l’allineamento del sistema di tracciabilità e gestione delle informazioni sanitarie e di rischio.
| Testo originale (prima della modifica) | Testo modificato (dopo la modifica) |
| Art. 260 – Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all’articolo 246, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell’ambiente e l’uso di idonei DPI, nella valutazione dell’esposizione accerta che l’esposizione è stata superiore a quella prevista dall’articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all’articolo 240, li iscrive nel registro di cui all’articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all’ISPESL. L’iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l’obiettivo della non permanente condizione di esposizione superiore a quanto indicato all’articolo 251, comma 1, lettera b).2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all’ISPESL copia dei documenti di cui al comma l. 3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all’ISPESL , per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1. 4. L’ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell’esposizione. | Art. 260 – Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio1. Il datore di lavoro iscrive i lavoratori di cui all’articolo 259, nel registro di cui all’articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza e all’INAIL.2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all’INAIL copia dei documenti di cui al comma 1.3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all’INAIL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1.4. L’INAIL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell’esposizione. |
Patologie da amianto
L’articolo 261, originariamente dedicato esclusivamente ai mesoteliomi, è stato aggiornato per ampliare il campo di applicazione.
Nel testo originale, l’articolo prevedeva che, nei casi accertati di mesotelioma, si applicassero le disposizioni dell’articolo 244, comma 3, relative alla gestione delle malattie professionali da amianto.
Con la modifica il titolo dell’articolo diventa “Patologie da amianto”, indicando chiaramente che si applica a tutte le malattie professionali correlate all’amianto, non solo al mesotelioma facendo riferimento all’allegato XLIII-ter, che elenca le diverse patologie correlate all’esposizione all’amianto. Inoltre, le disposizioni dell’articolo 244, comma 3, continuano a essere richiamate, ma ora valgono per tutte le malattie professionali correlate all’amianto.
| Testo originale (prima della modifica) | Testo modificato (dopo la modifica) |
| Art. 261 – Mesoteliomi1. Nei casi accertati di mesotelioma, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 244, comma 3. | Art. 261 – Patologie da amianto1. In tutti i casi di malattia professionale correlati all’amianto con diagnosi medica di patologie di cui all’allegato XLIII-ter trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 244, comma 3. |
Sanzioni per il datore di lavori
L’articolo 262 disciplina il regime sanzionatorio a carico del datore di lavoro e del dirigente in caso di violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle attività che comportano esposizione all’amianto. La modifica introdotta ha carattere prevalentemente formale e di coordinamento normativo, ed è finalizzata ad allineare il sistema delle sanzioni alle nuove disposizioni inserite nel Capo III del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008.
In particolare, al comma 1, lettera a), tra le violazioni sanzionate viene ora incluso anche il comma 1-bis dell’articolo 249, introdotto ex novo e relativo al rafforzamento degli obblighi di valutazione del rischio e alla priorità della rimozione dell’amianto.
Analogamente, al comma 2, lettera c), il richiamo agli articoli oggetto di sanzione è esteso al comma 2-bis dell’articolo 250, che introduce nuovi obblighi documentali e di conservazione della documentazione relativa alla notifica.
| Testo originale (prima della modifica) | Testo modificato (dopo la modifica) |
| Art. 262 – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente1. Il datore di lavoro è punito: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione degli articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 249, commi 1 e 3; b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione dell’articolo 223, comma 6.2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1; b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione degli articoli 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3; c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.139,08 a 2.847,69 euro per la violazione degli articoli 250, commi 2 e 3, e 256, commi 5 e 7; d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3. | Art. 262 – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente1. Il datore di lavoro è punito: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione degli articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 249, commi 1, 1-bis e 3; b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione dell’articolo 223, comma 6.2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1; b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione degli articoli 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3; c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.139,08 a 2.847,69 euro per la violazione degli articoli 250, commi 2, 2-bis e 3, e 256, commi 5 e 7; d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3. |
Allegato XLIII-ter
Viene introdotto un nuovo allegato normativo, denominato Allegato XLIII-ter, con lo scopo di definire in maniera chiara le malattie professionali correlate all’esposizione all’amianto.
In particolare, l’Allegato XLIII-ter elenca le patologie che devono essere riconosciute come derivanti dall’esposizione a fibre libere di amianto, collegandole direttamente agli articoli 244–261 del decreto, che disciplinano la prevenzione, la sorveglianza sanitaria, la registrazione dell’esposizione e le misure di sicurezza sul lavoro. Tra queste patologie rientrano l’asbestosi, il mesotelioma, il cancro del polmone, il cancro gastrointestinale, il cancro della laringe, il cancro delle ovaie e le malattie pleuriche non maligne.
ALLEGATO XLIII-ter – articoli 244 – 261
Malattia professionale correlate all’amianto con diagnosi medica di patologie
In base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l’esposizione alle fibre libere di amianto può provocare almeno le seguenti affezioni:
1) asbestosi;
2) mesotelioma;
3) cancro del polmone;
4) cancro gastrointestinale;
5) cancro della laringe;
6) cancro delle ovaie;
7) malattie pleuriche non maligne.
Testo D.Lgs. 81/08: tavola di confronto
Qui puoi scaricare la tavola sinottica di BibLus che mostra il testo del Testo unico della Sicurezza prima e dopo dell’entrata in vigore del D.Lgs. 213/2025.
Il Decreto legislativo, in vigore dal 24 gennaio 2026, è riportato in tabella e confrontato con il testo previgente; le modifiche sono riportate in grassetto per consentire una lettura più rapida e una comprensione più veloce.
Fonti: biblus.acca.it