In vigore dal 15 marzo le nuove procedure di revisione, integrazione ed apposizione della segnaletica stradale per la delimitazione dei cantieri in presenza di traffico veicolare 

Sulle strade possono esserci cantieri, incidenti, ostruzioni, degrado, ecc. che costituiscono un pericolo per gli utenti; al fine di garantire la sicurezza di chi veicola e di chi opera sulla strada o nelle sue immediate vicinanze, mantenendo comunque una adeguata fluidità della circolazione, è necessaria la segnaletica stradale.

Le fasi di installazione, disinstallazione e manutenzione della segnaletica di cantiere costituiscono attività lavorative comportanti un rischio derivante dall’interferenza con il traffico veicolare, è pertanto necessari la definizione  di criteri minimi di sicurezza da adottarsi nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare.

Al riguardo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 37 del 13 febbraio 2019) il decreto del 22 gennaio 2019 contenente: “Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare” (ai sensi dell’art. 161, comma 2-bis , del dlgs 81/2008).

Il provvedimento contiene, quindi, i criteri per l’apposizione della segnaletica stradale e per l’uso corretto dei Dpi, nonché indicazioni dettagliate sulla posa in sicurezza e sulla formazione nei relativi Allegati.

Ambito di applicazione

Il decreto 22 gennaio 2019 si applica alle attività per il segnalamento temporaneo, con schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, indicate dall’articolo 2 del disciplinare tecnico del Ministero dei Trasporti del 10 luglio 2012.

Soggetti interessati

I soggetti interessati alle procedure di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare (definite nell’Allegato I) sono:

  • i gestori delle infrastrutture
  • le imprese appaltatrici esecutrici o affidatarie

Inoltre, i datori di lavoro del gestore e delle imprese devono assicurare formazione informazione e addestramento degli addetti all’attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica (in base alle disposizioni dell’Allegato II).

DPI

In riferimento ai dispositivi di protezione individuali, Dpi, viene chiarito che devono essere conformi al Titolo III del decreto legislativo n. 81 del 2008, con ulteriori previsioni per le diverse categorie stradali, norme specifiche e decreti inerenti.

Contenuti del decreto 22 gennaio 2019

Il decreto pubblicato in Gazzetta si compone di 6 articoli e di 2 allegati:

  • Art. 1 – Finalità e campo di applicazione
  • Art. 2 – Procedure di apposizione della segnaletica stradale
  • Art. 3 – Informazione e formazione
  •  Art. 4 – Dispositivi di protezione individuale
  • Art. 5 – Raccolta e analisi dei dati
  • Art. 6 – Revisione e integrazione
  • Allegato I – Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
  • Allegato II – Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.

Allegato I

L’Allegato I al decreto contiene i Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Per ogni tratta omogenea, individuata secondo i requisiti sotto riportati, vengono redatte, dai gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie le necessarie rappresentazioni grafico/schematiche dei sistemi segnaletici da adottare per situazioni omogenee, con indicazione della tipologia, della quantità e della posizione dei segnali.

Per l’individuazione delle tratte omogenee vengono presi in considerazione almeno i seguenti elementi, non esaustivi, in relazione alla loro localizzazione ed alle caratteristiche geometriche:

  • ambito extraurbano o urbano
  • tipologia di strada, a doppia o singola carreggiata
  • numero di corsie per senso di marcia
  • larghezza delle corsie ridotta rispetto allo standard
  • presenza o assenza della corsia di emergenza e/o della banchina
  • criticità del tracciato plano altimetrico (curve di raggio ridotto, perdita di tracciato, intersezioni non visibili, visibilità ridotta nelle curve sinistrorse in strade a doppia carreggiata per limitato franco centrale, pendenze non adeguate, curve pericolose, tornanti, etc.)
  • presenza di opere d’arte (ponti, viadotti, cavalcavia, etc.) e/o di altri elementi che riducono le distanze di visuale libera e/o che producono restringimenti puntuali della piattaforma
  • presenza di gallerie e/o di altri elementi che riducono le distanze di visuale libera e/o che producono restringimenti puntuali della piattaforma

Nel dettaglio, l’Allegato I contiene i seguenti paragrafi.

Paragrafo 2 – Criteri generali di sicurezza
Paragrafo 3 – Spostamento a piedi
Paragrafo 4 – Veicoli operativi
Paragrafo 5 – Entrata ed uscita dal cantiere
Paragrafo 6 – Situazioni di emergenza
Paragrafo 7 – Segnalazione e delimitazione di cantieri fissi
Paragrafo 8 – Segnalazione di interventi all’interno di gallerie con una corsia per senso di marcia

Allegato II

L’Allegato II contiene lo Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.

I datori di lavoro del gestore e delle imprese, fermo restando le previsioni del dlgs 81/2008, devono assicurare formazione informazione e addestramento agli addetti all’attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica.

Il decreto entrerà in vigore trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: il 15  marzo 2019, e revisionato almeno ogni tre anni,e sostituirà  il precedente decreto del 4 marzo 2013, abrogato dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto.

Tuttavia, come precisato nel provvedimento stesso, l’applicazione dei criteri individuati nel nuovo decreto non preclude l’utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.

Clicca qui per scaricare il decreto 22 gennaio 2019

Fonti: BibLus-net, Gazzetta ufficiale