La qualità della formazione antincendio degli operatori prevista dai nuovi criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

Pubblichiamo la seconda parte dell’approfondimenti sui nuovi criteri generali di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, a cura di Claudio Giacalone. Ricordiamo ai lettori che l’articolo è un’anticipazione dei punti salienti della nuova disposizione che è attualmente in bozza, quindi non ancora in vigore.
Leggi la prima parte: Sicurezza antincendio: valutazione dei rischi e nuove prospettive

ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO
All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure organizzative e gestionali da adottare, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, che devono frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento periodico. Questo argomento costituisce una delle modifiche più importanti apportate al disposto normativo perché interviene, a vari livelli, sull’attività di informazione e formazione che rappresenta uno degli aspetti più rilevanti e qualificanti dei nuovi criteri generali di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

L’informazione, basata sulla valutazione dei rischi di incendio, è fornita al lavoratore all’atto dell’assunzione e viene aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento significativo delle condizioni di sicurezza del luogo di lavoro. Inoltre tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti periodici, compresi sia i lavoratori specificatamente addetti alla squadra di emergenza antincendio ma anche quelli addetti al servizio di prevenzione e protezione che collaborano con il datore di lavoro e con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione nella procedura di valutazione dei rischi.

Infine, tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione, in relazione al livello di rischio ed alle specifiche mansioni svolte, devono ricevere una specifica ed adeguata formazione antincendio ed un aggiornamento periodico da parte del datore di lavoro.

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO
L’attività di formazione degli addetti antincendio non subisce modifiche di rilievo e mantiene la tradizionale suddivisione in tre livelli di rischio, ridefiniti nei livelli 1, 2 e 3 invece che nei livelli di rischio lieve, medio o elevato, sia per quanto attiene i programmi didattici sia anche per l’attività di rilascio dell’attestato di idoneità tecnica, ad opera dei Comandi dei Vigili del fuoco competenti per territorio. Assume invece un’importanza strategica l’obbligo dell’aggiornamento della formazione antincendio che deve essere erogata periodicamente con una cadenza di cinque anni, secondo il seguente schema:

attività di livello 1: 2 ore di addestramento pratico;
attività di livello 2: 2 ore di teoria e 3 ore di addestramento pratico;
attività di livello 3: 5 ore di teoria e 3 ore di addestramento pratico.

REQUISITI DEI SOGGETTI FORMATORI
E’ data notevole importanza questa volta alla qualificazione dei docenti dei corsi di formazione e di aggiornamento in materia di sicurezza antincendio che possono essere svolti dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ma anche da soggetti pubblici e privati, che sono tenuti ad avvalersi di docenti che devono possedere specifici requisiti e sono distinti come di seguito indicato:

docenti della parte teorica e anche della parte pratica;
docenti della sola parte teorica;
docenti della sola parte pratica.

I docenti della parte teorica e anche della parte pratica devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e, inoltre, di almeno uno dei seguenti requisiti:

documentata esperienza come formatori in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, di almeno novanta ore, svolte alla data di entrata in vigore del decreto;
avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per formatori erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all’allegato X;
essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 14 del D.Lgs. 139/06 e avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per formatori antincendio;
personale cessato dal servizio, che ha prestato servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nel ruolo dei direttivi e dei dirigenti o degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio per un periodo di almeno 10 anni.

I docenti della sola parte teorica devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e, inoltre, di almeno uno dei seguenti requisiti:

documentata esperienza come formatori in materia antincendio, di almeno novanta ore, svolte alla data di entrata in vigore del decreto;
avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per formatori erogato dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, secondo le modalità definite all’allegato X;
iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 14 del D.Lgs. 139/06;
personale cessato dal servizio, che ha prestato servizio nel CNVVF nel ruolo dei direttivi e dei dirigenti o degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio per almeno 10 anni.

I docenti della sola parte pratica devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

documentata esperienza come formatori in materia antincendio, in ambito pratico, di almeno novanta ore, svolte alla data di entrata in vigore del decreto;
avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per formatori erogato dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, secondo le modalità definite all’allegato X;
iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 14 del D.Lgs. 139/06 e frequenza con esito positivo di un corso di formazione per formatori in materia antincendio;
personale cessato dal servizio, che ha prestato servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel ruolo dei direttivi e dei dirigenti o degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio, o nei ruoli dei capi reparto e dei capi squadra, per un periodo di almeno 10 anni.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI FORMATORI
Il corso di formazione per formatori antincendio ha una durata minima di 60 ore, di cui 16 ore sono dedicate alla parte pratica, ed è articolato in 10 moduli non modificabili per numero ed argomenti. II corso è completato con l’esame finale il cui superamento abilita all’erogazione dei moduli teorici e pratici previsti per i programmi dei corsi di formazione antincendio. E’ possibile acquisire le abilitazioni parziali all’erogazione dei soli moduli teorici, a seguito di frequenza dei primi 9 moduli del corso di formazione (48 ore) e superamento di un esame finale, o anche dei soli moduli pratici, a seguito di frequenza di un corso di formazione della durata minima di 28 ore e superamento di un esame finale.

Per il mantenimento della qualifica di formatore, i formatori devono effettuare corsi di aggiornamento in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro con una cadenza di cinque anni, mediante un corso della durata di almeno 16 ore, di cui 4 ore riservate alla parte pratica. I soggetti formatori dovranno fornire, su richiesta dell’organo di vigilanza, la documentazione attestante i requisiti previsti.

Il nuovo strumento normativo potrà quindi dare nuovo impulso alla procedura di valutazione dei rischi in modo da garantire effettivamente l’obiettivo della tutela dei lavoratori in caso di incendio.

Fonti: Claudio Giacalone*, Puntosicuro.it

(*) Claudio Giacalone è il Comandante dei Vigili del fuoco di Alessandria. E’ stato Comandante di Belluno, Dirigente Addetto al Comando di Milano ed è stato componente del gruppo di lavoro per la predisposizione del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e del nuovo Codice di prevenzione incendi. Nell’ambito della speciale Commissione di Vigilanza Integrata per EXPO 2015, ha curato la valutazione dei progetti e le verifiche di sicurezza dei padiglioni nazionali ed esteri dell’esposizione universale di EXPO Milano 2015.