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Due allegati di una guida sulla sicurezza delle macchine riportano le violazioni più frequenti in ambito di vigilanza e varie indicazioni tratte dalla sorveglianza del mercato sulle segnalazioni di presunta non conformità.

La conoscenza dei risultati delle attività di controllo e vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e di sorveglianza del mercato riguardo a macchine e impianti possono essere uno strumento importante per conoscere meglio le lacune della prevenzione nelle aziende. E questa conoscenza può essere di aiuto ai datori di lavoro e agli operatori in materia di sicurezza per migliorare le strategie di tutela o agli operatori delle aziende sanitarie locali/agenzie di tutela della salute per supportare in modo più mirato le aziende nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

Con questi obiettivi e per ridurre gli infortuni che avvengono durante l’utilizzo di macchine e impianti ci soffermiamo oggi sue due allegati di una guida per le imprese prodotta dell’ ATS Brianza.

Stiamo parlando del documento “ Utilizzo in sicurezza delle macchine. Guida per le imprese”, frutto del lavoro svolto dal gruppo “Sicurezza macchine” costituito nell’ambito del Comitato di Coordinamento Provinciale di Monza e Lecco ex art.7 D.Lgs. 81/08. Un documento ricco di allegati (19) contenenti non solo istruzioni operative, esempi di schede, check list e procedure, ma anche informazioni sulle non conformità rilevate.

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

  • Macchine: le violazioni più frequenti in ambito di vigilanza
  • Direttiva macchine e attività di sorveglianza del mercato

Macchine: le violazioni più frequenti in ambito di vigilanza

Nelle attività di vigilanza effettuata dal personale delle ASL/ATS nelle aziende, “in occasione di sopralluoghi effettuati a seguito di eventi infortunistici, svolgimento di piani mirati di prevenzione o per verifiche di attività produttive in essere, sono ispezionati i reparti produttivi e viene verificata la corrispondenza delle attrezzature di lavoro a quanto previsto da norme di legge e norme tecniche”.

E qualora “sia riscontrata la presenza di macchine non conformi e che presentano evidenti rischi per la sicurezza dei lavoratori, il personale di vigilanza contesta con verbale d’ispezione e contravvenzione il mancato rispetto della legge e prescrive che le attrezzature di lavoro vengano adeguate in un tempo prefissato adottando per le sanzioni la procedura prevista dal D.Lgs. 758/94”.

Con riferimento a questa attività di vigilanza l’Allegato R della guidadell’ATS Brianzapresenta una raccolta delle violazioni più frequenti in ambito di vigilanza:

  • art.70 comma 2 e Allegato V parte prima Punto 6.1 D.Lgs. 81/2008: “la coclea per il trasferimento della materia prima in lavorazione era sprovvista di qualsiasi protezione ed era pertanto raggiungibile anche in movimento dall’operatore. Nell’immediatezza del sopralluogo è stato riposizionata una griglia preesistente che però non risponde ai requisiti di norma in quanto facilmente amovibile”.
  • art.71 comma 1 D.Lgs. 81/2008:
    • Le attrezzature di lavoro e macchine messe a disposizione dei lavoratori (…) non erano idonee ai fini della salute e sicurezza poiché permettono di avvicinarsi alla zona pericolosa quando è in corso la lavorazione:
      • la macchina (…) presenta il dispositivo di interblocco del riparo, del tipo ad azione negativa, artificiosamente manomesso
      • la macchina (…) era sprovvista di interblocco che impedisse l’apertura del riparo
      • la macchina (…) presenta un riparo danneggiato che non protegge efficacemente l’operatore”.
    • “il datore di lavoro non ha messo a disposizione attrezzature idonee ai fini della sicurezza; infatti la macchina (…) presente nel reparto (…) (ancora da mettere in esercizio in quanto in fase di assemblaggio) era disponibile ai lavoratori e poteva essere accesa ed utilizzata dai lavoratori presenti, nonostante non fosse ancora terminata la sua installazione, ovvero la pressa fosse priva di adeguate sistemi di protezione di sicurezza (poteva funzionare, semplicemente inserendo la presa alla rete elettrica)”.
  • art. 71 comma 4 lett a – D.Lgs. 81/2008: “Nei reparti di produzione (…) alcune macchine (…) funzionano anche se lo schermo, normalmente dotato di interblocco, a protezione della zona di lavoro è sollevato. Questo poichè la funzione di interblocco presente fra protezione sollevabile e parte fissa della macchina è stata bypassata unendo artificiosamente le due parti. Pertanto le suddette attrezzature di lavoro non sono utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso”.
  • art. 71 commi 1 e 4 – D.Lgs. 81/2008: “Il datore di lavoro non ha messo a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi ed inoltre non ha provveduto affinché alcune delle macchine presenti fossero utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso ed oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza. In particolare (…)”.
  • art. 71 comma 4 – D.Lgs. 81/2008: “il datore di lavoro non ha provveduto affinché le attrezzature di lavoro fossero oggetto di un’idonea verifica e manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei loro requisiti di sicurezza. In particolare non ha verificato o fatto verificare che sulla macchina (…) il dispositivo di sicurezza costituito da (…) e interruttori di posizione, fosse inadeguato, in quanto mancante dei grani di fissaggio cosicché risultava semplice eludere il dispositivo di sicurezza suddetto”.
  • art. 73 c.d. art. 36 e 37 – D.Lgs. 81/2008: “il datore di lavoro non ha provveduto affinché i lavoratori incaricati dell’uso della macchina (…) fossero inviati a formazione specifica anche al fine di acquisire competenze relativamente alle condizioni di impiego dell’attrezzatura e alle situazioni anormali prevedibili quali il bloccaggio per contatto accidentale con i dispositivi di sicurezza, alle possibili semplici verifiche che i lavoratori possono fare ad esempio ad inizio turno per accertare la sussistenza dei principali requisiti di sicurezza e garantire una maggior sicurezza per se stessi e per le altre persone”.
  • art. 17 comma 1 lett a) combinato con art. 28 comma 2 – D. Lgs 81/2008: “il datore di lavoro non ha provveduto nell’ambito della valutazione del rischio infortunistico di utilizzo delle attrezzature di lavoro a valutare i rischi connessi all’uso specifico della macchina (…) successivamente modificata per aumentarne il volume di carico, in modo da:
    • verificarne l’uso corretto;
    • evidenziare le problematiche relative al carico e scarico
    • procedere a possibili miglioramenti per evitare l’elusione dei dispositivi di sicurezza,
    • redigere istruzioni operative di sicurezza e procedure per la verifica della sussistenza nel tempo dei requisiti di sicurezza”.
  • art. 28 comma 2 lett. a primo periodo D.Lgs. 81/2008: “La ditta ha presentato un documento di valutazione dei rischi generale ed alcuni documenti di valutazione di rischi specifici: (…). Non è presente una descrizione delle attività svolte con macchine e impianti, non sono stati analizzati macchina per macchina tutti i rischi specifici e non sono state indicate le misure specifiche necessarie per garantire la sicurezza degli operatori”.

Direttiva macchine e attività di sorveglianza del mercato

Un allegato (Allegato S) riporta, più in generale, l’Attività di sorveglianza del mercato ai sensi del d.lgs. 17/2010 per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva macchine.

In particolare si riporta una sintesi del 9° rapporto INAIL sull’attività di sorveglianza e si indica che le segnalazioni di presunta non conformità pervenute alle autorità di sorveglianza del mercato al 31 maggio 2017 sono state 3790, di cui l’84% dalle ASL.

Inoltre analizzando i motivi da cui scaturiscono le segnalazioni “si evince che la maggior parte di esse viene effettuata in caso di infortunio non mortale e di vigilanza”.

La suddivisione per tipologia di macchina “propone segnalazioni di presunta non conformità riferite a macchine utensili, macchine per cantiere e costruzione, piattaforme di sollevamento, macchine per l’industria alimentare e gru ed una crescita rilevante nel settore delle macchine agricole e forestali, mentre per le macchine utensili si registra un decremento”. In particolare “l’analisi per tipologia di macchina, in relazione al totale delle segnalazioni per infortunio limitatamente agli infortuni non mortali riguarda:

  • macchine utensili;
  • macchine per l’imballaggio;
  • macchine per l’industria alimentare.

Per gli infortuni mortali invece:

  • macchine agricole e forestali;
  • macchine per cantiere e costruzione;
  • carrelli industriali;
  • piattaforme di sollevamento”.

Riguardo ai vari gruppi di requisiti essenziali di sicurezza (RES), una tabella mostra che “le violazioni maggiori si riferiscono al gruppo RES relativo ai rischi meccanici nello specifico: ‘stabilità, resistenza, protezione e dispositivi di protezione’”.

L’allegato riporta poi altre tabelle che indicano, più nello specifico, le non conformità riferite alla ‘stabilità e alla resistenza’ e le non conformità riferite alla ‘protezione e ai dispositivi di protezione’. E si nota come “la prevalenza sia riferita ai rischi dovuti a elementi mobili e ai requisiti generali delle protezioni e dei dispositivi di protezione”.

Rimandiamo, infine, alla lettura integrale della guida e dell’allegato S che riporta ulteriori indicazioni sulle segnalazioni di presunta non conformità e delle risultanze degli accertamenti tecnici in Lombardia e si sofferma anche su alcuni esempi di schede tecniche di pratico utilizzo con riferimento a quanto elaborato per il 10° rapporto INAIL per i soggetti che partecipano alla sorveglianza del mercato (organi di vigilanza, fabbricanti, datori di lavoro/utilizzatori, verificatori, distributori, ecc.).

E, in conclusione, segnaliamo, in merito alla vigilanza sulle attrezzature, anche la pubblicazione del documento “ Linee indirizzo per l’attività di vigilanza sulle attrezzature. Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs. 17/2010, Titolo III del D.Lgs. 81/08. Indicazioni procedurali per gli operatori dei Servizi di Prevenzione delle ASL/ARPA”, redatto e aggiornato a fine 2020 dal Gruppo Tematico Macchine e Impianti del Coordinamento Tecnico Interregionale.

RTM

Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:

ATS Brianza, “Utilizzo in sicurezza delle macchine. Guida per le imprese”, documento elaborato dal gruppo “Sicurezza macchine” costituito nell’ambito del Comitato di Coordinamento Provinciale di Monza e Lecco ex art.7 D.Lgs. 81/08, Rev.25a del 19 giugno 2020.

Fonti: Puntosicuro.it, AUSSL 9 Veneto, ATS Brianza