
La riforma della sicurezza aziendale mira a trasformare l’rspp in garante originario. Aumentano le sanzioni per omicidio colposo e scatta una nuova corsia processuale. Ma sarà veramente così o sarà solo uno scaricabarile sotto mentite spoglie?
Nel panorama del diritto d’impresa, la gestione della sicurezza sul lavoro smette di essere una responsabilità presunta ed esclusiva del vertice aziendale per trasformarsi in un obbligo ripartito in base alle reali competenze tecniche. La regola generale che emerge dall’ultimo impianto riformatore è chiara: chi possiede i mezzi, l’autonomia e le conoscenze specifiche per prevenire i rischi all’interno dell’azienda ne risponde in prima persona. Attraverso la nuova proposta presentata lo scorso 12 maggio dalla commissione di studio presieduta dal viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, il quadro normativo in materia di infortuni sul lavoro subisce un intervento di profonda ingegneria giuridica. Il testo modifica in modo analitico il Codice penale, le procedure di rito e il decreto legislativo 81/2008, ridisegnando i pesi e le misure delle responsabilità aziendali. Il perno di questa architettura è la metamorfosi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, accompagnata da un inasprimento delle pene e da meccanismi premiali per le imprese virtuose.
Il nuovo perimetro delle sanzioni e le attenuanti
Sul versante strettamente punitivo, il legislatore sceglie la via di un moderato ma significativo innalzamento delle cornici edittali per i delitti commessi in violazione delle norme antinfortunistiche. Le modifiche al rialzo colpiscono in primis l’omicidio colposo, il cui limite minimo passa da due anni a due anni e sei mesi, mentre il tetto massimo viene innalzato da sette a otto anni di reclusione. Un intervento analogo investe il reato di lesioni colpose gravi: la pena base lievita da tre mesi (o multa da 500 a 2.000 euro) a sei mesi, con un massimo che passa da un anno a un anno e sei mesi (o multa da 1.000 a 4.000 euro). Per le lesioni colpose gravissime, la forbice edittale salirà a un minimo compreso tra un anno e un anno e sei mesi, fino a un massimo che spazia dai tre ai quattro anni.
A bilanciare questo irrigidimento interviene la presa d’atto della natura plurifattoriale degli incidenti in fabbrica o in cantiere. La commissione introduce una specifica attenuante da applicare qualora l’evento lesivo non sia conseguenza esclusiva della condotta del condannato e il suo contributo causale risulti di minima importanza. Questa soluzione tecnica crea una sintesi giuridica tra le disposizioni previste per il concorso di persone e le normative vigenti in materia di omicidio o lesioni stradali.
Le tutele organizzative e il limite della colpa grave
Il cuore della filosofia riformatrice mutua un meccanismo già rodato con successo nell’ambito della colpa medica. L’obiettivo è premiare la prevenzione organizzata, innescando una forte interferenza positiva con i lavori del tavolo tecnico ministeriale che, dallo scorso gennaio, sta studiando la revisione del Dlgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.
In sintesi, il datore di lavoro o il manager beneficerà di una limitazione della responsabilità alla sola “colpa grave” in presenza di un modello organizzativo conforme ai requisiti dell’articolo 30 del Dlgs 81/2008. Questa sorta di scudo protettivo scatta a una condizione imprescindibile: l’azienda non deve aver violato gli obblighi fondamentali.
Tra questi spiccano la valutazione dei rischi, la nomina del medico competente o del responsabile del servizio, l’organizzazione strutturale della prevenzione, la fornitura dei dispositivi di protezione individuale e, infine, la corretta informazione e formazione della forza lavoro.
Per misurare la colpa grave, il giudice dovrà avvalersi di un elenco non esaustivo di indici di valutazione oggettivi, che comprendono la natura e la complessità dell’attività economica, le conoscenze specifiche del rischio, l’applicazione di buone prassi validate e l’asseverazione o certificazione del sistema di gestione della sicurezza. Si generalizza così una soluzione già praticata per arginare la “culpa in vigilando” nei casi di delega di funzioni.
Fino a qui nulla da eccepire o da considerare pericoloso o equivoco. Il però viene ora
Il nuovo ruolo del responsabile del servizio di prevenzione
L’impatto più dirompente del disegno di legge riguarda la figura del RSPP. Questo professionista cesserebbe di essere un mero collaboratore e consulente del datore di lavoro per assumere la qualifica giuridica di garante originario della sicurezza. A fronte di questo enorme carico di responsabilità, culminante nella previsione di sanzioni penali ad hoc e in un esplicito divieto di delega, la figura viene/verrebbe dotata di reali poteri decisionali, autonomia operativa e dotazioni finanziarie.
In tutto questo come è possibile considerare un RSPP (interno o esterno) equiparabile ad un dirigente e non lo è?
Perché è palese che in una qualsiasi realtà piccola o micro, che è il tessuto base della realtà lavorativa e produttiva italiana, questo è palesemente inattuabile sotto ogni aspetto!
Quale datore di lavoro darà: libertà decisionale, denari propri e autonomia di modifica dell’assetto aziendale ad un terzo soggetto per gestire e “modificare” in autonomia il processo produttivo e di sicurezza?
A nostro personalissimo pensiero si stanno prefigurando due possibili scenari:
Il primo: l’RSPP dovrà dotarsi di un “abbonamento” ad uno studio di avvocatura penale e per far ciò dovrà richiedere compensi che saranno dieci o venti volte quelli attuali che richiede ai clienti.
E’ come se si dotassero gli RSPP di una Lamborghini da guidare ma senza motore e, ovviamente, se dovesse la macchina senza motore creare intralcio alla strada la colpa sarà da addossare, praticamente, sugli RSPP.
Il secondo: non esisteranno più RSPP esterni, ma solo consulenti di sicurezza esterni con palese perdita di credibilità e di lavoro per tutti i liberi professionisti che non hanno un impero, o un avvocato penalista, alle spalle.
Ergo o ci sarà una poderosa assunzione di tutti i consulenti che diventeranno dirigenti RSPP a tutti gli effetti, e monomandatari a questo punto, oppure le aziende si troveranno in enormi difetti per rispettare la norma in questo modo.
Il testo impone, inoltre, parametri stringenti anche per le risorse umane a supporto del servizio, stabilendo un organigramma preciso:
- almeno un addetto (ASPP) per le aziende che occupano tra i 20 e i 50 dipendenti;
- due addetti (ASPP) per le realtà imprenditoriali che superano la soglia dei 50 lavoratori;
- un addetto (ASPP) per singola sede nel caso di organizzazioni plurilocalizzate sul territorio;
Questo riassetto SE da un lato prende finalmente atto di una realtà oggettiva del mercato moderno, dall’altro crea l’ennesimo gioco dello scarica barile. Diventa, secondo i più ottimisti, insostenibile responsabilizzare un datore di lavoro per omissioni fondate su valutazioni iper-specialistiche che egli stesso, per legge, potrebbe essere autorizzato a non possedere. Ma dall’altro lato si pretende che un soggetto esterno sia responsabile senza avere “voce in capitolo”; ribadiamo che un conto è un RSPP interno e dirigente, quindi con criteri definiti ed all’interno della catena di comando e con “portafogli” dall’altro un soggetto esterno all’azienda che non solo non è nella catena di comando ma neppure è in possesso di reale autonomia decisionale e di accesso diretto ai denari aziendali per poter effettuare le modifiche necessarie.
Il vertice aziendale, per l’assetto proposto, risponderà esclusivamente dei doveri organizzativi tipizzati dalla norma, arginando le continue erosioni del principio di colpevolezza o ,se vogliamo vederla in modo negativo, scaricando ad un terzo la responsabilità.
Sottolineiamo che ad oggi questa è una proposta, quindi nulla è confermato ma resta un segnale tutt’altro che incoraggiante o positivo a nostro avviso.
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Fonti: Ministero della Giustizia, novasafe.it