La nomina del medico competente: il famoso comma 22 mai sciolto. Riflessioni sul rapporto tra valutazione dei rischi, medici competenti e sorveglianza sanitaria con riferimento alle novità del DL 48/2023. A cura di Adriano Ossicini, medico del lavoro.

Per migliorare la conoscenza ed evidenziare gli aspetti positivi e le eventuali criticità delle novità del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 in materia di salute e sicurezza, anche in relazione alla futura conversione in legge, ci soffermiamo oggi sul rapporto e le interconnessioni tra valutazione dei rischi, medici competenti e sorveglianza sanitaria, un tema affrontato recentemente anche nell’articolo “ DL Lavoro: la nomina del Medico Competente quando richiesto dalla VR”.

Torniamo a parlare di questi temi attraverso un contributo del Prof. Adriano Ossicini – Medico del Lavoro e Medico Legale, già Sovrintendente Medico Generale Inail – dal titolo “Valutazione, sorveglianza e medico competente: circolo vizioso senza soluzione”.

Sul sito dell’ Ispettorato del lavoro è reperibile l’ultimo aggiornamento – gennaio 2023 – del D.lgs. 81/2008 con tutte le modifiche e aggiunte degli ultimi tre lustri, con le sue oltre 23 versioni modificate nel tempo e con tutti gli interpelli intercorsi nello stesso periodo, circolari e disposizioni applicative e con la semplice query valutazione dei rischi, evidenziamo che tale suddetta frase risulta presente, complessivamente, oltre 500 volte, in tutti questi documenti.

Da ciò sembrerebbe dedursi che il valore di tale “concetto” sia stato sviscerato, e tutto sia chiaro in merito a tale specifico compito, purtroppo non è così!

Abbiamo segnalato sin da subito, addirittura all’indomani della pubblicazione del decreto legislativo – aprile 2008 sul sito del medico competente “Valutazione del rischio e sorveglianza sanitaria nel nuovo Testo Unico sulla sicurezza: un’occasione persa” l’incongruenza e la contraddittorietà che intercorreva tra nomina del medico competente e valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria.

Sono passati, come detto, ormai quindici anni e ad un piccolo cambiamento, ma significativo, non si è voluto dare corso, neanche con l’ultimo decreto legge 48/2023 in quanto per l’ennesima volta non ci si è espressi chiaramente su come e quando nominare il medico competente, anzi sembrerebbe tornarsi indietro alla luce, anche, delle diverse sentenze di Cassazione e nuove disposizioni intercorse.

Ci siamo permessi di suggerire, più volte, una piccola aggiunta all’art.18, – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente comma 1 lett. a).

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per la valutazione dei rischi e, se del caso, per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e da quanto scaturito dal DVR” ma inutilmente e nel rifare l’ennesima ricostruzione partiamo proprio dalla modifica di cui all’ultimo decreto citato ( n. 48/2023) all’art.18 che recita:

“1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.”

A tale modifica vi è stato un coro quasi unanime, basta andare online e fare ricerca, di plauso mettendo in evidenza il grande passo in avanti (!?) con affermazioni del tipo: “Tale modifica introduce l’obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza.” oppure “Si tratta di una novità rilevante perché potenzialmente estende in modo significativo l’obbligo di sorveglianza sanitaria non limitandolo più alle sole fattispecie indicate testualmente dal D.Lgs. n. 81/2008, ma ampliandolo a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi, svolta ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 81/2008, in collaborazione obbligatoria col medico competente, ne evidenzi la necessità.” o ancora “È una importante novità, forse la più innovativa, che introduce l’obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi suggerisca la necessità di una sorveglianza sanitaria quale misura di prevenzione. più sinteticamente che “In base alla modifica datori di lavoro dovranno nominare il medico se richiesto dalla valutazione dei rischi e non solo nei casi previsti dal D.Lgs.81, all’art. 41.”

In realtà la nomina del medico competente già prevedeva che, in tutte le situazioni a rischio, era di fatto obbligatoria la nomina del medico competente dato che l’articolo 2, comma 1 lett. q relativa alla definizione di valutazione dei rischi recita che la valutazione dei rischi comprende una “valutazione globale e documentata di TUTTI I RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI PRESENTI NELL’AMBITO DELL’ORGANIZZAZIONE in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza” quindi che la nomina era OBBLIGATORIA in tutti i casi in cui dalla valutazione dei rischi veniva rappresentata la necessità di sorveglianza sanitaria non è assolutamente una novità!

La conferma di quanto sopra rappresentato, e cioè che era già obbligatoria di fatto la sorveglianza sanitaria in tutte le situazioni a rischio, viene confermato da quanto si legge, in un commento CIIP, che “…il Decreto Legge rende norma di diritto positivo le conclusioni di quella che era la interpretazione estensiva, quella che va oltre il criterio della elencazione normativa e incardina l’obbligo di sorveglianza sanitaria agli esiti della valutazione dei rischi.” Ma non viene analizzato opportunamente, quali sono il limiti reali di tale modifica.

Si continua, infatti, ad ignorare che il Medico Competente è uno degli artefici per la stesura della valutazione dei rischi da cui poi dipenderà l’attività di sorveglianza sanitaria.

La cosa singolare su cui si sorvola è che l’aggiunta all’art. 18 della frase “…e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.” in realtà non risolve il problema, reale, su quando può e deve essere nominato il medico competente ed anzi obbliga ad un percorso errato.

Ci si dimentica, come purtroppo succede troppo spesso nella normativa italiana, che ogni articolo rimanda ad un altro articolo che rimanda ad altro comma di altro articolo e così via, creando una confusione su di una corretta applicazione, con tutti questi rimandi che non consentano una corretta applicazione.

Noi già ci siamo espressi recentemente proprio su questo sito su detta tematica alla luce della bozza del Decreto, ora pubblicato ed in attesa di essere trasformato in legge. Si rimanda direttamente all’articolo “ Salute e sicurezza sul lavoro: quando nominare il medico competente?” per alcune considerazioni in cui una soluzione, era stata già prospettata nel lontano 2009 alla Commissione sugli infortuni mortali, ma per non ripeterci, ci permettiamo, dopo aver riletto con attenzione anche l’articolo “ Valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria: un rapporto circolare” del dicembre scorso, sempre su questo sito, di aggiungere ed inserire a questa lucida descrizione del rapporto tra valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria, ancora una volta la problematica relativa alla nomina del medico competente.

In quell’esplicativo contributo, dopo una disamina completa dei rapporti tra i diversi articoli, in particolare tra “valutazione dei rischi”“sorveglianza sanitaria” e “medico competente”, si conclude con un affermazione del tutto condivisibile laddove si legge che: “Dalla costruzione normativa relativa al rapporto tra collaborazione alla valutazione dei rischi e programmazione della sorveglianza sanitaria, si può dunque facilmente desumere che la prima attività è concepita come propedeutica (in termini di consequenzialità anzitutto logica) rispetto alla seconda”.

La valutazione dei rischi, si afferma è “propedeutica” a tutti i successivi passaggi per una corretta applicazione delle diverse attività ad essa collegata. Verità sacrosanta!

Ciò detto domanda ineludibile “Chi effettuata detta valutazione dei rischi?”, dalla lettura dell’art.25 c.1 lett. a) D.Lgs.81/08, si legge che il Medico Competente “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria…” e qui si palesa già la prima “criticità” o meglio grave discrasia, in quanto il Medico Competente dovrebbe partecipare alla stesura del DVR per verificare i rischi presenti in azienda e da qui stabilire quali e quanti soggetti e per quali rischi dovranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, ma il medico competente, in base all’art.18, c.1 lett. a) viene nominato invece “per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”, e si ignora che il Medico Competente, non risulterebbe, in siffatta maniera nominato per svolgere l’attività di “valutazione dei rischi”, che come abbiamo prima fatto presente è “propedeutica” a tutti i successivi passaggi per una corretta applicazione delle diverse attività ad essa collegata.

Ciò detto esaminiamo quindi questa modifica “decantata” come risolutiva una volta per tutte e vedremo che è solo un rimando di un rimando, quasi senza fine, e già nel 2008, come detto appena uscito il D.lgs 81/2008 ci permettemmo di scomodare il famoso Comma 22 (Catch 22) del libro di J. Heller, da cui venne tratto anche un bel film, in cui si affermava “Chi è pazzo può chiedere di essere esentato dalle missioni di volo, ma chi chiede di essere esentato dalle missioni di volo non è pazzo.”

La modifica dell’art.18 afferma che la nomina del medico competente deve essere fatta, non solo per la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo, ma anche “..qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.”.

L’articolo 28 “Oggetto   della valutazione dei rischi” recita che “La valutazione di cui all’articolo 17 “Obblighi del datore di lavoro” afferma che il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; in pratica l’art.18, come modificato, rinvia all’art.28 che rimanda all’art.17 che rispedisce all’art.28 con un circolo vizioso non facilmente comprensibile, a meno che, e purtroppo non è così, si abbia ben presente cosa dice l’art.2 sul significato della valutazione dei rischi  e cioè  “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione” che a nostro avviso non poteva essere definita meglio.

La forte contraddizione, cui NON si è voluto dare soluzione, peraltro semplice, è che nell’articolo 18 si legge che il datore di lavoro deve “…nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.” ma (volutamente?!) si fa finta di non sapere che, per fare una corretta valutazione dei rischi, la legge prevede che il Medico Competente collabori sin dall’inizio, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi, ed in maniera singolare, nello stesso comma si legge “..nei casi di cui all’art.41..” dedicato alla Sorveglianza Sanitaria in cui si ritrova “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6”.

In pratica l’art. 18 e l’art. 41 affermano, di fatto, la stessa cosa e cioè che la sorveglianza sanitaria viene effettuata dal medico competente “…nei casi prevista dalla normativa vigente…”, limitazione alla “normativa vigente” già superata nel tempo con successive diposizioni ed interpelli. E singolarmente rivengono, quasi, rimesse in discussione le migliorie nel tempo, laddove la supposta modifica migliorativa ripete che il Medico Competente deve essere nominato anche qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28!

Ma ci domandiamo alla valutazione dei rischi deve o non deve dare il suo pieno apporto il Medico competente, come previsto esplicitamente alla definizione di cui art. 2, 1 c. lett. h «medico competente» (medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi)? Dove all’Articolo 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi- si fa presente che la valutazione è effettuata in collaborazione con il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.

L’aggiunta proposta finisce, ancora una volta nel “cul de sac” di una normativa non chiara e francamente non aggiunge una procedura corretta da perseguire.

Se passerà tale modifica il Datore di lavoro potrà “…nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.”. Ma si IGNORA che, alla valutazione dei rischi, deve partecipare, in via obbligatoria, tanto che verrebbe sanzionata una sua assenza, il medico competente; medico competente che però ancora non è stato nominato, il che appare singolare se non assurdo, ma a tale incredibile contraddizione non si vuole dare concreta risposta.

Una risposta semplice e valida, a distanza di quindici anni ancora non si è avuta, e temiamo che ancora una volta non perverrà. Crediamo poco ad un cambio di passo nella trasformazione in legge del decreto n. 48/2023, ma noi con perseverante ostinazione riproponiamo una semplice modifica che non darebbe adito a problematica alcuna e cioè che, in base all’art.18, comma 1 lett. a), il Datore di Lavoro nomina il medico competente per la valutazione dei rischi e, se del caso,per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e da quanto scaturito dal DVR”.  Ed in aggiunta, non superflua per estrema chiarezza, all’art.41 comma 1 lett. a) che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, da quanto scaturito dal D.V.R. e dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’art.6”. Solo così si risolverebbe in radice detta problematica.

Fonti: Puntosicuro.it, Prof. Adriano Ossicini ( Medico del Lavoro e Medico Legale, già Sovrintendente Medico Generale Inail)