
I tempi, i contenuti, le modalità di erogazione, le regole per il riconoscimento del pregresso e la durata dei corsi di formazione e aggiornamento per preposti, con riferimento ai compiti specifici e agli eventuali cambiamenti di contesto.
Come noto, con la Legge 215 del 2021 è stata a suo tempo modificata la norma primaria contenuta nell’art.37 comma 7 del D.Lgs.81/08, che quindi ad oggi prevede che “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo.”
Con tale novella legislativa, poi, è stato inserito all’interno dell’art.37 il comma 7-ter,ai sensi del quale “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.”
Tale previsione che, come si accennava, si colloca a un livello primario dell’ordinamento, è stata recepita a livello attuativo dall’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 il quale, attenendosi a tale cornice normativa, ha regolamentato gli aspetti di dettaglio nei termini che seguono.
Vale – anche in questo caso – la premessa generale contenuta nell’Accordo, secondo cui “i percorsi formativi, gli argomenti e la loro durata vanno intesi come minimi, di conseguenza, gli argomenti e la loro durata possono essere ampliati ed integrati al fine di raggiungere gli obiettivi dei piani formativi derivanti dall’analisi dei fabbisogni formativi e dei contesti organizzativi.”
Per quanto riguarda i soggetti formatori, da intendersi come gli enti legittimati ad erogare la formazione, si consideri che, accanto ai soggetti identificati come tali in termini generali dall’Accordo (Parte I – Punto 1), lo stesso prevede che “i datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione ex art.37, comma 2, del d.lgs.n.81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga rispettato quanto previsto dal presente Accordo. In questo caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore cui spettano gli adempimenti del presente accordo.”
Ciò detto, la durata minima del corso di formazione rivolto ai preposti è di 12 ore (comprendenti un modulo “giuridico-normativo”, un modulo legato alla “gestione e organizzazione della sicurezza”, uno dedicato alla “valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività” e un modulo su “comunicazione e informazione”); inoltre, in linea di continuità con la disciplina precedente, anche secondo il nuovo Accordo “al corso per preposti si accede solo dopo aver frequentato la formazione (generale e specifica) per lavoratori.”
Guardando in particolare il modulo giuridico-normativo, esso prevede che venga trattato – quantomeno – il tema della “individuazione del preposto”,quello relativo al “preposto di fatto” e alla “effettività del ruolo”, quello riguardante i “compiti e obblighi del preposto” (i quali in realtà – dal punto di vista tecnico-giuridico – sono tutti “obblighi”; vd. art.19 in comb.disp.art.56 D.Lgs.81/08) e il tema delle “relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione”.
In tale occasione, sarà opportuno spiegare ai preposti che “il nuovo obbligo di individuazione del preposto o dei preposti introdotto dalla legge di riforma” è finalizzato – nell’intenzione del legislatore – a condurre “alla fine della diffusissima prassi aziendale organizzativa, portata avanti negli ultimi 30 anni, di non individuare formalmente il preposto o i preposti, ma nella migliore delle ipotesi di limitarsi semplicemente a formarli secondo i dettami del art.37 del D.Lgs 81/08”, laddove “tale prassi organizzativa aziendale si è tradotta, negli anni, nella copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità che ha molto spesso inserito nel novero dei condannati per i delitti di omicidio o lesioni personali colpose, in materia di sicurezza sul lavoro, i cosiddetti “preposti di fatto””.
Ciò nell’ottica in cui “l’orientamento diffusissimo e consolidato in giurisprudenza dell’attribuzione “ai preposti di fatto” di responsabilità penali, per danni da lavoro e per omessa vigilanza, sia dipeso proprio dalla assenza di un obbligo di nomina formale dei preposti per la sicurezza, pur in concomitante presenza di preposti che sovraintendevano alle attività produttive.” (Relazione Finale della Commissione d’Inchiesta del Senato del 26 luglio 2022, comunicata alla Presidenza il 7 ottobre 2022).
Coerentemente con tale presupposto concettuale, andrà anche chiarito ai partecipanti il fatto che, secondo la Suprema Corte, non va sovrapposta “la figura del preposto “di diritto”, quale corrisponde alla ricordata definizione normativa, a quella del “preposto di fatto”, dal momento che, “se per la prima è necessario, tra l’altro, che egli abbia ricevuto un incarico dal datore di lavoro e che abbia ricevuto direttive per l’esecuzione dei lavori (cfr.art.2 cit), nel caso di assunzione di fatto del ruolo la derivazione della posizione di garanzia dal concreto espletamento dei poteri tipici del preposto segnala che non vi è alcuna preliminare investitura da parte del datore di lavoro.” ( Cassazione Penale, Sez.IV, 29 maggio 2014 n.22246).
Veniamo ora ad analizzare la formazione dei preposti dell’impresa affidataria.
Molti ricorderanno che nel 2009 il decreto 106 aveva aggiunto all’art.97 del D.Lgs.81/08 (“obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria”) il comma 3-ter), ai sensi del quale “per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.”
In attuazione di tale norma primaria, l’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 ha previsto che il datore di lavoro e i dirigenti dell’impresa affidataria debbano integrare alla formazione per loro prevista dal nuovo Accordo anche un modulo aggiuntivo “Cantieri”.
Viceversa, il medesimo Accordo Stato-Regioni prevede che per i preposti dell’impresa affidataria il corso di 12 ore su richiamato sia “valido anche per gli obblighi formativi ex art.97, comma 3 ter, del d.lgs.n.81/2008 per la figura del preposto.”
Tale scelta della Conferenza Stato-Regioni non è stata però raccordata ai contenuti previsti dalla medesima per la formazione di 12 ore dei preposti, dal momento che il programma del corso di formazione rivolto a tali soggetti non prevede alcun contenuto relativo ai cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV del D.Lgs.81/08, bensì solo la trattazione degli “obblighi connessi ai contratti di appalto, d’opera e di somministrazione” e alla “gestione del rischio interferenziale e il DUVRI.”
Vale però, in ogni caso (e quindi anche in questo caso), l’indicazione generale dell’Accordo Stato-Regioni secondo cui “i preposti, attraverso la frequenza del corso, dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art.19 d.lgs.n.81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.”
Da questa previsione, che va letta unitamente ai numerosi riferimenti – presenti nelle norme dell’Accordo relative alla formazione e all’aggiornamento del preposto – al contesto in cui opera tale soggetto e ai “propri compiti”, si deduce che la formazione di 12 ore rivolta al preposto dell’impresa affidataria dovrà comunque mettere tale soggetto in condizione di conoscere gli elementi essenziali (e quelli a lui necessari) relativamente alla sicurezza nei cantieri (Titolo IV D.Lgs.81/08).
Tornando agli aspetti generali, con riferimento alle modalità di erogazione della formazione, poi, ai sensi del nuovo Accordo la formazione per i preposti può essere organizzata, oltre che in presenza fisica, anche in videoconferenza sincrona, mentre non è consentita in modalità e-learning. Lo stesso vale per l’aggiornamento dei preposti.
Quanto alla verifica finale dell’apprendimento, il documento stabilisce che, al termine sia della formazione che dell’aggiornamento, la preparazione del preposto debba essere accertata attraverso un colloquio o un test (di minimo 10 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative, laddove l’esito positivo è dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande).
Veniamo ai corsi di aggiornamento rivolti ai preposti.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni premette anzitutto che “ai fini dell’aggiornamento delle diverse figure, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei dirigenti e dei preposti (ex art.37 d.lgs. n. 81/2008) […] non è da ritenersi valida”.
Ciò si giustifica – oltre che in virtù del normale buon senso – alla luce del fatto che l’aggiornamento in generale ha “l’obiettivo di aggiornare le competenze operative, le capacità relazionali e quelle relative al ruolo, tenendo conto anche dei cambiamenti normativi, tecnici ed organizzativi del contesto operativo” e, “dunque, non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base.”
Ciò puntualizzato, con riferimento alla figura del preposto “l’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.”
Vorrei sottolineare qui il fatto che i contenuti dei corsi di aggiornamento devono essere riferiti in maniera specifica ai compiti (“propri”) dei singoli preposti destinatari degli stessi; compiti, quindi, che devono essere conosciuti dai docenti.
Sarà quindi prerogativa dell’ente organizzatore mettere il docente in condizione di conoscere gli specifici incarichi e compiti svolti da ciascun preposto-discente.
Si tenga inoltre in considerazione che “nell’aggiornamentoè compresa laformazione relativa ai cambiamenti del contesto in cui il preposto esercita le funzioni di cui all’art.19 del d.lgs.n.81/2008 in relazione alle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell’azienda.”
Fornendo un’interpretazione di tale norma, il documento precisa che “a titolo esemplificativo ma non esaustivo per cambiamenti del contesto si intendono: cambiamenti del reparto, modifiche dei processi produttivi, organizzativi, ecc. .”
Concludiamo ora con il tema del riconoscimento della formazione pregressa.
Per quanto concerne la formazione, il nuovo Accordo Stato-Regioni prevede anzitutto che “per i preposti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale”, laddove con l’espressione “credito formativo totale” si intende “il riconoscimento completo della formazione acquisita e quindi l’esonero totale dalla frequenza del monte ore di formazione o di aggiornamento previsto per il soggetto individuato.”
Un po’ più di attenzione merita invece la questione relativa alla decorrenza dell’obbligo di aggiornamento quale obbligo la cui periodicità è ormai, in via generale, biennale.
In tale logica, ma anche al fine di dare un minimo margine di tempo ai datori di lavoro per poter organizzare ed erogare l’aggiornamento necessario per i preposti, è stato previsto che “l’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.”
La data che fa da spartiacque per il calcolo a ritroso dei due anni è ovviamente quella del 24 maggio 2025, quale data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e di entrata in vigore del provvedimento.
Va da sé che, ove il precedente corso per il preposto sia stato erogato da meno di due anni a partire (a ritroso) da tale data, si calcolerà la biennalità senza particolare complessità.
Fonti: Puntosicuro.it, Plymus.uniurb.it, Anna Guardavilla (Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro)