normativeIl 7 luglio è stato approvato in Conferenza Stato Regioni un nuovo accordo sulla formazione alla sicurezza. Le indicazioni per formatori, datori di lavoro RSPP, medici competenti, pubblici ufficiali e lavoratori somministrati.

Sono ormai settimane che sottolineiamo come il nuovo “ Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni” – approvato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza Stato Regioni – non contenga solamente indicazioni per i percorsi formativi di RSPP e ASPP.

Il nuovo accordo contiene, infatti, precise indicazioni che impattano direttamente o indirettamente anche sui percorsi formativi (e sul loro riconoscimento) di altri soggetti, di altri attori della sicurezza aziendale, a partire dagli stessi lavoratori.
Rimandando ad altri articoli l’analisi delle modifiche in materia di formazione e-learning che riguarderanno un gran numero di lavoratori (ad esempio sarà possibile utilizzare questa metodologia per la formazione specifica dei lavoratori nelle aziende a rischio basso), ci soffermiamo oggi su quanto indicato specificatamente per formatori, datori di lavoro che svolgono i compiti del servizio di prevenzione e protezione, medici competenti, pubblici ufficiali e lavoratori somministrati.

Partiamo con riferimento ai docenti formatori.

Più volte, nella presentazione del progetto di revisione del precedente accordo del 26 gennaio 2006, abbiamo accennato all’estensione dei criteri di qualificazione della figura del formatore contenuti nel decreto interministeriale 6 marzo 2013. Decreto che ora si applica non solo alla formazione di RSPP/ASPP anche a tutti quei casi di formazione alla sicurezza per i quali non è espressamente previsto altro.

E nella normativa si accenna anche alla formazione che può svolgere il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione.

Come ricordato anche nei commenti pubblicati nei giorni scorsi, queste novità colmano una lacuna che era evidente riguardo all’applicazione del decreto del 6 marzo 2013…

Vediamo cosa indica di preciso la normativa al punto 12.1 (Requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro):

12. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE ALLA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE IN

MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

12.1 Requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera mbis), del d.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il18 marzo 2014.

Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all’accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.

Veniamo invece direttamente alla formazione a cui deve partecipare il datore di lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione (DL RSPP)

Il punto 12.2 elenca alcune condizioni particolari per la formazione del DL RSPP:

– un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto, secondo quanto individuato nella tabella di cui all’allegato Il dell’accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008), può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell’attività dei propri lavoratori;

– analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nella tabella di cui all’allegato II dell’accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008) nei settori di attività a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per datore di lavoro, che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti ad un livello di rischio medio o alto.

Altre “disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, contenute nell’accordo del 7 luglio 2016, riguardano i medici competenti, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

Al punto 12.3 (Riconoscimento della formazione del medico competente) del nuovo accordo, si indica che il medico competente che svolga la sua opera in qualità di dipendente del datore di lavoro – art. 39, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 81/2008 – è esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 (la formazione sufficiente ed adeguata che il datore di lavoro assicura ai lavoratori, ndr) sia perché soggetto ad una formazione continua ai sensi dell’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 sia perché collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 81/2008.

Il punto 12.4 fa invece riferimento al riconoscimento della formazione dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio.

Sono infatti esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32 (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni) comma 2 primo periodo del d.lgs. n. 81/2008 coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di salute e sicurezza, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio.

Concludiamo con alcune indicazioni relative ai lavoratori somministrati.

Ricordiamo, a questo proposito, che il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.

Il punto 12.5 (Formazione dei lavoratori somministrati) indica che c’è una modifica nella nota di cui al paragrafo 8 Crediti Formativi dell’Accordo CSR del 21 dicembre 2011.

La nota è sostituita dalle previsioni secondo cui la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 35, comma 4 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore.

Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano – Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

 

Fonti: Puntosicuro.it, statoregioni.it