Sancito l’Accordo Stato-Regioni sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro Conferenza Stato-Regioni – Seduta ordinaria del 17 aprile 2025. Qualche anticipazione sui contenuti.

Ai grandi ritardi in materia di norme e indicazioni sulla formazione alla salute e sicurezza sul lavoro, siamo purtroppo abituati. Già uno dei primi Accordi in materia di formazione, quello del 2011, era arrivato con più di tre anni di ritardo.

Con il nuovo atto del  17 aprile 2025 in sede di Conferenza Stato-Regioni, che ha finalmente “sancito” il nuovo Accordo ‘finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza’, si chiude un altro lungo ciclo caratterizzato dalle modifiche al  d.lgs. n. 81/2008 ( legge 215/2021 di conversione del  decreto-legge 146/2021) e da un Accordo previsto e atteso entro il 30 giugno 2022.  Un Accordo che avrebbe dovuto accorparerivisitare e modificare gli accordi attuativi del decreto 81 ‘in modo di garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa’.

Un ciclo costellato di confronti istituzionali, di testi che sembravano di imminente pubblicazione (la “ bozza definitiva”, elaborate a maggio 2024 dal Ministero del lavoro), di  continui rinvii dell’Accordo. Una lunga attesa che sembrava sottovalutare la necessità e l’urgenza di riordino e aggiornamento di uno strumento, la formazione, così importante per rendere efficaci le strategie di prevenzione di infortuni e malattie professionali.

Proprio per sottolineare l’inizio di questa nuova fase, pubblichiamo oggi un contributo dell’avvocato Rolando Dubini, da sempre molto attento alle regole, norme e obblighi in materia di formazione, che ricorda, in attesa del testo definitivo, le principali novità del nuovo “Accordo 2025” in materia di formazione.

Il nuovo accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza

Il 17 aprile 2025 è stato sancito l’Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. L’accordo rappresenta un’importante riforma del sistema formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, aggiornando e unificando i precedenti Accordi del 2011 e del 2012, e riconduce in quadro in una cornice unitaria, coerente e maggiormente orientata alla qualità e all’efficacia.

Le principali innovazioni dell’Accordo 2025

1. Unificazione e razionalizzazione normativa: l’Accordo sostituisce integralmente gli Accordi Stato-Regioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, creando un unico corpus regolatorio per la formazione in materia di sicurezza.

2. Formazione  le figure fondamentali del sistema della prevenzione:

– lavoratori, preposti e dirigenti, datori di lavoro;

– datori di lavoro che assumono direttamente i compiti del SPP (art. 34 D.Lgs. 81/2008); 

– RSPP e ASPP (art. 32);

– Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (CSP e CSE);

– datori di lavoro e dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri mobili e temporanei;

– soggetti operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (D.P.R. 177/2011);

– operatori addetti all’uso di attrezzature di lavoro per cui è richiesto il “patentino” (con ampliamento delle tipologie rispetto all’elenco previsto dal D.Lgs. 81/2008, art. 73 e Accordo 22/02/2012).

3. Progetto formativo strutturato: introdotta una metodologia vincolante per l’elaborazione del progetto formativo, che dovrà definire obiettivi, contenuti, durata, modalità didattiche, valutazione dell’apprendimento, aggiornamento e verifica dell’efficacia, in coerenza con la valutazione dei rischi e l’organizzazione aziendale.

4. Didattica a distanza: regole per videoconferenza e formazione e-learning: videoconferenza sincrona ammessa per tutti i corsi teorici, con requisiti tecnici e modalità di tracciabilità della partecipazione. 

E-learning consentito per i contenuti dei moduli base e di aggiornamento (ma non per i preposti), secondo uno standard tecnico-didattico nazionale conforme ai criteri già introdotti dall’Accordo del 2012, ma oggi resi più stringenti in termini di tracciabilità, tutoraggio e valutazione finale.

5. Durata e contenuti minimi armonizzati: ogni percorso formativo (iniziale e di aggiornamento) è stato ridefinito per garantire omogeneità nazionale, personalizzazione in base al rischio, e aggiornamento continuo dei contenuti sulla base dell’evoluzione tecnico-normativa e organizzativa.

Un’occasione preziosa  per l’evoluzione culturale della prevenzione

L’Accordo del 2025 rappresenta una opportunità  per una svolta per la qualità e la coerenza del sistema formativo nazionale in materia di sicurezza, al di là dei suoi stessi contenuti, favorendo l’effettività degli obblighi formativi, la responsabilizzazione dei soggetti aziendali, e l’integrazione della formazione nei sistemi organizzativi e nei modelli di gestione.

I datori di lavoro e gli enti formatori dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro i termini previsti dall’accordo stesso (che saranno definiti nelle disposizioni finali e transitorie dell’ Accordo).

Scaricabile a questo link il testo approvato

Fonti: Puntosicuro, avv. Rolando Dubini, Foro di Milano, Statoregioni.it