Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell’ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un’oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d’ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell’assuntore dei lavori, rinunciando all’incarico ricevuto (così, Sez. 4, n. 46428 del 14/09/2018, A., Rv. 273991-01, con riguardo ad una fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del direttore dei lavori per aver consentito che questi iniziassero senza la nomina di un responsabile e senza la formazione di un documento di valutazione dei rischi, in zona soggetta a rischio di pericolo per la pubblica incolumità, dedotto in una ordinanza comunale interdittiva; cfr. altresì, in termini conformi, Sez. 4, n. 18445 del 21/02/2008, Strazzanti, Rv. 240157-01).

La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, in relazione al tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro, il ricoprire l’indicata qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro, ben potendo l’incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto (così, tra le altre: Sez. 4, n. 49462 del 26/03/2003, Viscovo, Rv. 227070-01; Sez. 4, n. 12993 del 25/06/1999, Galeotti, Rv. 215165-01).
Il direttore dei lavori nominato dal committente normalmente svolge un’attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all’esecuzione del progetto nell’interesse di questi, con la conseguenza che risponde dell’infortunio subito dal lavoratore solo se è accertata una sua ingerenza nell’organizzazione del cantiere (Sez. 3, n. 1471 del 14/11/2013, dep. 2014, Gebbia, Rv. 257922-01), come, ad esempio, nel caso in cui venga affidato al direttore dei lavori il compito di sovrintendere all’esecuzione dei lavori, con possibilità di impartire ordini alle maestranze in virtù di una particolare clausola inserita nel contratto di appalto o qualora, per fatti concludenti, risulti la sua concreta ingerenza nell’organizzazione del lavoro (Sez. 3, n. 19646 del 08/01/2019, Gregorio, Rv. 275746-01).
E’ stato reiteratamente chiarito – sia pure con riferimento agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 547 del 1955 (comunque aventi analogia con il disposto degli attuali artt. 17, 18 e 19 d.lgs. n. 81 del 2008) – che destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, mentre il direttore dei lavori è solo tenuto, per conto del committente, alla vigilanza dell’esecuzione fedele del capitolato di appalto nell’interesse di quello e non può essere chiamato a rispondere dell’osservanza di norme antinfortunistiche, a meno che non venga accertata una sua ingerenza nell’organizzazione del cantiere.
Una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve, pertanto, essere rigorosamente provata, attraverso l’individuazione di comportamenti che possano attestare, in maniera inequivoca, l’ingerenza di costui nell’organizzazione del cantiere, o comunque nell’esercizio di tali funzioni.

L’indicata esegesi, per cui la responsabilità del direttore dei lavori è esclusa ove questi non si sia ingerito nell’organizzazione del lavoro e non abbia assunto il compito di sovrintendere alla esecuzione dei lavori, deve, ritenersi superata dall’interpretazione resa nelle più recenti decisioni di questa Corte di legittimità – che il Collegio ritiene di condividere – per le quali il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell’ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un’oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d’ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell’assuntore dei lavori, rinunciando all’incarico ricevuto (così, Sez. 4, n. 46428 del 14/09/2018, A., Rv. 273991-01, con riguardo ad una fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del direttore dei lavori per aver consentito che questi iniziassero senza la nomina di un responsabile e senza la formazione di un documento di valutazione dei rischi, in zona soggetta a rischio di pericolo per la pubblica incolumità, dedotto in una ordinanza comunale interdittiva; cfr. altresì, in termini conformi, Sez. 4, n. 18445 del 21/02/2008, Strazzanti, Rv. 240157-01).

Fonte: Olympus.uniurb, amblav.it

Cassazione Penale, Sez. 4, 22 luglio 2022, n. 29022 – Infortunio mortale durante la realizzazione dell’impianto fognario: responsabilità del direttore dei lavori del cantiere