Un documento sulla sicurezza nelle bonifiche da amianto si sofferma sulla formazione e addestramento dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto. Il datore di lavoro e i contenuti della formazione.

La gestione in sicurezza delle attività di bonifica in cantieri contaminati da amianto presuppone l’adozione di misure di prevenzione di tipo organizzativo e tra queste hanno particolare rilevanza le attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori. I percorsi formativi devono riguardare le “procedure sito specifiche” stabilite, l’utilizzo della strumentazione e delle attrezzature, in relazione all’attività e ai rischi, e vari altri aspetti connessi anche indirettamente alla tutela dalla salute e della sicurezza.

Proprio in considerazione dell’elevato rischio per la salute degli operatori e per l’ambiente circostante, nell’ambito della gestione della sicurezza in un cantiere di bonifica amianto “serve organizzare un team dedicato alla sicurezza composto da personale qualificato, costituito da professionisti afferenti ad imprese abilitate in termini di esperienza e formazione specifica, che posseggano oltre alle competenze specifiche anche giuste qualità di leadership e costanza, per eseguire il coordinamento continuo del programma dei lavori preventivato”.

A ricordarlo, a sottolineare l’importanza della formazione e a fornire utili formazioni è il documento Inail “ Bonifica da amianto: iter procedurali e figure professionali coinvolte. Istruzioni operative Inail per la tutela dei lavoratori e degli ambienti di vita” elaborato nel 2020 dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici (DIT).

Il documento ricorda che il datore di lavoro (Dl) ha l’obbligo di accertarsi che “ciascun lavoratore presente sul cantiere riceva una informazione e formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

  • concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  • rischi riferiti alle mansioni ed a quanto potrebbe conseguirne, misure e procedure di prevenzione e protezione necessarie, caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”.

In relazione alle indicazioni del documento sulla formazione e addestramento dei lavoratori, ci soffermiamo oggi sui seguenti argomenti:

  • La formazione nei cantieri e il ruolo del datore di lavoro
  • I contenuti della formazione, il caposquadra e l’addestramento del lavoratore
  • La formazione per i lavoratori esposti a polveri contenenti amianto

La formazione nei cantieri e il ruolo del datore di lavoro

 Il documento ricorda che, in generale, “la formazione prevista dal Dl dovrà vertere su:

  1. i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale;
  2. le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
  3. i rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; 
  4. i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  5. le procedure che riguardano ii primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori;
  6. il ruolo e gli obblighi dell’Rspp e del Mc” (medico competente);
  7. !i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”.

Inoltre “il contenuto dell’informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove l’informazione riguardi lavoratori stranieri, essa deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo”.

La formazione deve poi avvenire “al momento:

  • dell’assunzione;
  • del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  • dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi”.

I contenuti della formazione, il caposquadra e l’addestramento del lavoratore  

Con riferimento poi al sistema degli appalti, spesso connessi alle attività di bonifica da amianto, si indica che “il personale delle imprese, i Lavoratori Autonomi, i Subappaltatori dovranno essere informati, e formati secondo quanto previsto dalla normativa vigente prima dell’inizio dei lavori”. E i contenuti della formazione “dovranno essere congrui alle necessità dei cantieri nei quali i lavoratori presteranno la loro opera e la documentazione relativa alla frequenza ai corsi dovrà, oltre ad essere allegata al Pos, essere disponibile presso l’impresa per ciascun operaio impiegato, per i controlli dell’Organo di vigilanza”.

Inoltre per ogni Impresa “dovrà essere formato un Capo squadra (Cs) per turno e un numero di addetti alle emergenze e primo soccorso sufficienti a ricoprire i bisogni valutati per le diverse situazioni. Nel corso dei lavori potranno essere indette dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (Cse) delle riunioni informative sulla sicurezza alle quali tutto il personale convocato dovrà partecipare”.

Si segnala poi che, in base alle attività svolte, “deve essere previsto anche l’addestramento del lavoratore. Tale attività è essenziale per far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”.

La formazione per i lavoratori esposti a polveri contenenti amianto

Nel caso specifico dell’amianto (art. 258 del decreto legislativo n. 81/2008) il datore di lavoro deve assicurare che “tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari”.

Il contenuto della formazione – continua il documento – “deve consentire ai lavoratori di acquisire conoscenze in particolare per quanto riguarda:

  1. le proprietà dell’amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l’effetto sinergico del tabagismo;
  2. i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
  3. le operazioni che possono comportare un’esposizione all’amianto e l’importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
  4. le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
  5. la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  6. le procedure di emergenza;
  7. le procedure di decontaminazione;
  8. l’eliminazione dei rifiuti;
  9. la necessità della sorveglianza medica”.

Inoltre tutti i lavoratori “addetti agli interventi a diretto contatto con materiali contenenti amianto devono inoltre essere formati e addestrati anche con corsi specifici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 da 30 ore per i lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica (operativi) e 50 ore per chi coordina e sovrintende le attività di rimozione, smaltimento e bonifica (gestionale)”. E questi lavoratori devono “dimostrare di aver frequentato il relativo corso di aggiornamento con periodicità preferibilmente quinquennale, o come previsto dai regolamenti regionali”.

Si indica poi che, “fatte salve le specifiche normative regionali, è auspicabile che fasi di lavoro per la demolizione e rimozione di materiali contenenti amianto siano coordinate e sovraintese da un ‘coordinatore amianto (Ca)’”.

Riprendiamo dal documento uno stralcio della tabella con le indicazioni inerenti i corsi di formazione. Ci soffermiamo sui corsi per lavoratori, coordinatori e operatori “amianto”:

Non bisogna poi dimenticare “la specifica formazione e relativa verifica di idoneità che deve avere il Responsabile tecnico delle Ditte iscritte all’Albo gestori ambientali, categoria 10 A e 10B, per poter operare in cantiere”.

Infine, per favorire il raggiungimento dell’obiettivo di giungere ad una formazione efficiente e sicura, il documento indica che “si ritiene opportuno:

  • coinvolgere nel processo i dipendenti di tutte le parti dell’organizzazione, dagli alti dirigenti agli addetti;
  • ottenere il chiaro appoggio della dirigenza in tutte le decisioni che riguardano il processo di formazione;
  • integrare la formazione in una strategia di produzione come elemento chiave della produttività e assicurarsi che tutti i dipendenti siano consapevoli del ruolo che svolgono per migliorare le prestazioni dell’azienda”.

In definitiva è molto importante che, “attraverso un percorso formativo e la disseminazione dei temi della prevenzione e protezione, si sviluppi una cultura della sicurezza che consenta di adempiere alle proprie responsabilità con maggiore preparazione e fiducia nelle proprie competenze; infatti attraverso l’educazione e la formazione si può giungere a compiere scelte sicure, attenuando e prevenendo così gli incidenti”.

In conclusione, rimandiamo alla lettura integrale del documento e segnaliamo, infine, che ulteriori informazioni ed approfondimenti sulla formazione sono reperibili nell’Appendice normativa della pubblicazione.

Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici, “ Bonifica da amianto: iter procedurali e figure professionali coinvolte. Istruzioni operative Inail per la tutela dei lavoratori e degli ambienti di vita”, a cura di Federica Paglietti, Sergio Malinconico, Beatrice Conestabile della Staffa, Sergio Bellagamba, Paolo De Simone (Dit, Inail) e con la collaborazione di Crescenzo Massaro, Daniele Taddei e Ivano Lonigro (Dicma, Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente, Sapienza Università di Roma), collana Ricerche, edizione 2020 (formato PDF, 1.02 MB).

Fonti: Puntosicuro.it, inail