
Il 24 maggio scorso è entrato in vigore il nuovo Accordo Stato Regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano, vi lasciamo qui l’articolo, volevamo partire a valutare quelle che sono le “norme transitorie” perché vi sono diversi stadi e diverse scadenze in merito e in passato alcune date e alcune “dilazioni” sono state fraintese.
Norme transitorie:
“In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo (non oltre il 24 maggio 2026), possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell’allegato XIV (Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori) “del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del presente accordo.”
Questo significa che i corsi possono essere avviati utilizzando i contenuti e le modalità dei vecchi accordi, per un periodo transitorio. In particolare, questo si riferisce ai corsi di formazione per i coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, come specificato nell’allegato XIV.
“Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del presente accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi (entro e non oltre il 24 maggio 2027) dall’entrata in vigore del presente accordo.”
L’obbligo di formazione per i datori di lavoro è stabilito dall’art. 37 del d.lgs. 81/2008 e riguarda l’adeguata e specifica formazione e l’aggiornamento periodico. Il nuovo accordo Stato-Regioni specifica i dettagli della formazione obbligatoria, inclusa la durata, i contenuti minimi e le modalità di svolgimento(vedremo poi in specifico con un prossimo articolo). I datori di lavoro devono completare il corso di formazione previsto entro il 24 maggio 2027, che è il termine stabilito per la sua conclusione, a partire dall’entrata in vigore dell’accordo.
“Mentre i corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo (già erogati al 24 maggio 2025), i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.”
Si ricorda che non vi è equipollenza tra il corso datore di lavoro e datore di lavoro RSPP, quindi tutti i datori di lavoro che hanno effettuato il corso da datore di lavoro RSPP non sono in nessun caso esclusi dal dover fare il corso da datore di lavoro. Resta però in teso che un corso per RSPP datore di lavoro non è equipollente ad un corso per datore di lavoro, a meno che il datore di lavoro non abbia già svolto la formazione per RSPP, ASPP, Coordinatore per la Sicurezza, DL SPP o dirigente secondo gli Accordi attualmente in vigore.
Vi ricordiamo di seguirci per le chiarificazioni in merito agli altri corsi