Cosa cambia nelle regole di contenimento del Covid-19 e nell’operatività dei protocolli anticontagio aziendali attraverso le note della UIL e di Confindustria di commento delle novità normative su mascherine e green pass.
Non c’è dubbio che, in considerazione della fine dello stato di emergenza COVID-19 e della fase transitoria di riduzione delle misure di contenimento connesse alle tante novità normative, non sia semplice comprendere quali siano le regole residuali da applicare nei vari contesti lavorativi per ridurre i rischi e la diffusione del virus SARS-CoV-2.
Nei giorni scorsi abbiamo presentato il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, l’ Ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022 e la Circolare del Ministero per la pubblica amministrazione n. 1/2022 del 29 Aprile 2022, ma non poche incertezze rimangono ancora sul destino dei Protocolli condivisi di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro che un ruolo tanto importante hanno giocato, in questi due anni, per le tutele dei lavoratori e gli assetti aziendali in tempi di pandemia.
Per cercare di fare chiarezza presentiamo oggi alcune indicazioni di alcune Parti Sociali, sia sindacali e datoriali:
- una Notadella UIL del 29 aprile 2022
- una Nota di aggiornamentodi Confindustria del 30 aprile 2022.
Il tema rimane quello delle novità pratiche, in termini di precauzioni e regole per il rischio COVID-19, ma si accenna anche al futuro dei protocolli condivisi e ai futuri incontri per la loro revisione.
Questi agli argomenti trattati nell’articolo:
- Il documento della UIL: i protocolli condivisi e l’obbligo delle mascherine
- Il documento di Confindustria: gli obblighi e le raccomandazioni per i dispositivi
- Il documento di Confindustria: il futuro dei protocolli condivisi
- Il documento di Confindustria: il green pass e la tabella riepilogativa
Il documento della UIL: i protocolli condivisi e l’obbligo delle mascherine
La Nota della UIL del 29 aprile 2022 ha per oggetto “Circolare protocollo anti-contagio e Ordinanza del Ministero della Salute sull’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.
Si indica che in attesa della conversione in Legge del Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 e con riferimento all’Ordinanza del Ministero della Salute riguardo all’obbligatorietà di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per le lavoratrici e i lavoratori, “restano immutate le disposizioni previste nel Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro – aggiornato il 6 aprile del 2021 – nel quale è ribadito come ‘in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore’.
Si informa poi che “è stata recentemente convocata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, una riunione, per il 4 maggio prossimo, con tutte le parti sociali, per una valutazione congiunta del Protocollo” e si segnala che la UIL ribadirà la necessità di “continuare ad applicare il Protocollo Nazionale e quelli aziendali/settoriali in tutti i luoghi di lavoro, continuando l’importante opera dei Comitati aziendali, territoriali e settoriali”.
Il documento di Confindustria: gli obblighi e le raccomandazioni per i dispositivi
Veniamo alla Nota di aggiornamento di Confindustria del 30 aprile 2022, dal titolo “Uscita progressiva dall’emergenza da COVID-19: quali regole dal 1° maggio 2022”.
Riguardo all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si indica che l’art. 10-quater del DL n. 52/2021, introdotto dal DL n. 24/2022 prevedeva fino al 30 aprile 2022 “l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in alcuni contesti e in tutti i luoghi al chiuso, con esclusione delle abitazioni private”.
La nuova Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, “efficace dal 1° maggio 2022 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 24/2022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022, ha previsto:
- l’obbligo di continuare a indossare i dispostivi di tipo FFP2 per: 1) l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto; 2) gli spettacoli aperti al pubblico e per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso” (la Nota riporta ulteriori dettagli su questi due punti);
- l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (quindi, qualsiasi tipo di mascherina) per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;
- la raccomandazione di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (quindi, qualsiasi tipo di mascherina) in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico”.
Pertanto, salvi i casi sopra indicati e la raccomandazione citata, “nei luoghi chiusi non sarà più obbligatorio indossare le mascherine”.
Si ricorda che i locali aziendali “sono luoghi privati, pertanto, essi non rientrano né nei luoghi pubblici, né in quelli aperti al pubblico” e ne consegue che, “essendo l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie raccomandato nei luoghi chiusi pubblici o aperti al pubblico, l’ordinanza non è normalmente applicabile ai luoghi chiusi di natura privata, propri delle aziende”.
Con specifico riferimento ai luoghi di lavoro dei dipendenti pubblici, “il Ministro per la pubblica amministrazione ha adottato la Circolare 29 aprile 2022, n. 1 ed ha fornito alcune indicazioni di carattere generale per una corretta ed omogenea applicazione della citata ordinanza nei luoghi di lavoro pubblici. In particolare, la Circolare sottolinea da un lato, l’assenza di un obbligo specifico all’utilizzo della mascherina da parte del personale pubblico e, dall’altro, che ciascuna amministrazione, nella responsabilità del datore di lavoro, debba impartire, tempestivamente, le necessarie indicazioni al riguardo, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti”.
Il documento di Confindustria: il futuro dei protocolli condivisi
In relazione poi all’andamento dell’epidemia, alla “particolare diffusività della variante Omicron”, al “venir meno delle verifiche all’ingresso del green pass”, alla “perdurante responsabilizzazione del datore di lavoro in caso di infezione da COVID-19” e al “riferimento dell’art. 29-bis del DL n. 23/2020 al rispetto del Protocollo di sicurezza anticontagio, conducono, tuttavia, a ribadire quanto già suggerito nella Nota di aggiornamento del 31 marzo 2022 in merito alla opportunità di continuare ad applicare, anche nella fase post emergenziale, i protocolli aziendali attuativi del Protocollo condiviso del 6 aprile 2021”. Ciò, infatti – continua la Nota – “consente ai datori di lavoro di continuare ad esigere dai propri lavoratori e da tutti coloro che accedono ai locali aziendali l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.
Si segnala poi che, come ricordato anche dal nostro giornale, il 4 maggio “si terrà l’incontro, convenuto all’inizio del mese di aprile, tra il Ministero del Lavoro, il Ministero della salute, il Ministero dello sviluppo economico e le parti sociali relativamente al Protocollo condiviso del 6 aprile 2021. Confindustria parteciperà all’incontro e informerà il Sistema sui relativi esiti, anche in ordine al regime dell’uso delle mascherine rispetto alla posizione assunta dal datore di lavoro pubblico”.
Il documento di Confindustria: il green pass e la tabella riepilogativa
La Nota di Confindustria si sofferma anche sulle “misure non più applicabili a partire dal 1° maggio 2022”.
In particolare a partire dal 1° maggio 2022 non saranno più operativi:
- “l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 base (c.d. green pass base) per l’accesso ai luoghi di lavoro di cui all’art. 9-septies del DL n. 52/2021 e 4-quinquies del DL n. 44/2021). Pertanto, a partire dal 1° maggio 2022, l’accesso ai luoghi di lavoro non sarà più subordinato al possesso di un green pass base in corso di validità, i datori di lavoro non saranno più tenuti a effettuare i controlli – cesserà anche l’efficacia delle procedure aziendali recanti le regole per lo svolgimento delle verifiche – e i lavoratori assenti ingiustificati e/o sospesi per assenza di certificazione potranno essere riammessi regolarmente in servizio”. Dunque il venir meno dell’obbligo di green pass per l’accesso dei luoghi di lavoro “non consente ai datori di lavoro di continuare a richiedere – né ai propri lavoratori, né a esterni che accedono ai locali aziendali – la certificazione verde su base volontaria: infatti, l’art. 9, co. 10-bis del DL n. 52/2021 prevede che ogni utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 può essere disposto esclusivamente con legge dello Stato; pertanto, se non espressamente consentito dalla legge, non è possibile richiedere e controllare il possesso dei certificati verdi”;
- “l’obbligo di green pass base per l’accesso alle mense e catering continuativo su base contrattuale (art. 9-bis del DL n. 52/2021);
- l’art. 10-quater, co. 8 del DL n. 52/2021 che, per i lavoratori, considera le mascherine chirurgiche DPI ex art. 74, co. 1 del D.Lgs. n. 81/2008;
- l’obbligo di green pass base per l’accesso a: servizi di ristorazione, al banco o al tavolo, al chiuso; corsi di formazione pubblici e privati; partecipazione a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi all’aperto (art. 9-bis del DL n. 52/2021);
- l’obbligo di green pass rafforzato per convegni e congressi (art. 9-bis.1 del DL n. 52/2021);
- l’obbligo di green pass base per l’accesso ai mezzi di trasporto (art. 9-quater del DL n. 52/2021);
- l’obbligo di green pass rafforzato per le attività di cui all’art. 9-bis.1 del DL n. 52/2021, quali, tra l’altro, piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, discoteche, partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e alle competizioni sportivi al chiuso”.
In definitiva e salvo quanto previsto…
– dall’art. 1-bis del DL n. 44/2021 per l’accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, nonché alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, per il quale è infatti richiesto, fino al 31 dicembre 2022, il green pass rafforzato, rilasciato a seguito della somministrazione della dose booster oppure il green pass rafforzato, rilasciato a seguito di guarigione dal COVID-19 o del completamento del ciclo vaccinale primario, unitamente al certificato di tampone – molecolare o antigenico – negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l’accesso;
– per gli spostamenti da e verso l’estero”. Il Ministro della salute ha adottato una nuova ordinanza che, nel prorogare al 31 maggio 2022 le misure dell’ordinanza 22 febbraio 2022 sull’utilizzo del green pass base per l’ingresso nel territorio nazionale (pena la quarantena di 5 giorni), avrebbe eliminato a decorrere dal 1° maggio 2022 l’obbligo di presentare al vettore al momento dell’imbarco e ai preposti ai controlli il Passenger Locator Form, c.d. PLF”;
…”la certificazione verde COVID-19, a decorrere dal 1° maggio 2022, non sarà più richiesta per l’accesso ad attività e servizi sul territorio nazionale”.
Riprendiamo dalla Nota una utile tabella riepilogativa su cosa cambia dal primo maggio anche con riferimento ai protocolli di sicurezza anticontagio:
La Nota ricorda anche che dal 1° aprile 2022, la certificazione verde COVID-19 “non era già più richiesta per l’accesso, tra gli altri, a: i servizi di trasporto pubblico locale o regionale; i servizi di ristorazione svolti all’aperto; gli alberghi e le altre strutture ricettive, compresi i servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi riservati ai clienti ivi alloggiati; i musei, gli altri istituti e luoghi della cultura e le mostre; le sagre e le fiere; i centri termali; i centri culturali, i centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono all’aperto; gli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici; la partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche; i servizi alla persona; i pubblici uffici, i servizi postali, bancari e finanziari e le attività commerciali”.
Concludiamo rimandando alla lettura integrale della Nota di Confindustria che riporta vari ulteriori dettagli in merito alle specifiche situazioni in cui rimane l’obbligo di indossare dispositivi di protezione e a quanto dice la giurisprudenza sulla differenziazione tra “luoghi pubblici” e “luoghi provati”.
Scarica i documenti da cui è tratto l’articolo:
Confindustria, Nota di aggiornamento del 30 aprile 2022 – “ Uscita progressiva dall’emergenza da COVID-19: quali regole dal 1° maggio 2022” (Formato PDF, 251 kB).
UIL, Notadel 29 aprile 2022 – “ Circolare protocollo anti-contagio e Ordinanza del Ministero della Salute sull’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie” (Formato PDF, 199 kB).
Scarica la normativa di riferimento:
Fonti: Puntosicuro.it, Uil, Confindustria