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Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, dal 23 giugno 2013, vengono introdotte una serie di semplificazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Il provvedimento apporta, infatti, significative modifiche al Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Segnaliamo di seguito le novità più importanti in tema di sicurezza sul lavoro. (sarà poi nostra cura far avere ai clienti gli approfondimenti):

DUVRI:
Nelle attività a basso rischio infortunistico, stabiliti da un Decreto del Ministro del Lavoro da emanarsi, non sarà più necessario il DUVRI ma sarà invece sufficiente l’individuazione di un incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, che sovrintenda alla cooperazione e al coordinamento.
E’ prevista, inoltre, l’esenzione del DUVRI per i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature, i lavori o i servizi la cui durata non è superiore ai 10 uomini-giorno.

Attestazione Valutazione dei Rischi:
Il Decreto del Ministro del Lavoro da emanarsi dovrà definire, oltre all’elenco di attività a basso rischio, anche un modello con cui i datori di lavoro che operano in tali attività potranno attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi. Resta ferma la possibilità di utilizzare le Procedure Standardizzate.

POS, PSC e Fascicolo dell’Opera semplificati per i cantieri temporanei e mobili:
Per i cantieri temporanei o mobili, il Ministero del Lavoro individuerà, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, modelli semplificati per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza, Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo dell’Opera.

Semplificazione delle notifiche agli organi di vigilanza:
Previste semplificazioni per le notifiche agli organi di vigilanza, come ad esempio la comunicazione telematica.

Nuova tempistica per le verifiche periodiche delle attrezzature:
Sarà ridotto da 60 a 45 giorni il termine entro il quale l’INAIL è tenuta ad effettuare la prima verifica. INAlL, ASL o ARPA devono comunicare entro 15 giorni dalla richiesta l’ eventuale impossibilità di effettuare la verifica.

Semplificazioni in materia di formazione:
Saranno adottate misure per evitare la duplicazione delle attività formative rivolte a Responsabili, Addetti al servizio di protezione, Dirigenti, Preposti, Lavoratori e Rappresentanti.

Semplificazione della denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro:
È abrogato l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare entro 2 giorni all’autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni.
Le autorità di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali, etc. acquisiranno direttamente dall’INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni.

Ampliamento delle attività a cui non si applicano le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili:
Nei cantieri temporanei e mobili i piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai 10 uomini-giorno finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi non si applicheranno più le disposizioni del TUSL.
Si precisa che l’operatività delle nuove norme su DVR, DUVRI e cantieri temporanei e mobili sono legate all’emanazione di appositi Decreti del Ministero del Lavoro che dovranno individuare le tipologie di attività a basso rischio e i modelli semplificati da adottare.
Metteremo, a breve, a disposizione dei lettori la tavola sinottica con le modifiche del Decreto Legge 69/2013 al Testo Unico della Sicurezza.