Le nuove disposizioni in materia di collocazione e utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici previste dalla Legge 4 agosto 2021, n. 116.
In G.U. del 13 agosto 2021 è stata pubblicata la legge n. 116 del 4 agosto 2021, riguardante l’obbligo dell’installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici nelle sedi delle PA con servizi aperti al pubblico e negli aeroporti, stazioni ferroviarie e porti, oltre che a bordo dei diversi mezzi di trasporto con percorrenza continuata di almeno due ore, senza fermate intermedie.
Tra le altre disposizioni, è previsto che l’uso del defibrillatore venga consentito anche al personale sanitario non medico, oltre che al personale non sanitario con formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l’uso del DAE anche a chi non è in possesso degli specifici requisiti richiesti, con tutela dell’art.54 del c.p. (non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo).
La L. n. 116 del 4 agosto 2021) recante Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici deriva dal testo unificato A.C. 181 ed abb.-B. Composto da 9 articoli, questo provvedimento è diretto a favorire ed a disciplinare la dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori in diversi luoghi e situazioni, anche da parte di soggetti non specificamente formati, regolando il collegamento e l’interazione con la rete dell’emergenza territoriale 118, e promuovendo campagne di informazione e sensibilizzazione, nonché l’introduzione di specifici insegnamenti, anche negli istituti di istruzione primaria e secondaria.
L’articolo 1 sancisce, in primo luogo, la finalità della legge, diretta a favorire – nel rispetto delle linee guida di cui all’Accordo del 2003 e del decreto del Ministro della salute del 18 marzo 2011 – la progressiva diffusione e utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni:
- preso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbia servizi aperti al pubblico;
- negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi e della navigazione interna, che effettuano tratte con una percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, di una durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) del D.Lgs n.82/2005 – Codice dell’amministrazione digitale: la lettera citata fa riferimento ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse -, nonché di servizi di trasporto extraurbano in concessione.
Viene rimesso ad un D.P.C.M. da emanare, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione del programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione ed utilizzazione dei DAE nei luoghi e nei mezzi indicati, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche ai contributi previsti per l’attuazione delle citate disposizioni, e pari 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Il programma ha la durata di cinque anni e può essere aggiornato per tener conto del livello di diffusione e utilizzazione dei DAE effettivamente raggiunto durante il periodo di programmazione di riferimento.
Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’installazione di defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni, indicati con apposita segnaletica, favorendo, ove possibile, la loro collocazione in luoghi accessibili h 24 anche al pubblico.
Viene poi stabilito che per le procedure di acquisto dei DAE, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 si avvalgono degli strumenti di negoziazione e di acquisto messi a disposizione da CONSIP s.p.a. ovvero dalle centrali di committenza regionali .
Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono concessi contributi nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. A copertura dei conseguenti oneri si provvede, mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.
Viene poi demandato al Ministro della salute il compito di modificare – entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge – il decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, recante Disciplina della certificazione dell’attivita’ sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita, al fine di adeguarlo alle disposizioni dell’articolo in esame.
Ai sensi dell’articolo 5, inoltre, si prevede l’introduzione alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e di utilizzo del DAE nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. A tale scopo viene integrato il contenuto del comma 10 dell’articolo 1 della legge 107/2015 (cd. Buona Scuola) che ha previsto iniziative di formazione per gli studenti, presso le medesime scuole, relative alle tecniche di primo soccorso, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale 118 del SSN. Con l’integrazione proposta si specifica che le iniziative di formazione citate devono comprendere anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e l’uso del DAE e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Nell’organizzazione di tali iniziative devono essere adottate speciali misure di attenzione nei confronti degli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in modo da tenere conto della sensibilità connessa all’età. Tali iniziative sono estese al personale docente e al personale amministrativo tecnico ed ausiliario.
Viene poi previsto che ogni istituzione scolastica provveda autonomamente ad organizzare periodicamente le iniziative di formazione programmando le attività, anche in rete di scuole, in accordo con le strutture sanitarie e di volontariato. Inoltre, il 16 ottobre di ogni anno, in concomitanza con la “Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare”, le istituzioni scolastiche possono, nell’ambito della propria autonomia, organizzare iniziative specifiche di informazione sull’arresto cardiaco e sulle conseguenti azioni di primo soccorso, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L’articolo 6 disciplina la registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, disponendo che, al fine di consentire la tempestiva localizzazione del DAE più vicino in caso di evento di un arresto cardiaco, e di fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, i soggetti, siano essi pubblici o privati, già dotati di un DAE, sono obbligati a darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente. Tale comunicazione deve specificare il numero di dispositivi, le caratteristiche e la loro ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, le date di scadenza delle parti deteriorabili, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso dell’attestato di formazione all’uso dei DAE. A tale fine, per i DAE acquistati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, all’atto della vendita, il venditore deve comunicare, attraverso modulistica informatica, alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente,sulla base dei dati forniti dall’acquirente, il luogo dove è prevista l’installazione dei DAE e il nominativo dell’acquirente, previa autorizzazione al trattamento dei dati personali. Inoltre, nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato, deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell’apparecchio e dell’adeguata informazione all’utenza sullo stesso. La Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, sulla base dei dati forniti, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza parti deteriorabili.
Fonte: Camera.it, Puntosicuro.it