Le nuove disposizioni in materia di collocazione e utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici previste dalla Legge 4 agosto 2021, n. 116.

In G.U. del 13 agosto 2021 è stata pubblicata la  legge n. 116 del 4 agosto 2021, riguardante l’obbligo dell’installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici nelle sedi delle PA con servizi aperti al pubblico e negli aeroporti, stazioni ferroviarie e porti, oltre che a bordo dei diversi mezzi di trasporto con percorrenza continuata di almeno due ore, senza fermate intermedie.

Tra le altre disposizioni, è previsto che l’uso del defibrillatore venga consentito anche al personale sanitario non medico, oltre che al personale non sanitario con formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l’uso del DAE anche a chi non è in possesso degli specifici requisiti richiesti, con tutela dell’art.54 del c.p. (non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo).

La  L. n. 116 del 4 agosto 2021) recante Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici deriva dal  testo unificato A.C. 181 ed abb.-B. Composto da 9 articoli, questo provvedimento è diretto a favorire ed a disciplinare la dotazione e l’utilizzdei defibrillatori in diversi luoghi e situazioni, anche da parte di soggetti non specificamente formati, regolando il collegamento e l’interazione con la rete dell’emergenza territoriale 118, e promuovendo campagne di informazione e sensibilizzazione, nonché l’introduzione di specifici insegnamenti, anche negli istituti di istruzione primaria e secondaria.

L’articolo 1 sancisce, in primo luogo, la finalità della legge, diretta a favorire – nel rispetto delle linee guida di cui all’Accordo del 2003 e del decreto del Ministro della salute del 18 marzo 2011 – la progressiva diffusione e utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni:

  • preso le sedi delle  pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del  D.Lgs n. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)  in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbia servizi aperti al pubblico;
  • negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi e della navigazione interna,  che effettuano tratte con una percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, di una durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) del  D.Lgs n.82/2005 – Codice dell’amministrazione digitale: la lettera citata fa riferimento ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse -, nonché di servizi di trasporto extraurbano in concessione.

 Viene rimesso ad un D.P.C.M. da emanare, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata,  la definizione del programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione ed utilizzazione dei DAE nei luoghi e nei mezzi indicati, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche ai contributi previsti per l’attuazione delle citate disposizioni, e pari 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Il programma ha la durata di cinque anni e può essere aggiornato per tener conto del livello di diffusione e utilizzazione dei DAE effettivamente raggiunto durante il periodo di programmazione di riferimento.

Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’installazione di defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni, indicati con apposita segnaletica, favorendo, ove possibile, la loro collocazione in luoghi accessibili h 24 anche al pubblico.


Viene poi stabilito che per le procedure di acquisto dei DAE, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1  si avvalgono degli strumenti di negoziazione e di acquisto messi a disposizione da CONSIP s.p.a. ovvero dalle centrali di committenza regionali .

Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti  sono concessi contributi nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. A copertura dei conseguenti oneri  si provvede,  mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.  

Fatti salvi gli stanziamenti indicati le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione dell’articolo in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
L’articolo 2 disciplina l’installazione dei DAE nei luoghi pubblici, prevedendo che, sulla base del programma pluriennale di cui all’articolo 1, gli enti territoriali possano adottare provvedimenti normativi per disciplinare l’installazione nel proprio territorio di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico, adeguatamente segnalate. I DAE installati in luoghi pubblici devono essere collocati, ove possibile, in teche accessibili al pubblico 24 ore su 24, e un’apposita segnaletica deve indicare in maniera univoca e visibile la posizione del dispositivo. E’ data facoltà agli enti territoriali di incentivare, anche attraverso l’adozione di misure premiali, l’installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico, nel rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente. 

L’articolo 3 apporta alcune modifiche alla  legge n.120/2001 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero). Più in particolare esso, modificando il comma 1 dell’articolo 1 della citata legge, inserisce i defibrillatori automatici – accanto a quelli semi-automatici – nella previsione della disposizione diretta a consentirne l’uso al personale sanitario non medico nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una specifica formazione nelle attività di rianimazione cardio-polmonare . Inoltre, con l’inserimento di un periodo aggiuntivo nel comma in esame, esso dispone che, in assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico od automatico anche ad una persona non in possesso dei requisiti citati. Viene poi espressamente sancita, ai sensi dell’articolo 54 del codice penale, la non punibilità delle azioni connesse all’uso del defibrillatore nonché alla rianimazione cardiopolmonare intraprese dai soggetti che agiscano in stato di necessità nel tentativo di prestare soccorso ad una vittima di sospetto arresto cardiaco .
Viene poi modificato il titolo della legge citata inserendo anche il riferimento ai defibrillatori automatici.

L’articolo 4 apporta alcune modifiche all’articolo 7 del D.L 158/2012 , in tema di dotazione ed utilizzo dei DAE da parte delle società sportive dilettantistiche e professionistiche .
Con una modifica al comma 11 del citato articolo 7, viene specificato che l’obbligo relativo alla dotazione ed all’impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e automatici e di eventuali altri dispositivi salvavita, sussiste nelle competizioni e durante gli allenamenti.

Viene poi inserito un comma aggiuntivo, l’11-bische introduce l’obbligo per le società sportive che utilizzano gli impianti sportivi pubblici, di condividere il dispositivo DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi. In ogni caso il dispositivo DAE dovrà essere notificato e  registrato presso la Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, alla quale dovranno anche essere comunicati, mediante apposita modulistica informatica, la precisa collocazione del dispositivo, le sue caratteristiche, la marca, il modello, gli orari di accessibilità al pubblico, la data di scadenza delle piastre deteriorabili.

Viene poi demandato al Ministro della salute il compito di modificare – entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge – il decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, recante Disciplina della certificazione dell’attivita’ sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita, al fine di adeguarlo alle disposizioni dell’articolo in esame.

Ai sensi dell’articolo 5, inoltre, si prevede l’introduzione alle tecniche di  rianimazione cardiopolmonare di base e di utilizzo del DAE nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. A tale scopo viene integrato il contenuto del comma 10 dell’articolo 1 della  legge 107/2015 (cd. Buona Scuola) che ha previsto iniziative di formazione per gli studenti, presso le medesime scuole, relative alle tecniche di primo soccorso, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale 118 del SSN. Con l’integrazione proposta si specifica che le iniziative di formazione citate devono comprendere anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e l’uso del DAE e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Nell’organizzazione di tali iniziative devono essere adottate speciali misure di attenzione nei confronti degli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in modo da tenere conto della sensibilità connessa all’età. Tali iniziative sono estese al personale docente e al personale amministrativo tecnico ed ausiliario.

Viene poi previsto che ogni istituzione scolastica provveda autonomamente ad organizzare periodicamente le iniziative di formazione programmando le attività, anche in rete di scuole, in accordo con le strutture sanitarie e di volontariato. Inoltre, il 16 ottobre di ogni anno, in concomitanza con la “Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare”, le istituzioni scolastiche possono, nell’ambito della propria autonomia,  organizzare iniziative specifiche di informazione sull’arresto cardiaco e sulle conseguenti azioni di primo soccorso, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 6 disciplina  la registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, disponendo che, al fine di consentire la tempestiva localizzazione del DAE più vicino in caso di evento di un arresto cardiaco, e di fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, i soggetti, siano essi pubblici o privati, già dotati di un DAE, sono obbligati a darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente. Tale comunicazione deve specificare il numero di dispositivi, le caratteristiche e la loro ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, le date di scadenza delle parti deteriorabili, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso dell’attestato di formazione all’uso dei DAE. A tale fine, per i DAE acquistati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, all’atto della vendita, il venditore deve comunicare, attraverso modulistica informatica, alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente,sulla base dei dati forniti dall’acquirente, il luogo dove è prevista l’installazione dei DAE e il nominativo dell’acquirente, previa autorizzazione al trattamento dei dati personali. Inoltre, nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato, deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell’apparecchio e dell’adeguata informazione all’utenza sullo stesso. La Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, sulla base dei dati forniti, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza parti deteriorabili.

I DAE sono connessi al sistema di monitoraggio remoto rappresentato dalla Centrale operativa del 118 più vicina. Il monitoraggio del dispositivo consente di indicare lo stato operativo in tempo reale, la scadenza delle parti deteriorabili, e la segnalazione di eventuali malfunzionamenti .

L’articolo 7 demanda ad un Accordo da adottarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità operative per la realizzazione e l’adozione di un’applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria “118” per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo in cui si sia verificata l’emergenza. I soccorritori, reclutabili attraverso l’applicazione del presente comma, sono individuati tra quelli registrati su base volontaria negli archivi informatici della Centrale operativa del 118 territorialmente competente .

Per l’attuazione delle citate disposizioni si provvede nei limiti di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero di economia e finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al  Ministero della salute .

A decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge le Centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118 sono tenute ad impartire al telefono, durante la chiamata di emergenza, secondo un protocollo definito dal Ministero della salute, le istruzioni da seguire, in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso, sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e sull’uso del DAE, nonché, ove possibile, a fornire indicazioni sulla posizione del DAE più vicino al luogo in cui si sia verificata l’emergenza .

L’articolo 8  prevede e disciplina campagne di informazione e sensibilizzazione. Esso demanda al Ministero della salute, di concerto con quello dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il compito di promuovere ogni anno, negli istituti di istruzione primaria e secondaria, una campagna di sensibilizzazione rivolta al personale docente e non docente, agli educatori, ai genitori ed agli studenti, finalizzata ad informare e sensibilizzare sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull’uso dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni .

Spetta inoltre al Ministero della salute  il compito di promuovere, nell’ambito delle campagne di sensibilizzazione sociale, la diffusione della conoscenza delle tecniche di primo soccorso e delle tecniche salvavita nonché sull’utilizzo dei DAE in caso di intervento su soggetti colpiti da arresto cardiaco. Tale attività di informazione e comunicazione costituisce messaggio di utilità sociale ai sensi dell’articolo 3 della  legge n. 150/2000(Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

Per le medesime finalità spetta al Ministero dello sviluppo economico il compito di assicurare che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l’obbligo di riservare spazi di informazione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale. Ai fini dell’attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di  parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al  Ministero della salute .

L’articolo 9, infine, prevede che nei territori in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute le disposizioni in esame si applichino nel rispetto della relativa lingua di minoranza.

Fonte: Camera.it, Puntosicuro.it