I commenti della Consulta CIIP sulle novità del DL 48/2023 e le modifiche al D.Lgs. 81/2008. Focus sui controlli per la formazione, sulle verifiche periodiche, sulla formazione per le attrezzature e sull’attività ispettiva.
Come ricordato in un precedente articolo, secondo la Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione ( CIIP) le innovazioni introdotte dal nuovo decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 contenente “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, con riferimento a quelle contenute nel Capo II in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, sono solo una “piccolissima parte” di quanto sarebbe necessario “non solo per ridurre infortuni e malattie da lavoro ma per migliorare le condizioni di lavoro”.
Tuttavia anche queste modifiche, come ricordato negli articoli dell’avvocato Rolando Dubini o nei commenti di Rocco Vitale e con particolare riferimento alle modifiche del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, hanno una loro rilevanza ed è bene continuare ad approfondirne i contenuti e le conseguenze sul mondo del lavoro.
Torniamo oggi a presentare, dunque, i commenti della Consulta CIIP sul Capo II del DL 48/2023, commenti redatti da Susanna Cantoni (CIIP) e condivisi da Gilberto Boschiroli (ANMA), Fulvio d’Orsi (Coordinatori GdL Sorveglianza Sanitaria) e Norberto Canciani (coordinatore GdL Formazione).
Se nel primo articolo di presentazione del documento CIIP abbiamo accennato alle modifiche agli articoli 18, 21 e 25 del Testo Unico, oggi ci soffermiamo sulle altre modifiche (articolo 37, articolo 71, articolo 72 e articolo 87) e sull’articolo 15 (Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva) del DL 48/2023.
Nell’articolo affrontiamo i seguenti argomenti:
- Commenti della CIIP al DL 48/2023: formazione e controlli
- Commenti della CIIP al DL 48/2023: attrezzature, verifiche e formazione
- Commenti della CIIP al DL 48/2023: vigilanza e condivisione dei dati
Commenti della CIIP al DL 48/2023: formazione e controlli
Il documento si sofferma sulla modifica dell’articolo 37 relativo alla “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”.
Riprendiamo la nuova lettera b-bis aggiunta al comma 2. In tale comma si indica che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano deve adottare un Accordo ‘nel quale provvede all’accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire’:
(…)
“b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa“.
La Nota CIIP indica che si tratta di un’importante aggiunta “che stabilisce che gli Accordi Stato-Regioni/P.A. sulla materia debbano prevedere anche il sistema dei controlli sulle attività formative erogate, controlli che devono riguardare sia gli erogatori che i destinatari”. E il controllo, per essere efficace, “deve essere sostenuto da una sanzione in caso di inadempienza”.
CIIP segnala che “per quanto riguarda i destinatari della formazione (lavoratori e loro rappresentanti) il D.Lgs. 81/08 prevede specifici obblighi e sanzioni” e se gli erogatori “sono sia i datori di lavoro che i soggetti formatori”, per i primi il D.Lgs. 81/2008 “prevede specifici obblighi e sanzioni, per i formatori non è prevista alcuna sanzione in caso mancato rispetto della normativa”.
E, a questo proposito, la Consulta “ha più volte denunciato il proliferare di proposte formative assolutamente inadeguate con soggetti formatori non qualificati che hanno ridotto questa importante e fondamentale misura di prevenzione ad un mercato di adempimenti formali e, in alcuni casi, di vendita di attestati di formazione falsi, sollecitando gli organismi competenti ad intervenire con misure sanzionatorie”.
In particolare, nell’ultimo documento prodotto dal gruppo Formazione della CIIP e inviato ai decisori istituzionali, era stata anche “avanzata una concreta proposta da inserire proprio nel D.Lgs. 81/08”. Proposta che non è stata recepita nelle recenti modifiche, “lasciando pertanto senza strumenti efficaci chi dovrà effettuare i controlli e quindi campo libero a chi lucra sulla sicurezza dei lavoratori”.
Commenti della CIIP al DL 48/2023: attrezzature, verifiche e formazione
Veniamo al Titolo III del D.Lgs. 81/2008 e alla modifica all’articolo 71 sugli obblighi del datore di lavoro indicando che i soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.
La nota ricorda che è stato eliminato il testo precedente del comma 12 che faceva riferimento all’effettuazione delle verifiche, prima verifica e verifiche periodiche, delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII.
Si indica che in questo modo la procedura per le verifiche “è stata semplificata:
- nel caso di prima verifica il datore di lavoro si avvale in prima istanza dell’INAIL e in seconda istanza (‘trascorsi inutilmente 45 gg dalla richiesta’) di soggetti pubblici o privati abilitati
- per le verifiche periodiche il datore di lavoro sceglie liberamente di avvalersi delle ASL o dei soggetti pubblici o privati abilitati”.
Si indica che, in realtà, la frase eliminata “avrebbe dovuto esserlo, per chiarezza, anche nel comma 11; in questo modo esiste una ambiguità in quanto per le sole verifiche periodiche INAIL può continuare ad avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, cosa che è, invece inibita per la prima verifica. Forse il legislatore avrebbe potuto fare un passo in più nell’ottica della semplificazione degli adempimenti che spettano al datore di lavoro, evitando il doppio controllo delle attrezzature in questione previsto dall’art. 71, commi 11 e 12, così come proposto nel documento di CIIP ‘ Il D.Lgs. 81/08 dieci anni dopo’. Sarebbe stata l’occasione per operare una distinzione chiara tra la funzione di controllo periodico, obbligo del datore di lavoro e affidata agli organismi privati abilitati, dalla funzione di vigilanza svolta dall’organo di verifica pubblico, eliminando la concorrenza tra organismi privati abilitati e strutture pubbliche, riservando a queste ultime la funzione esclusiva della vigilanza”.
La Nota ricorda anche la pronuncia dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con riferimento alla “ verifica periodica di sicurezza degli impianti di messa a terra”.
La Consulta indica poi che questa poteva anche essere l’occasione “per prevedere l’abilitazione degli organismi di controllo per le attività previste dal comma 8 dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08, al fine di garantire la presenza sul mercato di soggetti qualificati per i controlli di sicurezza di esclusiva competenza del datore di lavoro”.
Sempre relativa al Titolo III la modifica all’articolo 72 (Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso).
Con la modifica, che fa riferimento ad una dichiarazione autocertificativa che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, “vengono rafforzate le misure di prevenzione nell’uso di attrezzature di lavoro senza operatore rafforzando gli obblighi di chi le noleggia o concede in uso. Ricordiamo” – continua la Nota – “che la norma riguarda attrezzature che espongono a rischi gravi per la sicurezza di chi le utilizza. Infatti, tali soggetti diventano responsabili, sia pur mediante la acquisizione di un’autodichiarazione del noleggiante, dell’accertamento che tale soggetto sia adeguatamente formato ed addestrato all’utilizzo delle attrezzature secondo quanto disposto dalla norma”.
Vengono poi presentate insieme le modifiche all’articolo 73 (Informazione, formazione e addestramento) e all’articolo 87.
La Nota sottolinea che, con queste modifiche, “l’obbligo di formazione e addestramento in caso di utilizzo di attrezzature che richiedono conoscenze particolari è esteso anche al datore di lavoro che ne faccia uso. Il mancato adempimento è sanzionato dal nuovo art. 87”.
Commenti della CIIP al DL 48/2023: vigilanza e condivisione dei dati
La nota si sofferma poi anche sull’articolo 15 relativo alla condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva.
L’articolo prevede che:
1. Al fine di orientare l’azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materiadi salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva,………… gli enti pubblici e privati condividono …… le informazioni di cui dispongono con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all’evasione od omissione contributiva.
2. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso gli atti amministrativi generali ai sensi dell’articolo 2-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
La Consulta sottolinea che è “estremamente importante che le informazioni di cui sopra siano condivise dagli organismi che effettuano vigilanza sui temi indicati”. Ma è “singolare e stravagante che tale condivisione non sia estesa ai Servizi delle ASL che da più di 40 anni effettuano vigilanza sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”.
A questo proposito si ricorda che “l’importanza della conoscenza e dell’analisi dei dati non solo per la programmazione delle attività di prevenzione e vigilanza, ma anche per la verifica dell’efficacia delle stesse, era stata sancita già nell’art. 8 del D.Lgs. 81/08 con la previsione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP), la cui nascita ancora attendiamo, e che la L. 215/21 aveva rafforzato questo concetto prevedendo lo scambio di informazioni in particolare tra gli organismi del SSN e l’INL”.
In questo senso la norma prevista nel DL 48/2023 “si sovrappone ambiguamente a quanto già previsto nel D.Lgs. 81/08”.
La Nota si conclude segnalando che importanti innovazioni sono contenute anche “nell’art. 17 per i risarcimenti ai familiari di studenti vittime di infortuni durante le attività scolastiche e nell’art. 18 per la tutela assicurativa, da parte di INAIL, degli studenti e del personale scolastico, limitatamente all’anno 2023-2024”.
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Fonti: Ciip-consulta.it Gazzettaufficiale.it, Puntosicuro.it