Un documento si sofferma sulle tipologie, caratteristiche e modalità d’uso dei dispositivi di protezione individuale. Focus sugli obblighi contenuti del D.Lgs. 81/2008 e sui dispositivi di protezione di occhi e volto.

La normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede un’organizzazione della sicurezza che privilegia le misure di prevenzione e protezione collettive e, quando possibile, l’eliminazione alla fonte di qualunque tipo di inquinante o agente pericolo presente nell’ambiente di lavoro. E dunque l’utilizzo di un dispositivo di protezione individuale è “sempre subordinato all’attuazione di tutti i possibili accorgimenti tecnici e organizzativi per la limitazione o eliminazione dei fattori di rischio”.

A ricordarlo con riferimento ai dispositivi di protezione individuale (DPI) – ‘qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo” (D.Lgs. 81/2008) – è un quaderno (quaderno informativo n. 7) dal titolo “Dispositivi di protezione individuale (Tipologie, caratteristiche, modalità d’uso e normativa)” elaborato dall’Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione dell’ Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e pubblicato nel Portale del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro Protezione.

Il documento non è recente e non è dunque aggiornato alle novità apportate dal Regolamento (UE) 2016/425 e dal Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio”. Tuttavia il contenuto, dopo che l’attenzione di questi due anni si è rivolta quasi esclusivamente ai DPI per l’emergenza COVID-19, ci permette di fare il punto sugli obblighi contenuti nel D.Lgs. 81/2008 (TU) e su alcune caratteristiche generali di alcuni dispositivi.

Ci soffermiamo sui seguenti argomenti:

  • Dispositivi di protezione individuale: obblighi dei datori di lavoro
  • Requisiti dei dispositivi e obblighi dei lavoratori
  • Dispositivi di protezione individuale: protezione di occhi e volto

Dispositivi di protezione individuale: obblighi dei datori di lavoro

Il documento, redatto da Filippo Monti, Luciano Papacchini, Domenico Petrucci, Franco Enzo Spagnuolo, Federica Ciotti e Simonetta Petrone, si sofferma sugli obblighi del datore di lavoro con riferimento all’art.77 del TU.

In particolare il datore di lavoro, “ai fini della scelta dei DPI:

  1. effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
  2. individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
  3. valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
  4. aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione”.

Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso fornite dal fabbricante, “individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:

  • entità del rischio;
  • frequenza dell’esposizione al rischio;
  • caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
  • prestazioni del DPI”.

Inoltre sempre il datore di lavoro:

  • “mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
  • provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
  • fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
  • destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
  • informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
  • rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
  • stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
  • assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI”.

Requisiti dei dispositivi e obblighi dei lavoratori

Riprendiamo i requisiti dei DPI (art. 76) come modificati dal D.Lgs. 19/2019.

Intanto i DPI ‘devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425’, inoltre tali DPI devono inoltre:

  1. ‘essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
  2. essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
  3. tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
  4. poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità’.

in caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Veniamo invece agli obblighi dei lavoratori (art.78 TU).

I lavoratori – come ricordato nel documento dell’Università degli Studi di Roma, hanno i seguenti obblighi:

  • “sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro nei casi previsti dalla legge;
  • utilizzare i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato ed espletato;
  • provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione e non apportarvi modifiche di propria iniziativa;
  • al termine dell’utilizzo del DPI, seguire le procedure interne eventualmente previste in materia di riconsegna;
  • segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a loro disposizione”.

Dispositivi di protezione individuale: protezione di occhi e volto

Concludiamo soffermandoci, a titolo esemplificativo, su una tipologia specifica di DPI, quelli per la protezione di occhi e volto.

Si indica, infatti che, “nelle lavorazioni in cui è possibile un danneggiamento degli occhi e/o del volto, è necessario utilizzare particolari protezioni come occhiali e visiere” e che i fattori di rischio che possono creare danni agli occhi ed al volto, “possono essere:

  • agenti meccanici: schegge, urti con materiali solidi, aria compressa, etc;
  • agenti ottici: raggi infrarossi, raggi laser, luce molto intensa, raggi ultravioletti;
  • agenti termici: sostanze liquide e solide calde, calore radiante;
  • agenti chimici: sostanze fluide (gas e liquidi), sostanze solide”.

In particolare, con particolare riferimento agli occhiali di protezione, si indica che “nell’utilizzo dei mezzi di protezione per occhi e volto è necessario seguire i seguenti comportamenti:

  • pulire costantemente gli occhiali e le visiere secondo le modalità indicate dal produttore;
  • conservare gli occhiali e le visiere in luogo opportuno;
  • controllare l’integrità degli occhiali e delle visiere prima dell’utilizzo;
  • utilizzare sistematicamente le protezioni”.

Il documento si sofferma anche su:

  • occhiali per protezione da polveri, spruzzi e liquidi: “nel caso di lavorazioni che comportano l’utilizzo di fluidi in pressione e/o di composti chimici che possono produrre spruzzi, come ad esempio lavori su tubazioni o travasi di liquidi, è necessario utilizzare degli occhiali a completa protezione degli occhi, come gli occhiali a mascherina. Tale di tipo di protezione, generalmente, può anche essere utilizzato direttamente sopra gli occhiali da vista”;
  • occhiali per protezione da schegge: “nel caso di lavorazioni che comportano la formazione di schegge (battitura pezzi metallici, ecc), è necessario utilizzare appositi occhiali antischeggia che devono avere una protezione laterale o essere a mascherina”;
  • occhiali e schermi per saldatori: “nel caso di lavorazioni di saldatura è indispensabile l’utilizzo di occhiali e schermi particolari, sia per il rischio di spruzzi di metallo incandescente sia per i vari tipi di radiazioni emesse durante tale lavorazione”;
  • visiera per protezione del volto: “le visiere sono utilizzate nel caso di proiezione di materiale, per proteggersi da fiammate, ecc. Le visiere non possono fornire una protezione laterale, pertanto in caso di lavorazioni che possono sviluppare spruzzi e/o sostanze aerodisperse, è necessario utilizzare anche gli occhiali a mascherina. Le visiere forniscono una protezione del volto e degli occhi, dando anche una buona aerazione. In linea generale, le visiere possono essere fissate all’elmetto di protezione del capo, o direttamente con una bardatura alla testa”.

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento che si sofferma anche su altri argomenti:

  • protezione della testa
  • protezione di mani e braccia
  • protezione di piedi e gambe
  • protezione dell’udito
  • protezione delle vie respiratorie
  • protezioni anticaduta
  • indumenti e dispositivi ad alta visibilità
  • indumenti monouso
  • indumenti di protezione contro di agenti infettivi
  • indumenti di protezione contro le intemperie.

Per le novità connesse al Regolamento (UE) 2016/425, al D.Lgs. 17/2019 e al recente decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 rimandiamo, infine, alla lettura degli articoli del nostro giornale.

RTM

Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Portale del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro Protezione, “Dispositivi di protezione individuale (Tipologie, caratteristiche, modalità d’uso e normativa)”, quaderno informativo n.7 elaborato dall’Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione, redatto da Filippo Monti, Luciano Papacchini, Domenico Petrucci, Franco Enzo Spagnuolo, Federica Ciotti e Simonetta Petrone – Collana “Cultura della sicurezza”, edizione 2013.

Scarica la normativa di riferimento:

Regolamento (UE) 2016/425 del parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 – Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Fonti: Puntosicuro.it, gazzetta ufficiale, lavoro.gov.it, Università degli studi di Roma”la Sapienza”