I dispositivi di protezione collettiva sono da considerare lo strumento di maggior tutela per la sicurezza dei lavoratori e vengono indicati come prioritari tra i criteri da seguire nella scelta delle attrezzature di lavoro per lavori in quota.

È l’articolo 111 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riguardante l’obbligo del datore di lavoro nell’uso di attrezzature dei lavori in quota l’oggetto di questa recente sentenza della Corte di Cassazione, secondo cui lo stesso datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità al criterio di dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale (comma 1 lettera a) e di utilizzare attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi (comma 1 lettera b). La ratio di dare la priorità ai dispositivi di protezione collettiva, ha precisato la suprema Corte, risiede nel fatto che gli stessi sono atti a operare indipendentemente dal fatto, e a dispetto del fatto, che il lavoratore abbia imprudentemente omesso di utilizzare il dispositivo di protezione individuale.

La seconda disposizione, ha ricordato ancora la Corte di Cassazione, consente al datore di lavoro di scegliere il tipo più idoneo tra i sistemi di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota (comma 2); viene, quindi, valorizzata la possibilità per il datore di lavoro di optare, in relazione allo stato di fatto, per un sistema piuttosto che per un altro. Un’ulteriore disposizione (comma 4) prevede ancora che il datore di lavoro possa disporre l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi solamente nelle circostanze in cui risulti che l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non sia giustificato per la breve durata di utilizzo ovvero per caratteristiche del luogo non modificabili; tale disposizione ha rafforzato, di fatto, l’indicazione iniziale circa la preferenza del legislatore per i sistemi di protezione collettiva in relazione ai lavori in quota.

L’infortunio di cui alla sentenza aveva riguardato un lavoratore distaccato presso una ditta subappaltatrice alla quale erano stati affidati dei lavori di impermeabilizzazione della copertura di un capannone e di rifacimento delle guaine caduto dall’altezza di 4 metri a seguito dello sfondamento di un lucernaio in plexigas, risultato sprotetto contro il rischio di caduta dall’alto nonché di reti di protezione sottostante. Condannati nei due primi gradi di giudizio i responsabili legali delle ditte subappaltatrice e appaltatrice nonché il coordinatore per la sicurezza, la suprema Corte, a seguito dei ricorsi per cassazione presentati, nel dichiararli inammissibili, ha sottolineato come la Corte Territoriale avesse fatto nella sua decisione corretta applicazione delle norme di prevenzione infortuni sopraindicate avendo evidenziato che, proprio in considerazione della particolarità del lavoro da svolgere, che richiedeva la realizzazione di numerose aperture nella pavimentazione prospicienti il vuoto, la predisposizione di misure di sicurezza collettiva, quali l’applicazione di reti anticaduta sotto il piano di calpestio del tetto o l’installazione di sottoponti, oltre ad essere possibile era senz’altro doverosa e che, secondo le risultanze istruttorie, la linea vita installata sulla copertura del capannone, con connessa possibilità dei dipendenti di agganciarsi con le cinture di sicurezza messe a loro disposizione, non era comunque idonea a evitare la caduta attraverso i lucernari verso l’interno dell’edificio.

I dispositivi di protezione collettiva, ha sostenuto la suprema Corte, in conclusione, sono da considerare lo strumento di maggior tutela per la sicurezza dei lavoratori, sia in quanto vengono indicati come prioritari tra i criteri da seguire nella scelta delle attrezzature di lavoro, sia in quanto l’adozione di attrezzature di protezione individuale o di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi è indicata quale scelta subordinata nel caso in cui, per la durata dell’impiego e per le caratteristiche del luogo, non sia logico adottare un’attrezzatura di lavoro più sicura.

Il fatto, l’iter giudiziario, i ricorsi per cassazione e le motivazioni.

La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza emessa dal locale Tribunale che aveva ritenuto i titolari di una ditta subappaltatrice e di una ditta appaltatrice nonché il coordinatore per la sicurezza responsabili del reato di lesioni personali colpose gravi aggravate dalla violazione della normativa di prevenzione infortunistica e, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le contestate aggravanti, li aveva condannati alla pena di mesi due di reclusione ciascuno, sostituendo la pena detentiva inflitta al responsabile della ditta appaltatrice e al coordinatore con la corrispondente pena pecuniaria di 12.000 euro di multa ciascuno e revocando altresì nei loro confronti il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Per quanto riguarda la dinamica dell’accaduto era successo che un lavoratore temporaneamente distaccato presso una ditta subappaltatrice, mentre in un cantiere si trovava sul tetto di un fabbricato per effettuare un lavoro di rifacimento guaine, dopo aver sfondato un lucernario in plexiglass, era precipitato al suolo da un’altezza di 4 metri, e stante l’assenza di reti di protezione sottostanti che impedissero le cadute o comunque ne attenuassero gli effetti, era rovinato al suolo. Trasportato al Pronto Soccorso, gli erano stati diagnosticati una frattura intraspongiosa metafisiaria emipiatto tibiale esterno del ginocchio sinistro ed una frattura composta della VI costa destra ed un trauma cranico con FLC del cuoio capelluto occipitale con prognosi iniziale di 45 giorni e successiva protrazione della inabilità lavorativa Inail perdurata per complessivi 312 giorni.

Era stato accertato, nel corso delle indagini, che sul tetto del capannone erano in corso delle opere di impermeabilizzazione e posa della guaina e che la copertura piana dello stesso era attraversata da diversi lucernari privi di protezione mentre il perimetro esterno era protetto da parapetti. Il lavoratore infortunato aveva dichiarato che dovendosi spostare sulla copertura era caduto, in seguito ad un inciampo, su uno dei lucernari in plexiglass che, sfondandosi, aveva provocata la sua precipitazione sul piano sottostante e aveva precisato altresì che, come anche nei giorni precedenti, né lui né gli altri dipendenti indossavano la cintura di sicurezza da collegare alla linea vita installata sulla copertura.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto fondati gli addebiti colposi elevati nei confronti degli imputati ed in particolare al responsabile della ditta subappaltatrice presso cui era stato distaccato il lavoratore infortunato, per non avere scelto le attrezzature più idonee a garantire condizioni di lavoro sicure nei lavori in quota, segnatamente per non aver adottato misure di prevenzione collettive, per non avere inoltre predisposto adeguate opere provvisionali atte ad eliminare i pericoli di caduta dall’alto ed infine per non aver vigilato sull’osservanza delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali in tema di sicurezza. Al responsabile della dita appaltatrice era stato invece addebitato di non aver verificato le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle previsioni del PSC mentre al coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori di non aver verificato l’applicazione delle disposizioni del PSC ed in particolare per non aver imposto l’installazione di soluzioni atte a ridurre al minimo il rischio di caduta e per non aver rilevato l’inidoneità delle soluzioni previste dalle imprese esecutrici.

Il Tribunale, in particolare, aveva ritenuto antidoverosa la priorità accordata all’attuazione di mezzi di sicurezza individuali anziché, come prescritto, di misure di protezione collettiva; nella specie, infatti, sarebbe stato possibile elidere il rischio di caduta mediante la predisposizione di reti di sicurezza sottostanti ai lucernari, l’applicazione di parapetti provvisori e l’eventuale utilizzo di ponteggi. Aveva rilevato, in particolare, che, a parte il parapetto perimetrale, l’unico sistema di protezione dal pericolo di caduta dai lucernari era di fatto costituito dal sistema di linea vita installato sulla copertura dalla ditta subappaltatrice non reputando sufficiente la mera attuazione di un presidio di carattere individuale a fronte della possibilità di installare un presidio collettivo. A fronte della radicale inidoneità dell’apparato prevenzionale predisposto, aveva altresì ritenuto secondario il tema relativo alla idoneità del sistema vita allestito sul piano di lavoro così come quello della condotta imprudente dei lavoratori che erano soliti non agganciarsi alla linea vita esistente. Il giudice della Corte di Appello ha quindi confermato la necessaria priorità di adozione di dispositivi di protezione collettiva rispetto a dispositivi di protezione individuale ritenendo quindi irrilevanti gli ulteriori temi.

Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso per cassazione con separati atti il legale rappresentante della società che aveva in subappalto le opere edili e presso la quale era stato distaccato il lavoratore infortunato e il coordinatore per la sicurezza. Il primo ha censurata la sentenza impugnata laddove ha ritenuto la sua responsabilità pur essendo emerso che l’impianto di protezione posto sulla copertura del capannone fosse sufficiente ad evitare le cadute dall’alto. Ha sottolineato altresì di avere regolarmente fornito i dispositivi individuali, di avere montato il parapetto nonché i dispositivi di aggancio e di avere eseguita idonea formazione per i lavoratori.

Il coordinatore per la sicurezza, da parte sua, ha analogamente ritenute manifestamente illogiche le sentenze di merito laddove hanno voluto ricondurre in automatica priorità delle misure di protezione collettive in luogo delle misure di sicurezza individuali guardando alla necessaria collaborazione del lavoratore e ciò in quanto la scelta delle misure andrebbe invece perimetrata al tipo di rischio che si tende ad evitare. Lo stesso ha censurato il passaggio della sentenza impugnata dove ha reputato il sistema anticaduta apprestato inidoneo per le cadute verso l’interno dell’edificio, difettando lo spazio minimo di caduta atteso che i dati accertati sarebbero stati invece dimostrativi della idoneità della misura di protezione individuale.

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.

I ricorsi presentati sono stati ritenuti inammissibili dalla Corte di Cassazione. Con riguardo, in particolare, al ricorso proposto dal responsabile della ditta subappaltatrice la suprema Corte ha osservato che nella censura è stata riproposta una analoga doglianza già avanzata in appello senza che si fosse confrontata con la puntuale risposta fornita dalla Corte territoriale la quale aveva sottolineato che la installazione di una linea vita sulla copertura del capannone risultava una protezione meno efficace delle misure di protezione collettive, tenuto conto anche che la protezione individuale era stata apprestata per cadute all’esterno e non verso l’interno mancando l’altezza ritenuta sufficiente dal piano di calpestio di m. 5,71 (come risultante dal fascicolo tecnico).

Ha quindi rammentato la Corte di Cassazione che la gestione del rischio di caduta dall’alto è affidata dalla legge a due principali forme di presidio, uno collettivo e l’altro individuale. La prima disposizione prevede che debba essere data priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale (comma 1, lett. a); la ratio di tale indicazione risiede nel fatto che i dispositivi di protezione collettiva sono atti a operare indipendentemente dal fatto, e a dispetto del fatto, che il lavoratore abbia imprudentemente omesso di utilizzare il dispositivo di protezione individuale. La seconda disposizione consente al datore di lavoro di scegliere il tipo più idoneo tra i sistemi di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota (art. 111, comma 2); è, quindi, valorizzata la possibilità per il datore di lavoro di optare, in relazione allo stato di fatto, per un sistema piuttosto che per un altro. Un’ulteriore disposizione prevede che il datore di lavoro possa disporre l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi solamente nelle circostanze in cui risulti che l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non sia giustificato per la breve durata di utilizzo ovvero per caratteristiche del luogo non modificabili (art. 111, comma 4). Con tale disposizione di fatto il legislatore aveva rafforzata l’indicazione iniziale circa la preferenza per i sistemi di protezione collettiva in relazione ai lavori in quota.

L’intero corpo di regole cautelari individuate dal legislatore per i lavori in quota quindi, ha così proseguito la Sez. IV, ha indicato che “i dispositivi di protezione collettiva sono da considerare lo strumento di maggior tutela per la sicurezza dei lavoratori, sia in quanto vengono indicati come prioritari tra i criteri da seguire nella scelta delle attrezzature di lavoro, sia in quanto l’adozione di attrezzature di protezione individuale o di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi è indicata quale scelta subordinata nel caso in cui, per la durata dell’impiego e per le caratteristiche del luogo, non sia logico adottare un’attrezzatura di lavoro più sicura”.

Quindi la Corte territoriale in conclusione ha fatto, secondo la Sezione IV, corretta applicazione del principio affermato dalla Corte di legittimità, secondo cui in tema di sicurezza dei lavoratori che devono eseguire lavori in quota, il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è tenuto ad adottare misure di protezione collettiva in via prioritaria rispetto a misure di protezione individuale, in quanto le prime sono atte ad operare anche in caso di omesso utilizzo da parte del lavoratore del dispositivo individuale. Correttamente la stessa Corte territoriale aveva ritenuto che il legale rappresentante dell’impresa subappaltatrice era tenuto a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro dei lavoratori presso di lui distaccati da altra ditta; pertanto, non solo avrebbe dovuto verificare il puntuale rispetto delle normative prevenzionali correlate alle lavorazioni a lui commissionate ma, in caso di riscontrata inidoneità o mancanza, avrebbe avuto il preciso obbligo di segnalarne la necessità ed in ogni caso di pretenderne l’installazione.

Inoltre, in considerazione della particolarità del lavoro da svolgere, che richiedeva la realizzazione di numerose aperture nella pavimentazione prospicienti il vuoto, la predisposizione di misure di sicurezza collettiva, quali l’applicazione di reti anticaduta sotto il piano di calpestio del tetto o l’installazione di sottoponti, era senz’altro doverosa; né, alla luce delle risultanze istruttorie la linea vita sulla copertura del capannone, con connessa possibilità dei dipendenti di agganciarsi con le cinture di sicurezza messe a loro disposizione, era risultata idonea a evitare la caduta attraverso i lucernari verso l’interno dell’edificio.

Dichiarata quindi l’inammissibilità dei ricorsi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Corte di Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 48046 del 4 dicembre 2023 (u.p. 12 ottobre 2023) – Pres. Ciampi – Est. Cirese – P.M. Passafiume – Ric. omissis. – I dispositivi di protezione collettiva sono da considerare lo strumento di maggior tutela per la sicurezza dei lavoratori e vengono indicati come prioritari tra i criteri da seguire nella scelta delle attrezzature di lavoro per lavori in quota.

Fonti: Olympus.uniurb.it, Puntosicuro.it