La metodologia della videoconferenza è a tutti gli effetti equiparata all’aula e si proseguirà con il suo utilizzo per tutti i corsi teorici di salute e sicurezza: la posizione dei principali attori del settore.

AIAS, AiFOS, Associazione Ambiente e Lavoro, Comitato Salute e Sicurezza di AICQ, AIFES, Fondazione LHS, AIESIL, ANMIL e UNASF Conflavoro hanno firmato una dichiarazione congiunta in cui riconoscono la videoconferenza sincrona, limitatamente alle parti teoriche dei corsi in materia di salute e sicurezza, un valido strumento per la formazione da poter utilizzare anche successivamente al periodo emergenziale, in base a precise motivazioni giuridiche, etiche e sociali.

L’opinione espressa è che la videoconferenza sincrona sia oggi la metodologia didattica più adatta per tutelare le attività delle imprese italiane e la professionalità di tanti enti formativi e dei docenti. Questo alla luce delle indicazioni contenute nelle disposizioni normative, considerando l’orientamento più recente del legislatore, gli investimenti fatti in periodo pandemico, la congiuntura economica attuale caratterizzata da incertezza geopolitica e le nuove esigenze del mondo del lavoro.

Per queste ragioni, i soggetti firmatari del documento dichiarano che proseguiranno, con responsabilità e correttezza, nell’erogazione di corsi in videoconferenza sincrona, nel rispetto delle indicazioni previste oggi per l’erogazione dei corsi in presenza dalla normativa di salute e sicurezza sul lavoro.

Nell’attesa di una regolamentazione della videoconferenza per la salute e sicurezza, si è quindi ritenuto necessario sottoporre l’urgenza di chiarezza nel periodo post emergenza all’attenzione del Ministro del Lavoro Andrea Orlando, delle Regioni per tramite del Coordinamento tecnico interregionale, e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Il testo della dichiarazione (pdf)

VIDEOCONFERENZA PER LA SALUTE E SICUREZZA
La posizione degli attori del settore per l’equiparazione all’aula La videoconferenza è uno strumento formativo che permette di erogare corsi sincroni, alla presenza contemporanea di discenti e docente, tramite una piattaforma informatica che garantisce il monitoraggio dell’attività svolta. È stata la metodologia formativa maggiormente utilizzata durante il periodo pandemico e lo sarà anche nel periodo a venire. I soggetti che sottoscrivono il presente documento DICHIARANO di riconoscere la videoconferenza sincrona, limitatamente alle parti teoriche dei corsi in materia di salute e sicurezza, un valido strumento per la formazione, da poter utilizzare anche successivamente al periodo emergenziale, in quanto equiparata a tutti gli effetti all’aula. MOTIVAZIONI GIURIDICHE Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012L’equiparazione della modalità videoconferenza all’aula è contenuta nell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012, di integrazione e chiarimento rispetto all’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione di lavoratori, dirigenti e preposti (attuativo dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008). In esso, infatti, si prevede espressamente (pagina 55 del documento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale) che la “verifica finale” per i corsi può essere realizzata anche per tramite della “videoconferenza”. Dunque, esiste già un atto ufficiale a valenza normativa in cui viene enunciato il principio per cui la “videoconferenza” è equiparata alla “presenza fisica”, evidentemente perché essa consente di controllare i discenti – per quanto “a distanza” – come se fossero nello stesso ambiente fisico del docente e permette l’interazione tra docente e discente. La ratio della previsione è, quindi, di evidenziare come dal punto di vista concreto la videoconferenza è modalità diversa da quella in presenza fisica ma ad essa equivalente e di differenziare la metodologia della videoconferenza dall’e-learning asincrono. D.M. 02 settembre 2021 per corsi di formazione antincendio. Il D.M. 2 settembre 2021 sulla nuova formazione antincendio (che entrerà in vigore a ottobre di quest’anno) prevede espressamente al punto 10 che la FAD sincrona (ovvero la metodologia della videoconferenza) si può utilizzare per tutte le parti teoriche dei corsi antincendio e per i corsi di aggiornamento. Il legislatore si è quindi già espresso chiaramente nel distinguere e differenziare la videoconferenza dall’e-learning, autorizzando correttamente la prima ed escludendo la seconda. Indicazioni durante il periodo emergenziale Durante il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ha elaborato indicazioni sulla formazione a distanza tramite la videoconferenza in modalità sincrona. Le indicazioni esposte, condivise dai rappresentanti delle diverse regioni, prevedevano che le attività formative organizzate con le modalità della videoconferenza sincrona dovessero ritenersi equiparate a tutti gli effetti alla formazione in presenza e che quindi fossero idonee a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza, senza limitare l’uso della metodologia al periodo emergenziale. In Commissione Consultiva Permanente si sta analizzando un documento valevole per tutti i corsi teorici di formazione contenente Linee Guida per la videoconferenza alla salute e sicurezza, che si differenzia dalla regolamentazione della metodologia e-learning (Allegato II, Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016).Le esperienze nel settore sicurezza alimentare e all’estero. La normativa in materia di formazione per la sicurezza alimentare (anch’essa obbligatoria come la formazione alla sicurezza sul lavoro) prevede già diffusamente la possibilità di utilizzo della metodologia di formazione a distanza per il 100% del monte ore teorico. Anche le esperienze estere (USA e UK in primis) confermano l’utilizzo equiparato all’aula della modalità della videoconferenza. La necessità di addestramento sul campo. Anche alla luce delle recenti novità normative – nei contesti ad alto rischio e in cui si utilizzino attrezzature, macchine, impianti, sostanze – la formazione va sempre affiancata dall’addestramento sul campo. La formazione svolta in videoconferenza sarà quindi la base per poi procedere all’addestramento, obbligo distinto da quello formativo. MOTIVAZIONI ETICHE E SOCIALI Investimenti in periodo pandemico e valorizzazione delle nuove competenze. Moltissimi operatori ed aziende del settore hanno investito in strumentazioni, piattaforme, licenze e formato docenti all’utilizzo della metodologia a distanza, sviluppando competenze e conoscenze per erogare una formazione efficace. Le attività formative durante il periodo pandemico sono ripartite – non senza difficoltà – e la modalità videoconferenza è particolarmente apprezzata sia dai lavoratori, che dai datori di lavoro. In continuità con questa esperienza si stanno muovendo anche l’Università e la Scuola, con progetti specifici ed importanti. Congiuntura economica Nella fase attuale caratterizzata da incertezza geopolitica e crescenti costi energetici ed organizzativi, la videoconferenza sincrona è la metodologia didattica più adatta per tutelare le attività delle imprese italiane e la professionalità di tanti enti formativi, in quanto permette di abbattere in generale i costi e di gestire la formazione anche in ottica di sostenibilità. Esigenze del nuovo mondo del lavoroIl mondo del lavoro è cambiato, le forme di lavoro remote working, smart working e flessibili sono ormai diffuse ed assimilate dalla platea dei lavoratori. La formazione deve cambiare con il lavoro e stare al passo con l’evoluzione della realtà lavorativa del nostro Paese. IMPEGNI DEI SOGGETTI FORMATORI Spetterà ai soggetti formatori assicurare l’utilizzo di una piattaforma di videoconferenza atta a garantire la verifica delle presenze dei discenti – che dovranno essere un numero congruo a garantire l’efficacia dell’azione formativa – la possibilità di condividere i materiali che il docente mette a disposizione dei partecipanti e, soprattutto, di formulare domande al docente e interagire con il medesimo.

In attesa di una regolamentazione della videoconferenza per la salute e sicurezza, i soggetti firmatari del presente documento proseguiranno con responsabilità e correttezza nell’erogazione di corsi in videoconferenza sincrona, nel rispetto delle indicazioni previste oggi per l’erogazione dei corsi in presenza dalla normativa di settore. 
29 marzo 2022 I soggetti firmatari
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