
Chi può svolgere attività di docenza nei corsi in materia di sicurezza sul lavoro? Scopriamo cosa prevede la normativa e le novità introdotte dall’Accordo Stato-Regioni 2025.
Per garantire la qualità e la validità della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’ Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 definisce requisiti precisi per i docenti, differenziandoli in base alla tipologia di corso e ai contenuti formativi erogati. La scelta del docente diventa quindi un elemento centrale per la conformità dei percorsi formativi.
Il requisito di base: docente qualificato ai sensi del D.I. 06/03/2013
Per tutti i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il nuovo Accordo Stato‑Regioni 2025 conferma come requisito imprescindibile che il docente sia qualificato ai sensi del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, che disciplina i criteri per la qualificazione dei formatori in materia di sicurezza.
Il Decreto individua un pre-requisito (diploma di scuola secondaria di secondo grado) e sei criteri alternativi di qualificazione.
Si considera qualificato il docente-formatore che possieda sia il pre-requisito sia uno dei criteri sottoelencati:
Primo criterio:
Almeno 90 ore di docenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro effettuate negli ultimi 3 anni.
Secondo criterio:
Laurea coerente con le materie della salute e sicurezza sul lavoro unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
- percorso formativo in didattica della durata minima di 24 ore;
- precedente esperienza di almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, come docente in materia di sicurezza sul lavoro;
- precedente esperienza di almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, come docente in qualunque materia;
- corso formativo in qualunque materia in affiancamento a docente per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.
Terzo criterio:
Attestato di frequenza a corsi di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza e almeno una delle specifiche previste dal Secondo criterio.
Quarto criterio:
Attestato di frequenza a corsi di formazione della durata minima di 40 ore in materia di sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza e ad almeno una delle quattro specifiche previste dal Secondo criterio.
Quinto criterio:
Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle quattro specifiche previste dal 2° criterio.
Sesto criterio:
Esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o di almeno 12 mesi come ASPP (con limitazione al macro-settore ATECO di riferimento), integrata da almeno una delle quattro specifiche previste dal 2° criterio.
Quali corsi può erogare un docente qualificato ai sensi del D.I. 06/03/2013?
La qualifica di docente formatore ai sensi del D.I. 6 marzo 2013 è condizione sufficiente per l’erogazione dei corsi rivolti a:
- Datore di Lavoro
- Datore di Lavoro che svolge i compiti di RSPP
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- RSPP e ASPP
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE)
Per altre tipologie di corsi, invece, il nuovo Accordo 2025 richiede requisiti aggiuntivi, legati alla specificità dei contenuti e alla necessità di un’esperienza pratica diretta. Scopriamoli insieme.
Requisiti aggiuntivi per corsi con contenuti specialistici
Spazi confinati
Per i corsi relativi agli spazi confinati, oltre alla qualificazione ai sensi del D.I. 06/03/2013, sono previsti requisiti distinti in base ai moduli formativi:
- Modulo giuridico-tecnico
È richiesta un’esperienza professionale nel settore di almeno 3 anni. - Modulo pratico
È necessaria un’esperienza professionale pratica di almeno 3 anni nel settore di riferimento.
Attrezzature di lavoro
Per i corsi di formazione dedicati all’uso delle attrezzature di lavoro, sono previsti requisiti specifici che tengono conto della distinzione tra contenuti teorici e attività pratiche.
Anche in questo caso, il requisito di base è la qualifica di docente formatore ai sensi del D.I. 06/03/2013, alla quale si aggiungono ulteriori competenze:
- Modulo teorico-tecnico
È richiesta una conoscenza tecnica specifica dell’attrezzatura oggetto del corso. - Modulo pratico
È necessaria un’esperienza professionale pratica di almeno 3 anni nelle tecniche di utilizzo dell’attrezzatura.
Questa impostazione mira a garantire che la parte pratica della formazione sia svolta da docenti con un’esperienza diretta e consolidata nell’uso delle attrezzature, elemento fondamentale per l’efficacia dell’addestramento.
Il datore di lavoro come docente: quando è ammesso
L’Accordo riconosce poi, per alcune tipologie di corsi, la possibilità che sia il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione a svolgere l’attività di docenza. Si tratta dei corsi di formazione rivolti ai lavoratori, preposti e dirigenti della propria azienda.
Fonte: Puntosicuro.it, eLearningNews