L’elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è necessaria nelle aziende con almeno un lavoratore. Tutto su ruolo e compiti
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una figura fondamentale all’interno di un’azienda. La sua presenza ha lo scopo di consentire la collaborazione da parte dei lavoratori nella valutazione dei rischi presenti sui luoghi di lavoro e nella verifica delle misure di prevenzione previste per la tutela di salute e sicurezza.
Per svolgere tutti i compiti previsti, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il datore di lavoro e tutte le altre figure devono essere costantemente aggiornati sulle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e dotarsi di strumenti in grado di pianificare, gestire e controllare attività e adempimenti.
Analizziamo nel dettaglio tutti gli aspetti legati alla figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, definendo chi è e di cosa si occupa.
Chi è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto riguarda gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
É la figura che nell’azienda dà voce alle esigenze dei lavoratori in materia di salute e sicurezza e si relaziona con il datore di lavoro per tutte le problematiche che possono emergere.
La designazione del RLS non è un obbligo a carico del datore di lavoro bensì un un diritto/dovere dei lavoratori. Qualora i lavoratori non dovessero provvedere alla designazione del rappresentante, per il datore di lavoro non è prevista alcuna sanzione.
L’art. 47 del dlgs 81/08, rubricato “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” al comma 2 dispone che: “In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” e il successivo comma 5 precisa che: “Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: compiti
L’art. 50 dlgs 81/2008 elenca i compiti e le attribuzioni per il rappresentante dei lavoratori, stabilendo che egli:
- può accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- viene consultato:
- riguardo la valutazione dei rischi, l’individuazione la programmazione, la realizzazione e verifica della prevenzione aziendale;
- in occasione della nomina dell’ RSPP, ASPP, addetti al primo soccorso, addetti antincendio e addetti alle emergenze;
- in merito all’organizzazione della formazione prevista dall’art. 37 dlgs 81/08;
- partecipa alla riunione periodica convocata almeno una volta all’anno con più di 15 lavoratori;
- riceve:
- informazioni sulla valutazione dei rischi e le misure preventive relative;
- informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- una formazione adeguata;
- promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- formula proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- effettua eventuale ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Più che di nomina, sarebbe più corretto parlare di elezione o designazione, in quanto sono gli stessi lavoratori a sceglierlo secondo modalità diverse in base alle caratteristiche dell’azienda:
- fino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno, oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo;
- con più di 15 dipendenti deve essere eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, mentre solo in assenza delle suddette rappresentanze è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
Quando viene eletto il rappresentante dei lavoratori?
L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali (territoriali o di comparto) avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro (in Italia è il 28 aprile).
Quanti rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono essere eletti?
Come riportato dall’art. 47, comma 7, dlgs 81/2008, nelle aziende vanno nominati:
- 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive fino a 200 dipendenti;
- 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
- 6 rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive, ossia nelle aziende con oltre 1000 dipendenti.
Qualora non si proceda alle elezioni, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza possono essere esercitate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSSP), salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) è una figura prevista dall’art. 48 del dlgs 81/2008 che lo descrive come la figura che esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS.
Le modalità di elezione o designazione del RLST sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria che sono specifici accordi stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo (RLSSP)
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro di sito produttivo (RLSSP) è una figura professionale prevista dall’art. 49 del dlgs 81/08. Si tratta di una figura che ha gli stessi compiti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ma con alcune differenze in merito al contesto in cui operano.
A differenza del RLS, il RLSSP viene individuato in specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:
- i porti e sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dei trasporti;
- centri intermodali di trasporto;
- impianti siderurgici;
- cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno (somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori);
- contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.
Le modalità di individuazione e di esercizio delle funzioni del RLSSP saranno determinate in sede di contrattazione collettiva ma, diversamente da figure professionali come il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o il medico competente, il RLSSP non viene nominato dal datore di lavoro.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere formato?
Il rappresentante dei lavoratori deve essere formato adeguatamente tramite specifici corsi in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, così come previsto dall’art. 37 del dlgs 81/08.
Nello specifico, l’obbligo stabilisce che:
- l’RLS è tenuto a frequentare un corso di formazione iniziale di 32 ore;
- l’RLS è tenuto ad aggiornare la sua formazione con un corso di aggiornamento annuale.
Per quanto riguarda l’aggiornamento invece la sua durata cambia in base al numero di dipendenti dell’azienda:
- per RLS di aziende da 15 a 50 lavoratori il corso di aggiornamento è di 4 ore;
- per RLS di aziende oltre a 50 lavoratori il corso di aggiornamento è di 8 ore.
Quali sono i contenuti dei corsi di formazione?
I corsi di formazione degli RLS devono trattare i seguenti argomenti:
- principi giuridici comunitari e nazionali;
- legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
- nozioni di tecnica della comunicazione.
La contrattazione collettiva nazionale può fissare una maggiore durata minima dei corsi e dell’aggiornamento, ampliandone anche i seguenti contenuti minimi.
Fonti: Biblus.acca.it