Entro il 30 giugno 2022, come richiesto dalla legge 215/2021di conversione del decreto-legge 146/2021, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avrebbe dovuto approvare un nuovo Accordo unico in materia di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL).
Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, come modificato dalla legge 215/2021 e con successiva integrazione richiesta dal decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, è, infatti, necessario procedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché’ il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
Fatta questa necessaria premessa è facile constatare che, non solo nel mese di settembre 2023 non si è ancora arrivati al cosiddetto “Accordo Unico” in materia di formazione, ma i lavori per arrivarci, prima dell’approdo in Conferenza Stato-Regioni, sembrano essere ancora lunghi.
Per capire a che punto siamo possiamo riprendere – dall’articolo “ Cosa indica la mozione del Senato sulla sicurezza sul lavoro”-le parole dell’attuale ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, che segnala che “il testo è già stato trasmesso alle parti sociali, siamo in attesa delle osservazioni per poter poi completare in tempi brevissimi l’iter di approvazione”.
E immaginando che le osservazioni evidenzieranno anche alcune carenze o proporranno miglioramenti, è probabile che i tempi non saranno brevissimi.
Proprio per questo motivo e in deroga alle nostre scelte di non presentare documenti e norme che non siano definitive, per evitare di creare confusione, abbiamo pensato che possa essere utile cominciare a parlare dell’ultima bozza disponibile dell’Accordo Unico, che riteniamo essere il documento su cui le parti sociali, sindacali e datoriali, esprimeranno, tramite note, le proprie osservazioni e richieste.
Il documento di cui parliamo oggi, deve essere chiaro, pur essendo frutto ormai di quasi due anni di lavoro, è ancora soggetto a cambiamenti e modifiche anche se indubbiamente mostra la direzione che si vuole far prendere alla formazione alla sicurezza nel nostro Paese.
Questi gli aspetti e gli argomenti su cui ci soffermiamo in questo primo articolo di presentazione della bozza del futuro Accordo Unico:
- I tempi infiniti dell’accordo e le prime osservazioni e critiche
- La bozza dell’accordo unico e le ore di formazione dei lavoratori
- L’indice della bozza del futuro Accordo unico in materia di formazione
I tempi infiniti dell’accordo e le prime osservazioni e critiche
Per comprendere meglio i tempi possibili dell’Accordo Unico, già notevolmente in ritardo, c’è da rilevare che le prime bozze, che sono arrivate non solo ai sindacati, ma anche ad alcuni giornali generalisti e del settore, hanno sollevato diverse critiche.
Riguardo ai sindacati possiamo, ad esempio, riprendere il commento di Alessandro Genovesi (Fillea Cgil) in cui si dice che, riguardo al numero di ore di formazione dei lavoratori stabilite nell’Accordo, “le 16 ore sono un limite minimo già troppo basso, passare a 10 ore significa mettere a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori”. Al nostro giornale sono arrivate anche le preoccupazioni espresse da Marco Carlomagno, segretario generale FLP: “Siamo molto preoccupati dalla notizia della riduzione delle ore di formazione obbligatorie per i lavoratori dei settori particolarmente a rischio prevista nella bozza di accordo Stato-regioni predisposta dal Governo. La gravità della situazione che segna oltre 450 incidenti sul lavoro solo nel 2023, avrebbe dovuto comportare una scelta del tutto diversa”.
La bozza dell’accordo unico e le ore di formazione dei lavoratori
Rimandando ad altri articoli l’eventuale approfondimento su altri aspetti critici, che riguardano, tra gli altri, il tema degli appalti, vediamo di capire cosa è cambiato effettivamente in merito al numero delle ore di formazione dei lavoratori.
La bozza dell’Accordo unico indica che (2.1 CORSO PER LAVORATORI) il percorso formativo “si articola in due moduli distinti coerentemente con quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del d.lgs. n. 81/08”. E con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 (componenti dell’impresa familiare, lavoratori autonomi, coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, …) si ritiene che “i contenuti e l’articolazione della formazione di seguito individuati possano costituire riferimento anche per tali categorie di lavoratori, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 21, comma 2, lettera b, del d.lgs. n. 81/2008”.
Il corso di formazione per lavoratori “ha i seguenti obiettivi:
- far conoscere i diritti, i doveri e le sanzioni per i vari soggetti aziendali;
- far conoscere i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione;
- illustrare l’organizzazione della prevenzione aziendale e le funzioni degli organi di vigilanza, di controllo e assistenza;
- far conoscere i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro”.
Riguardo alla formazione generale, “la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Riprendiamo dalla bozza dell’Accordo Unico una tabella con i contenuti della formazione generale:
Veniamo, invece, alla formazione specifica che “deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, mirare ai rischi specifici dell’attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull’individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo”.
In linea generale – continua la bozza – la formazione specifica “deve avere durata minima di 6 ore. Gli argomenti, i contenuti e la durata devono comunque essere adeguati all’effettiva mansione svolta dal lavoratore e agli esiti della valutazione dei rischi”.
Si ricorda poi che i progetti di formazione specifica “dovrebbero prendere in esame gruppi omogenei di lavoratori che svolgono la medesima mansione e che risultano esposti agli stessi rischi in ragione della organizzazione aziendale e della valutazione dei rischi”.
Dunque cosa è cambiato?
Nel precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 la formazione generale minima era sempre di 4 ore, ma la formazione specifica poteva “avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”.
E’ stata dunque tolta la differenziazione per livelli di rischio, per cui effettivamente un lavoratore in settori a rischio alto oggi dovrà fare 10 ore (4 + 6) di formazione e non più 16 (4 + 12). Una differenza sensibile che sicuramente sembra essere in controtendenza rispetto alle tante parole spese, anche a livello politico, in questi giorni per migliorare la prevenzione in relazioni ai recenti gravissimi infortuni mortali.
Rimandiamo alla lettura integrale della bozza dell’Accordo Unico, ricordando che, per quanto riguarda la formazione dei lavoratori, sono presentate nel testo anche delle “condizioni particolari” (2.1.1), ad esempio, nel comparto delle costruzioni, “i percorsi formativi che rientrano nell’ambito del progetto nazionale ‘16ore-MICS’ (Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza)”.
Relativamente agli auspici e alle riflessioni relative all’Accordo unico rimandiamo anche alla lettura degli articoli:
- Formazione sulla sicurezza: obbligo od opportunità?
- Considerazioni per un nuovo Accordo Unico sulla formazione
L’indice della bozza del futuro Accordo unico in materia di formazione
Per comprendere la complessità del futuro nuovo Accordo Unico – quella presentata è solo una bozza ancora soggetta a modifiche – ne riportiamo, in conclusione, l’indice.
PREMESSA
PARTE I – ORGANIZZAZIONE GENERALE
1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI
1.1 SOGGETTI FORMATORI “ISTITUZIONALI”
1.2 SOGGETTI FORMATORI “ACCREDITATI”
1.3 ORGANISMI PARITETICI E ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO O DEI LAVORATORI
2. REQUISITI DEI DOCENTI
3. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
4. VERBALI DELLE VERIFICHE FINALI
5. ATTESTAZIONI
PARTE II – CORSI DI FORMAZIONE
1. PREMESSA
2. CORSO PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI
2.1 CORSO PER LAVORATORI
Obiettivi
Formazione Generale
Formazione Specifica
2.1.1 CONDIZIONI PARTICOLARI
2.2 CORSO PER PREPOSTI
Obiettivi
Requisiti di accesso
2.3 CORSO PER DIRIGENTE
Obiettivi
3. CORSO PER DATORE DI LAVORO
Obiettivi
4. CORSO PER DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 81/2008
Obiettivi
Articolazione del percorso formativo
5. CORSO PER RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 81/2008
5.1 TITOLI DI STUDIO VALIDI AI FINI DELL’ESONERO DALLA FREQUENZA DEL MODULO A E DEL MODULO B (COMUNE E SPECIALISTICO)
5.2 MODULO A
Articolazione dei contenuti minimi del Modulo A
5.3 MODULO B
ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEL MODULO B COMUNE A TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI (48 ORE)
ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI MODULI B DI SPECIALIZZAZIONE
5.4 MODULO C
ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEL MODULO C
6. CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (ALLEGATO XIV Dlgs 81/08)
Obiettivi
Articolazione dei contenuti minimi del percorso formativo:
VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI
7. CORSO PER LAVORATORI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI (DPR n. 177/2011)
Obiettivi
Requisiti dei docenti
8. CORSI PER L’ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81/2008
8.1 REQUISITI DI NATURA GENERALE: IDONEITÀ DELL’AREA E DISPONIBILITÀ DELLE ATTREZZATURE
8.2. REQUISITI DEI DOCENTI
8.3 PROGRAMMA DEI CORSI
8.3.1 Obiettivi
8.3.2 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
Verifica
8.3.3 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro
Verifica
8.3.4 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre
Verifica
8.3.5 Corso di formazione teorico-pratici per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
Verifica
8.3.6 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili
Verifica
Verifica
8.3.7 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali
Verifica
8.3.8 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
Verifica
8.3.9 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo
Verifica
8.3.10 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di macchina agricola raccoglifrutta (comunemente detta carro raccoglifrutta CRF)
Verifica
8.3.11 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di caricatori per la movimentazione di materiali (CMM)
Verifica
8.3.12 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carriponte
Verifica
PARTE III – CORSI DI AGGIORNAMENTO
1 LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI E DATORE DI LAVORO
1.1 Lavoratori
1.2 Preposti
1.3 Dirigenti
1.4 Datore di lavoro
2 DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE I COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
3 RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
4 COORDINATORE PER LA SICUREZZA
5 LAVORATORI CHE OPERANO IN AMBIENTE CONFINATO E DI SOSPETTO DI INQUINAMENTO
6 LAVORATORI CHE UTILIZZANO LE ATTREZZATURE DI LAVORO
PARTE IV – INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEI CORSI
1 INDICAZIONI METODOLOGICHE PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CORSI PER I SOGGETTI FORMATORI
1.1 Approccio per processi nell’organizzazione e gestione della formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1.2 Analisi dei fabbisogni formativi e contesto
1.3 Progettazione
1.4 Erogazione
1.5 Monitoraggio e valutazione della qualità della formazione
1.6 Riesame e adozione di misure e interventi correttivi ai fini del miglioramento
1.7 Le risorse: i profili di competenza, ruoli e responsabilità delle figure professionali per l’organizzazione e gestione della formazione su SSL
2 INDICAZIONI METODOLOGICHE E PROCEDURALI PER LA PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO
2.1 Gli obiettivi specifici e i risultati attesi dell’unità didattica
2.2 I contenuti dell’unità didattica e la durata
2.3 La strategia formativa e la metodologia didattica
2.4 Le metodologie didattiche attive
2.5 Le modalità e i criteri di verifica e valutazione dei risultati
2.6 Il documento progettuale
3 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE
3.1 Requisiti organizzativi e tecnici, modalità e procedure operative per i corsi in presenza
3.2 Requisiti organizzativi e tecnici, modalità e procedure operative per i corsi in video conferenza sincrona (VCS)
3.2.1 Requisiti di carattere organizzativo e gestionale
3.2.2. Requisiti relativi alle risorse professionali e profili di competenze
3.2.3 Requisiti tecnologici e funzionali della piattaforma
3.2.4 MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLA DIDATTICA IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA
3.3 REQUISITI ORGANIZZATIVI E TECNICI, MODALITÀ E PROCEDURE OPERATIVE PER I CORSI E-LEARNING
3.3.1 REQUISITI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E GESTIONALE
3.3.2 REQUISITI DI CARATTERE TECNICO DELLA PIATTAFORMA
3.3.3 REQUISITI RELATIVI ALLE RISORSE PROFESSIONALI E PROFILI DI COMPETENZE PER I CORSI EROGATI IN E-LEARNING
3.3.4 DOCUMENTAZIONE
3.4 MODALITÀ MISTA
3.5 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO.
4 CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
4.1 Conformità al Regolamento GDPR nella erogazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro erogati in modalità videoconferenza sincrona
5 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL GRADIMENTO
6 VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO E DELL’EFFICACIA FORMATIVA
6.1 VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI
6.2 INDICAZIONI METODOLOGICHE E OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE VERIFICHE DI APPRENDIMENTO
6.3 MODALITÀ E CRITERI DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO (TABELLE CORSI/MODALITÀ DI VERIFICA)
7 MODALITÀ DELLE VERIFICHE DI EFFICACIA DELLA FORMAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA
7.1 Verifica dell’efficacia formativa durante lo svolgimento della prestazione lavorativa
PARTE V – RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI
PARTE VI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO DELL’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO
1. MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
1.1 COMUNICAZIONE
1.2 CONTROLLI DOCUMENTALI E OPERATIVI: CHECK LIST
2. MONITORAGGIO DELL’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO PARTE VII – ALTRE DISPOSIZIONI
1 ENTRATA IN VIGORE
2 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
3 DISPOSIZIONI FINALI
NB: Ribadiamo ancora che il documento presentato è una bozza che potrebbe essere soggetta, nei prossimi giorni, a revisioni e modifiche.
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Fonti: Puntosicuro.it