normative
Per un infortunio dovuto a sovraccarico di lavoro ritenuti responsabili il datore di lavoro e il direttore dello stabilimento in quanto, pur non presenti, non potevano ignorare i ritmi di lavoro del lavoratore. A cura di G. Porreca.

Cassazione Penale Sez. IV – Sentenza n. 11162 del 7 marzo 2014 – Pres. Brusco – Est. Iannello – Ric. S.B. e E.

Commento

La circostanza che un datore di lavoro non sia quasi mai presente sul luogo di lavoro non vale ad escludere la sua responsabilità nel caso di un infortunio occorso ad un lavoratore dipendente a causa del sovraccarico dell’attività lavorativa e dei ritmi di lavoro al quale lo stesso è stato sottoposto. E’ questa la conclusione alla quale è pervenuta la Corte di Cassazione in questa sentenza nell’esaminare il caso del manovratore di un convoglio che si è infortunato durante la sua attività per motivi ritenuti legati alle eccessive ore di lavoro svolte. Il datore di lavoro ha sostenuto infatti la suprema Corte, pur se non presente, è tenuto a conoscere l’ organizzazione del lavoro della propria azienda nonché i turni di lavoro svolti dai propri dipendenti.

Il fatto e l’iter giudiziario

Il legale rappresentante di una società e il direttore di uno stabilimento della società stessa sono stati tratti a giudizio avanti il Tribunale per rispondere del reato previsto dagli artt. 113 e 590 codice penale per aver creato, nelle rispettive qualità, un antecedente causale all’infortunio di un lavoratore dipendente impiegato nella movimentazione di un convoglio composto da 30 carri merci proveniente dallo stabilimento e diretto allo scalo. L’infortunio era accaduto in quanto il lavoratore, scivolando dal predellino, è finito nei binari sbattendo la testa e procurandosi una lesione personale consistita nella frattura della seconda vertebra cervicale e nella lussazione della quarta vertebra cervicale con postumi invalidanti nella misura del 18%. Agli imputati era stato contestato di avere violato le norme poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro consentendo che il lavoratore svolgesse la propria attività di manovratore pur essendo privo del prescritto patentino e inoltre lavorasse in condizioni di estremo sovraccarico venendo impiegato in attività lavorativa sino a 300 ore mensili (rispetto alle 168 ore mensili previste) e per 14 ore nella giornata precedente l’infortunio, in violazione del D. Lgs. 8/4/2003 n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro).

La Corte di Appello ha successivamente riconosciuta la responsabilità penale di entrambi gli imputati e ha confermata la sentenza di primo grado e, in accoglimento della richiesta fatta dal procuratore generale distrettuale, ha aumentata la pena inflitta al responsabile legale della società revocando nei suoi confronti la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.

Il ricorso alla Corte di Cassazione

Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati contestando il convincimento espresso nella sentenza impugnata secondo cui essi dovevano ritenersi perfettamente consapevoli della situazione di rischio in cui versava il lavoratore. Il legale rappresentante ha messo in evidenza di avere ottemperato regolarmente a quanto previsto dall’ art. 2087 c.c. ed alle prescrizioni in materia di sicurezza e prevenzione e di non essere presente nell’unità produttiva locale in quanto la stessa era autonomamente gestita. Il direttore di quest’ultima, dal canto suo, ha fatto presente anche lui di non essere sempre presente presso lo stabilimento e che soprattutto non lo era il giorno del sinistro. Entrambi hanno lamentato, altresì, che nella sentenza di condanna non era stato indicato come essi avrebbero potuto impedire che il lavoratore manovrasse e che non erano state altresì tenute in considerazione le dichiarazioni dell’infortunato che ha affermato di essere scivolato nonché di avere sempre avuto a disposizione i presidi antinfortunistici e di non aver mai parlato di stanchezza.

Le decisioni della Corte di Cassazione

Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione. Secondo la stessa la Corte di Appello nella sua sentenza aveva adeguatamente evidenziato il rilevante eccesso di ore lavorate e l’assenza di giorni di riposo nonché l’elevato numero di ore di lavoro svolte nel giorno precedente quello dell’infortunio. La circostanza che il legale rappresentante della società, ha sostenuto la suprema Corte, non era quasi mai presente nell’unità locale e si limitava a compiti meramente amministrativi “non vale ad escluderne la responsabilità, discendendo essa dalla sua qualifica di datore di lavoro come tale certamente tenuto a conoscere e governare l’organizzazione del lavoro e dei turni dei dipendenti, tanto più considerando che la predetta era perfettamente a conoscenza del dato di causa più rilevante, e cioè del numero esorbitante di ore lavorate dai dipendenti, se non anche delle loro specifiche funzioni, posto che i dati le erano direttamente comunicati dall’impiegata amministrativa e che sulla base di tali dati erano anche predisposti i pagamenti dei lavoratori”.

Altrettanto è da affermarsi, secondo la suprema Corte, per quanto riguarda la posizione del direttore dello stabilimento atteso che era proprio lui che impartiva materialmente le istruzioni ai dipendenti e che aveva incaricato la persona offesa di svolgere quei compiti di manovratore per i quali non era abilitato. “A maggior ragione, dunque, non giova all’imputato”, ha così concluso la Sez. IV, “la presunta, sua, saltuaria presenza in azienda non essendo pensabile che una decisione strategica, quale quella di far lavorare i dipendenti un numero esorbitante di ore e di non concedere riposi non fosse riconducibile alla società, al datore di lavoro e al di lei padre e direttore di stabilimento”.

 

Qui di seguito la sentenza di cassazione

Fonti: Puntosicuro, Olympus Università di Urbino