Il Tribunale di Gorizia si esprime, con la Sentenza n. 234 del 31 maggio 2023 sulla caduta di un lavoratore a causa dell’utilizzo, come se fosse una scala, di una lama malamente fissata al supporto.

La sentenza n. 234 del 31 maggio 2023, emessa dal Tribunale di Gorizia – Sezione Lavoro, costituisce un importante precedente giurisprudenziale in materia di sicurezza sul lavoro e responsabilità del datore. Il caso ha coinvolto un lavoratore dipendente della T. S.r.l., impiegato come tubista presso il cantiere navale F. di Monfalcone nell’ambito di un contratto di appalto tra le due società. L’infortunio, avvenuto durante un’operazione a rischio, ha messo in luce gravi lacune nella formazione e nella fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) da parte dell’appaltatore, sottolineando la necessità di una rigorosa osservanza delle normative in materia di sicurezza.

Il Tribunale ha riconosciuto al lavoratore il risarcimento dei danni subiti, individuando precise responsabilità a carico della T. S.r.l., sua datrice di lavoro, e assolvendo la committente F. per mancanza di ingerenza diretta nell’organizzazione dei lavori. Di particolare rilievo è stata la strategia risarcitoria adottata dal legale del lavoratore, che ha saputo dimostrare come l’omissione degli obblighi formativi e l’assenza di adeguati DPI abbiano inciso direttamente sull’infortunio.

Questa sentenza non solo riconosce un risarcimento economico al lavoratore, ma rafforza il principio per cui il datore di lavoro, in qualità di appaltatore, non può esimersi dall’adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza, anche in contesti complessi come i cantieri gestiti da grandi committenti. L’importanza della formazione preventiva, della corretta organizzazione dei lavori e dell’applicazione scrupolosa delle normative emerge come cardine imprescindibile per la tutela dei lavoratori.

1. Fatto

2. Richieste Risarcitorie

3. Richieste Conclusive

4. Difese dei Citati in Giudizio

5. Diritto

6. Decisione

7. Sintesi Finale

1. Fatto

Il caso riguarda un infortunio occorso il 2 settembre 2013 presso il cantiere F. di Monfalcone, dove il lavoratore, dipendente della T. S.r.l., era impiegato come tubista nell’ambito di un contratto di appalto tra le due società. Secondo quanto emerso in giudizio, il lavoratore stava eseguendo un’operazione che richiedeva di rimuovere un pezzo di ferro posizionato a un’altezza di circa 2,5 metri, unendo due tubi precedentemente saldati. Per raggiungere l’altezza necessaria, è stato costretto a salire su una lama di metallo che era stata puntata in modo precario contro una parete del blocco su cui stava lavorando.

La lama, in quanto mal fissata e inadatta a sostenere il peso del lavoratore, ha ceduto improvvisamente, provocandone la caduta a terra. La ricostruzione dei fatti, considerata “pacifica e documentale” dal Tribunale, è stata confermata dall’assenza di contestazioni specifiche da parte della società T. S.r.l., che ha piuttosto cercato di addebitare l’incidente a una condotta imprudente del lavoratore. In particolare, il Tribunale ha rilevato che “il fatto materiale è… sicuramente provato, dovendosi far applicazione dell’art. 115 c.p.c.” e che la dinamica dell’incidente trova riscontro nella documentazione penale e nella relazione peritale.

Le conseguenze dell’infortunio sono state che il lavoratore ha riportato una frattura completa dello scafoide, che ha richiesto un intervento chirurgico di osteosintesi con vite acutrack. L’infortunio ha causato un’inabilità temporanea complessiva di 250 giorni, riconosciuta dall’INAIL, e ha lasciato una menomazione permanente del 6%. La relazione del consulente tecnico d’ufficio (CTU) ha confermato che la caduta da circa un metro “giustifica il trauma fratturativo nelle sue componenti” e ha descritto le conseguenze come un “modesto risentimento algo-disfunzionale carico dell’articolazione del piede destro.”

L’infortunato ha attribuito l’evento a gravi carenze della datrice di lavoro, T. S.r.l., che non gli avrebbe fornito:

  • Una formazione adeguata per svolgere l’attività in sicurezza.
  • Dispositivi di protezione individuale (DPI) indispensabili per l’operazione.

Il ricorrente ha invocato la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’ art. 2087 c.c., sottolineando che le omissioni della società avevano determinato un ambiente lavorativo insicuro, aggravato dalla gestione impropria dell’attività da parte di T. S.r.l.

Contestualmente, è stata chiamata in causa anche la committente F. S.p.A., accusata di non aver adempiuto agli obblighi di cooperazione e vigilanza previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto l’incidente si era verificato all’interno di un suo cantiere e nell’ambito della costruzione di un blocco che avrebbe fatto parte di una nave.

La sentenza ha confermato che le condizioni di lavoro descritte erano nocive, evidenziando una mancata adozione delle misure minime di sicurezza, concludendo che “la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente” per il datore di lavoro, se questi non adotta le cautele necessarie.

2. Richieste Risarcitorie

Il lavoratore, assistito dal proprio avvocato, ha agito in giudizio richiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell’infortunio, articolando le proprie richieste su due direttrici di responsabilità:

 

2.1. La responsabilità della T. S.r.l. ai sensi dell’art. 2087 c.c.

L’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il ricorrente ha sostenuto che la T. S.r.l., in qualità di datrice di lavoro, aveva gravemente violato tali obblighi:

  • Mancanza di formazione specifica: Il lavoratore non era stato adeguatamente formato sui rischi legati all’attività che doveva svolgere e non era stato informato delle procedure corrette per operare in sicurezza.
  • Omissione dei dispositivi di protezione individuale (DPI): Non erano stati forniti strumenti adeguati per prevenire rischi evidenti, come quelli derivanti dall’altezza e dall’uso di attrezzature precarie.

Tali omissioni, secondo il ricorrente, avevano creato un ambiente lavorativo insicuro che aveva determinato l’evento dannoso. L’avvocato ha richiamato la giurisprudenza consolidata, sottolineando che la responsabilità del datore di lavoro sussiste anche quando l’infortunio derivi da comportamenti imprudenti del lavoratore, purché tali comportamenti non siano abnormi o estranei al processo produttivo.

 

2.2. La responsabilità della F. S.p.A. ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008

L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il committente, nei contratti di appalto o subappalto, è tenuto a garantire la cooperazione e la vigilanza sui rischi per la sicurezza dei lavoratori. Il ricorrente ha invocato la responsabilità della F. sulla base di tre elementi:

  • Luogo dell’evento: L’incidente è avvenuto presso un cantiere della F., all’interno di un’area sotto il controllo della committente.
  • Natura dell’attività: L’operazione era parte del processo di costruzione di una nave per la quale F. aveva riservato a sé tutti i poteri tecnico-organizzativi.
  • Obbligo di vigilanza: Il committente avrebbe dovuto verificare che le condizioni di sicurezza fossero rispettate dall’appaltatore.

 

2.3. Questione del precedente accordo conciliativo

Un punto cruciale del caso è stato l’esame dell’accordo conciliativo precedente tra il lavoratore e la T. S.r.l. L’accordo, firmato in relazione a un altro contenzioso, conteneva una clausola di riserva che consentiva al lavoratore di agire separatamente per il risarcimento del danno relativo all’infortunio del 2 settembre 2013. Sebbene l’accordo riportasse erroneamente la data dell’infortunio come 1 settembre 2014, il Tribunale ha riconosciuto che si trattava di un errore materiale, evidenziando che:

  • L’accordo faceva esplicito riferimento al rapporto di lavoro tra il ricorrente e la T. S.r.l. nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2013, periodo incompatibile con la data del 2014.
  • La T. S.r.l., pur a conoscenza di tale circostanza, non ha contestato l’accordo sotto questo profilo, accettandone la validità.

Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che il lavoratore avesse pieno diritto di agire per ottenere il risarcimento legato all’infortunio del 2013, senza che l’accordo conciliativo potesse precludere la causa.

 

3. Richieste Conclusive

Il lavoratore, rappresentato dal proprio legale, ha formulato richieste risarcitorie articolate, chiedendo al giudice di riconoscere il danno subito e di condannare le società coinvolte sulla base delle loro rispettive responsabilità. Di seguito le richieste dettagliate:

 

3.1. Risarcimento del danno biologico e morale

Il ricorrente ha chiesto il risarcimento per:

  • Il danno biologico permanente: Conseguente alla frattura dello scafoide subita durante l’infortunio, con un’invalidità permanente valutata dal consulente tecnico d’ufficio (CTU) al 2%.
  • Il danno biologico temporaneo: Riconosciuto in base all’inabilità lavorativa riportata, così suddivisa:
    • 2 giorni di inabilità totale.
    • 35 giorni di inabilità al 75%.
    • 30 giorni di inabilità al 50%.
    • 30 giorni di inabilità al 25%.
    • Ulteriori 30 giorni correlati alla rimozione dei mezzi di sintesi (2 giorni di totale, 10 giorni al 75%, 10 giorni al 50%, 10 giorni al 25%).

La quantificazione complessiva del danno biologico temporaneo è stata calcolata in € 6.707,25 in base alle tabelle del Tribunale di Milano del 2021.

  • Il danno morale: Sebbene non sia stato specificato un importo autonomo per il danno morale, questo è stato richiesto come parte integrante del risarcimento complessivo, rappresentando la sofferenza soggettiva conseguente all’infortunio.

 

3.2. Condanna della T. S.r.l.

Il ricorrente ha chiesto la condanna della T. S.r.l., sua datrice di lavoro, quale responsabile principale dell’infortunio, per:

  • Violazione degli obblighi di sicurezza previsti dall’ art. 2087 c.c. e dalla normativa antinfortunistica, tra cui:
    • La mancata formazione sui rischi specifici del lavoro.
    • La mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI).

Il lavoratore ha attribuito alla T. S.r.l. l’intera responsabilità dell’evento, sostenendo che le omissioni della società avevano creato un ambiente lavorativo insicuro e che l’infortunio si sarebbe potuto evitare adottando misure di sicurezza adeguate.

 

3.3. Condanna della F. S.p.A.

Il lavoratore ha invocato la responsabilità della F. S.p.A., committente dell’appalto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, per:

  • Omessa cooperazione e vigilanza: F. avrebbe dovuto verificare che le condizioni di sicurezza fossero rispettate da parte dell’appaltatore (T. S.r.l.) e assicurarsi che il lavoratore fosse adeguatamente tutelato.
  • Coinvolgimento nella gestione organizzativa: La responsabilità è stata sostenuta anche in relazione al controllo tecnico e organizzativo che F. esercitava sull’area del cantiere, dove l’incidente si è verificato.

3.4 Quantificazione complessiva e strategia risarcitoria

Il lavoratore ha richiesto che il giudice accertasse e liquidasse il risarcimento complessivo per il danno subito, tenendo conto delle somme già ricevute dall’INAIL. Tali somme includevano:

  • € 4.310,67 per il danno biologico permanente.
  • € 7.407,54 per l’inabilità temporanea.

Tuttavia, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del danno differenziale, ossia la differenza tra il danno risarcibile in base ai criteri civilistici e l’indennizzo già percepito dall’INAIL, specificando che il risarcimento richiesto doveva coprire:

  • Le componenti non incluse nell’indennizzo INAIL, come il danno biologico temporaneo e il danno morale.

La strategia risarcitoria ha puntato sull’identificazione delle precise omissioni della T. S.r.l. in materia di sicurezza, rafforzata dal richiamo alle disposizioni dell’art. 2087 c.c. e alla giurisprudenza consolidata. Per quanto riguarda la F., l’argomentazione si è concentrata sul suo ruolo di committente e sull’obbligo di vigilanza previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

4. Difese dei Citati in Giudizio

Le difese presentate da T. S.r.l. e F. S.p.A. si sono concentrate su argomentazioni tecniche e giuridiche finalizzate a negare o limitare le rispettive responsabilità per l’infortunio occorso al lavoratore. Di seguito, le principali linee di difesa con le citazioni testuali rilevanti.

 

4.1 Difesa di T. S.r.l.

4.1.1 Imprudenza del lavoratore

T. S.r.l. ha tentato di spostare la responsabilità dell’infortunio sul lavoratore, sostenendo che l’incidente fosse riconducibile a una sua condotta imprudente. In particolare, ha affermato che il ricorrente avesse deciso autonomamente di salire sulla lama mal fissata, nonostante la disponibilità di una scala nel luogo di lavoro. La memoria difensiva ha sottolineato che il lavoratore “sarebbe salito sulla lama, da cui poi sarebbe caduto, noncurante del pericolo e della possibilità d’avvalersi agevolmente d’una scala presente sul posto di lavoro.”

4.1.2 Copertura dell’INAIL e mancanza di quantificazione del danno

T. S.r.l. ha sostenuto che il lavoratore avesse già ricevuto le indennità previste dall’INAIL per il danno biologico permanente e per l’invalidità temporanea. La società ha affermato che queste prestazioni coprissero interamente il danno subito, argomentando che “l’INAIL avrebbe già riconosciuto al lavoratore la somma di € 4.310,67 per il danno biologico permanente e quella di € 7.407,54 per l’invalidità temporanea.” Inoltre, ha contestato l’ammissibilità della domanda risarcitoria, sostenendo che il ricorrente non avesse fornito una quantificazione chiara e dettagliata del danno subito.

4.1.3 Esibizione di attestati di formazione

La società ha tentato di dimostrare di aver adempiuto agli obblighi formativi nei confronti del lavoratore, presentando attestati che, però, sono stati giudicati inidonei e sospettati di essere stati prodotti postumi. La sentenza ha osservato che “quegli attestati sono risultati del tutto inidonei a dimostrare l’adempimento datoriale già in sede penale, tanto più che gli approfondimenti investigativi hanno condotto ad adombrarne la natura posticcia.” Tale elemento ha ulteriormente aggravato la posizione di T. S.r.l., confermando l’omissione di formazione adeguata e violando gli obblighi di sicurezza.

 

4.2 Difesa di F. S.p.A.

4.2.1 Eccezione di prescrizione

F. ha eccepito che la domanda risarcitoria nei suoi confronti fosse prescritta. Ha sostenuto che la responsabilità a lei attribuita fosse di natura extracontrattuale, comportando un termine di prescrizione quinquennale. Secondo la società, “essendo l’evento accaduto nell’anno 2013, non vi sarebbe stato alcun atto interruttivo anteriore alla notifica del ricorso introduttivo,” rendendo così la domanda irricevibile.

4.2.2 Negazione del coinvolgimento diretto

F. ha negato qualsiasi responsabilità diretta nell’infortunio, affermando che non vi fossero prove che dimostrassero una sua condotta omissiva o commissiva tale da incidere sull’evento. In particolare, la memoria difensiva ha argomentato che “il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori.” La società ha ribadito che non vi era alcuna prova concreta della sua ingerenza nei processi organizzativi di T. S.r.l. o della creazione di condizioni di rischio.

4.2.3 Rilievo sull’assenza di elementi decisivi

La società ha contestato le allegazioni del ricorrente, definendole generiche e prive di nesso causale. Ha sottolineato che “il fatto che l’infortunio abbia visto coinvolto un soggetto ‘a contatto’ con una parte dell’opera appaltata è un dato… privo di autonoma decisività, trattandosi piuttosto d’un aspetto connaturato all’adibizione all’appalto.” Secondo F., mancava qualsiasi elemento che collegasse un suo comportamento omissivo o negligente all’evento dannoso.

4.3 Conclusione sulle Difese

Le difese di T. S.r.l. si sono concentrate nel minimizzare le proprie inadempienze e nell’attribuire la responsabilità al lavoratore, senza tuttavia fornire prove convincenti per dimostrare di aver rispettato gli obblighi di sicurezza e formazione. Le argomentazioni di F., invece, si sono basate principalmente sull’eccezione di prescrizione e sull’assenza di un nesso causale diretto con l’infortunio. Tuttavia, mentre la posizione di T. S.r.l. è stata smontata dal Tribunale, quella di F. è risultata più solida, portando alla sua esclusione da responsabilità risarcitorie.

5. Diritto

Il giudice ha fondato la decisione su principi consolidati della giurisprudenza e sulle disposizioni normative vigenti, richiamando in particolare l’art. 2087 c.c. e l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. La sentenza ha ribadito il ruolo cruciale del datore di lavoro e, in misura diversa, del committente, nel garantire la sicurezza sul luogo di lavoro.

 

5.1. Art. 2087 c.c.: Responsabilità del datore di lavoro

L’ art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e l’integrità fisica dei lavoratori. Il giudice ha sottolineato che questa disposizione non configura una responsabilità oggettiva, ma richiede la prova dell’inadempimento da parte del datore di lavoro. È stato evidenziato che:

  • “La responsabilità del datore di lavoro… va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra.”
  • Tuttavia, una volta fornita tale prova, è il datore di lavoro a dover dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare il verificarsi del danno. La sentenza ha citato precedenti della Corte di Cassazione (Cass. n. 24742/2018), chiarendo che “la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa, salvo il caso di rischio elettivo o condotta abnorme.”

Nel caso specifico, la T. S.r.l. non è riuscita a dimostrare di aver rispettato gli obblighi minimi di sicurezza:

  • Formazione: Non è stata fornita alcuna prova concreta dell’effettiva formazione del lavoratore. Gli attestati esibiti dalla società sono risultati “inidonei” e sospettati di essere “posticci”.
  • DPI: La società non ha documentato di aver fornito al lavoratore dispositivi di protezione adeguati, rendendo pacifica la circostanza che l’infortunato fosse privo di strumenti per operare in sicurezza.

Il giudice ha osservato che, anche qualora il lavoratore avesse agito con imprudenza scegliendo di salire su una lama precaria, ciò non costituisce una condotta abnorme, ma una scelta dettata dalle condizioni inadeguate dell’ambiente di lavoro. La sentenza ha richiamato il principio per cui “l’eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell’infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante” (Cass. n. 8988/2020).

 

5.2. Art. 26 D.Lgs. 81/2008: Responsabilità del committente

L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 impone al committente obblighi di cooperazione e vigilanza per garantire la sicurezza dei lavoratori impiegati negli appalti. Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che la responsabilità del committente non si estende a un controllo continuo e capillare sull’organizzazione del lavoro da parte dell’appaltatore. La Cassazione ha chiarito che “il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori” (Cass. n. 9178/2023).

Nel caso specifico, il giudice ha escluso la responsabilità di F. S.p.A., in quanto:

  • Non sono emersi elementi di ingerenza diretta o di condotta omissiva rilevante nella gestione della sicurezza da parte della committente.
  • L’evento si è verificato all’interno del cantiere di F., ma questo aspetto non implica di per sé una responsabilità automatica. La sentenza ha osservato che “opinando nei termini prospettati, ossia ritenendo che sia sufficiente la sussistenza di quei profili, verso il committente si configurerebbe un’inedita ipotesi di responsabilità oggettiva.”
  • Non è stata provata alcuna negligenza nella selezione dell’appaltatore né una mancanza nella vigilanza sui rischi appaltati.

6. Decisione

Il Tribunale di Gorizia, con la sentenza del 31 maggio 2023, ha deciso come segue, distinguendo le posizioni di T. S.r.l. e F. S.p.A.:

 

6.1. Condanna di T. S.r.l.

Il giudice ha ritenuto T. S.r.l. responsabile per l’infortunio subito dal lavoratore, basandosi sull’omissione degli obblighi di sicurezza imposti dall’art. 2087 c.c. e dalle normative antinfortunistiche. La società è stata condannata a risarcire il lavoratore per un totale di € 6.707,25, corrispondente al danno biologico temporaneo non coperto dall’INAIL.

La sentenza ha sottolineato che:

  • La società non ha fornito alcuna prova dell’adempimento dei propri obblighi formativi né dell’avvenuta distribuzione dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
  • Gli attestati di formazione prodotti dalla difesa di T. S.r.l. sono stati giudicati “inidonei” e sospettati di essere stati creati successivamente all’incidente. Come evidenziato dal giudice, “gli approfondimenti investigativi hanno condotto ad adombrarne la natura posticcia, rendendo irrilevanti le deduzioni della difesa.”
  • L’infortunio è stato causato dall’utilizzo, come scala, di una lama mal fissata, circostanza che ha evidenziato un ambiente di lavoro insicuro.

La decisione del Tribunale ha richiamato principi consolidati della giurisprudenza, precisando che:

  • “Il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate” (Cass. n. 25597/2021).
  • Anche se il lavoratore avesse agito con imprudenza scegliendo di salire sulla lama precaria, tale comportamento non costituisce una condotta abnorme né esclude la responsabilità datoriale. Il giudice ha ricordato che “l’eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell’infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante” (Cass. n. 8988/2020).

 

6.2. Esclusione di responsabilità di F. S.p.A.

Il Tribunale ha respinto la domanda nei confronti di F. S.p.A., rilevando l’assenza di elementi probatori sufficienti per configurare una sua responsabilità diretta o indiretta nell’infortunio.

Le motivazioni principali per l’esclusione sono state:

  • Mancanza di ingerenza, perché non è stato provato che F. abbia avuto un ruolo attivo o omissivo tale da incidere sulla dinamica dell’incidente. Come evidenziato nella sentenza, “il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori” (Cass. n. 9178/2023).
  • Assenza di nesso causale, in tal senso il giudice ha osservato che il fatto che l’incidente si sia verificato all’interno di un cantiere di F. e nell’ambito della costruzione di un blocco navale non costituisce di per sé prova di una sua responsabilità. È stato affermato che “opinando nei termini prospettati, verso il committente si configurerebbe un’inedita ipotesi di responsabilità oggettiva,” concetto escluso dalla normativa e dalla giurisprudenza consolidata.
  • Selezione dell’appaltatore, poiché non è stato dimostrato che F. abbia scelto un appaltatore inadeguato o che abbia omesso di vigilare sulle sue prestazioni in termini di sicurezza.

Il Tribunale ha ribadito che, per configurare una responsabilità del committente, è necessario provare una sua condotta specifica che abbia inciso sull’evento, cosa che non è stata dimostrata in questo caso.

 

6.3 Esito della Decisione

  1. Condanna di T. S.r.l.:
    • Risarcimento al lavoratore: € 6.707,25, corrispondente al danno biologico temporaneo, comprensivo di:
      • Invalidità temporanea totale e parziale calcolata secondo le tabelle del Tribunale di Milano.
    • La somma è stata calcolata al netto delle prestazioni già erogate dall’INAIL.
    • Gli interessi legali decorrono dalla data della sentenza fino al saldo.
  2. Esclusione di responsabilità di F. S.p.A.:
    • La domanda risarcitoria nei confronti del committente è stata integralmente respinta, non essendovi elementi di prova sufficienti per attribuirle una responsabilità diretta o indiretta.

 

6.4 Regolazione delle Spese

Il Tribunale di Gorizia ha regolato le spese di giudizio applicando il principio della soccombenza parziale e reciproca, come segue:

 

6.4.1. Spese a carico di T. S.r.l.

  • La T. S.r.l., riconosciuta responsabile dell’infortunio, è stata condannata a rifondere al lavoratore le spese processuali, così quantificate:
    • € 2.695,00 per le spese legali, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge (IVA e CPA).
  • Le spese per la consulenza tecnica d’ufficio (CTU), utilizzata per accertare i danni subiti dal lavoratore, sono state poste integralmente a carico di T. S.r.l., in quanto soccombente rispetto alla domanda principale.

6.4.2. Spese a carico del lavoratore nei confronti di F. S.p.A.

  • Poiché la domanda risarcitoria nei confronti di F. S.p.A. è stata respinta, il lavoratore è stato condannato a rifondere alla committente le spese processuali da essa sostenute, così quantificate:
    • € 2.695,00 per le spese legali, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge (IVA e CPA).

 

6.4.3 Principio applicato

La regolazione delle spese riflette la soccombenza reciproca:

  • T. S.r.l., essendo stata condannata per violazione degli obblighi di sicurezza, ha dovuto sostenere le spese legali e tecniche del lavoratore.
  • F. S.p.A., risultando non responsabile, ha visto le spese del proprio patrocinio rifuse dal lavoratore.

La decisione sottolinea come il Tribunale abbia valutato equamente le responsabilità, attribuendo a ciascuna parte l’onere delle spese proporzionato all’esito della controversia. Questo approccio rafforza il principio che le spese di giudizio debbano essere suddivise in base all’effettiva soccombenza di ciascuna parte. Probabilmente sarebbe statomeglio non citar ein giudizio anche F..

7. Sintesi Finale

La sentenza del Tribunale di Gorizia rappresenta un importante punto di riferimento in materia di sicurezza sul lavoro, riaffermando principi fondamentali volti a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori. Essa ha ribadito la centralità degli obblighi del datore di lavoro e del committente, delineandone con precisione i limiti e le responsabilità.

 

7.1 Principi riaffermati dalla decisione

7.1.1. Responsabilità del datore di lavoro (art. 2087 c.c.):

    • Il datore di lavoro è responsabile non solo per omissioni dirette, ma anche per mancata vigilanza sull’applicazione delle misure di sicurezza adottate.
    • L’obbligo di garantire la sicurezza sul lavoro comprende:
      • La fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI).
      • La formazione adeguata sui rischi specifici dell’attività lavorativa.
    • La condotta imprudente del lavoratore non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità, salvo che essa sia abnorme o completamente estranea al processo lavorativo. In questo caso, la scelta del lavoratore di utilizzare una lama precaria per raggiungere l’altezza necessaria è stata giudicata come dettata dalle carenze organizzative e non come una condotta abnorme.

7.1.2. Responsabilità del committente (art. 26 D.Lgs. 81/2008):

    • La responsabilità del committente è circoscritta a casi in cui vi sia un’ingerenza dimostrabile o una mancata vigilanza rispetto agli obblighi di cooperazione e controllo dei rischi appaltati.
    • Il Tribunale ha escluso una responsabilità automatica di F., sottolineando che il mero luogo dell’incidente o l’oggetto dell’appalto non costituiscono prova sufficiente per attribuirle una colpa. Questo principio rafforza l’idea che il committente non possa essere responsabile per ogni evento verificatosi nei suoi cantieri, salvo specifiche negligenze documentate.

7.2. Risultato per le parti coinvolte

  • Lavoratore: Il lavoratore ha ottenuto un risarcimento significativo per il danno biologico temporaneo, pari a € 6.707,25, a seguito del riconoscimento delle responsabilità di T. S.r.l. La strategia risarcitoria si è rivelata vincente, puntando sull’inadempienza del datore di lavoro in materia di formazione e sicurezza.
  • T. S.r.l.: La società è stata condannata per violazione degli obblighi di sicurezza. La sentenza ha evidenziato inadempienze gravi, tra cui:
    • La mancata formazione del lavoratore, dimostrata dall’inidoneità degli attestati prodotti.
    • L’omessa fornitura di DPI, che ha creato un ambiente lavorativo insicuro e determinato le condizioni per l’infortunio.
  • F. S.p.A.: La committente è stata esclusa da ogni responsabilità. La decisione ha confermato che F. aveva rispettato i propri obblighi di vigilanza, non essendo emersi elementi probatori sufficienti a dimostrare un’ingerenza diretta o una negligenza nella selezione dell’appaltatore. Probabilmente si poteva evitare di chiamarla in causa.

7.3 Implicazioni della sentenza

7.3.1. Tutela dei lavoratori

La sentenza sottolinea l’importanza per i datori di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a prevenire rischi, compresi quelli derivanti dalla possibile imprudenza dei lavoratori. Questo principio rafforza il sistema di tutela, spingendo le imprese ad investire nella sicurezza e nella formazione.

7.3.2. Ruolo del committente

La decisione delimita chiaramente i compiti e la responsabilità del committente, escludendo una vigilanza “pressante e capillare” sulle attività dell’appaltatore. Ciò garantisce un equilibrio tra le responsabilità delle parti, evitando eccessi di colpevolizzazione per chi opera in contesti di appalto.

7.3.3. Strategia dell’attore

Il caso sottolinea l’efficacia della strategia difensiva nel valorizzare le omissioni del datore di lavoro, dimostrando che una puntuale ricostruzione dei fatti e delle responsabilità è determinante per ottenere un risarcimento.

 

7.4. Conclusione

Questa sentenza rappresenta una vittoria significativa per il lavoratore, sia dal punto di vista economico che giuridico, confermando il diritto a un ambiente lavorativo sicuro e conforme alle normative. Allo stesso tempo, fornisce un’importante guida alle aziende, ribadendo che la sicurezza sul lavoro non è solo un obbligo normativo, ma una responsabilità imprescindibile per prevenire infortuni e garantire la tutela della vita e della dignità dei lavoratori.

NB: Per il dettaglio della pronuncia della Corte di Cassazione si rimanda al testo integrale della sentenza inserita qui sotto.

Scarica la sentenza di riferimento:

Tribunale di Gorizia – Sezione Lavoro – Sentenza n. 234 del 31 maggio 2023 – Caduta del lavoratore a causa dell’utilizzo, a mo’ di scala, di una lama malamente fissata al supporto.

Fonti: Puntosicuro.it Olympus.uniurb.it, Rolando Dubini (penalista Foro di Milano, cassazionista)