Le applicazioni giurisprudenziali dell’obbligo datoriale di valutare tutti i rischi cui sono esposti i lavoratori inviati all’esterno dell’azienda (tecnici, autisti etc.) e di erogare loro la formazione conseguente: sentenze di Cassazione.

Come noto, il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi cui possono essere esposti i lavoratori, ivi compresi quelli legati alle attività svolte dagli stessi esternamente all’azienda.

Per la mia esperienza, questo aspetto è spesso di non semplice – e, di conseguenza, di non esaustiva – valutazione all’interno dei DVR, dal momento che tali documenti risentono frequentemente di una visione “endoaziendale” del rischio, ovvero maggiormente focalizzata sui rischi presenti all’interno dell’organizzazione; ciò con evidenti ricadute negative sotto il profilo delle tutele dei lavoratori inviati ad operare in esterno e delle responsabilità penali dei soggetti tenuti a tali tutele in caso di infortunio.

Nella giurisprudenza di legittimità vi sono interessanti applicazioni su questo tema, che meritano a mio parere di essere esaminate per il loro specifico interesse.

Propongo qui dunque l’analisi di due sentenze di Cassazione Penale degli ultimi anni (entrambe del 2022 e quindi relativamente recenti), selezionate in quanto aventi ad oggetto due tra le mansioni più rappresentative di tale fenomeno, ovvero i tecnici inviati in esterno per attività di assistenza e manutenzione presso i clienti e, a seguire, gli autisti.

Ritengo significativo il fatto che, in ambo i casi, ai datori di lavoro sia stata contestata, oltre all’omessa valutazione dei rischi dei lavoratori operanti in esterno, anche la mancata formazione degli stessi sui rischi specifici, laddove – in termini generali – la formazione deve essere pianificata ed erogata sulla base anzitutto dei rischi tenuti in considerazione nel documento di valutazione dei rischi.

Come a dire: i vizi all’origine presenti nel DVR si riverberano inesorabilmente – e hanno ricadute dirette – sulle principali misure di tutela, quali ad esempio la formazione e l’informazione nonché, come vedremo nella prima delle due sentenze in commento, la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (e così via).

Partiamo da Cassazione Penale, Sez.IV, 2 maggio 2022 n.16816, con cui la Corte ha “dichiarato M.M., nella qualità di datore di lavoro, socio e amministratore della società “M.C. snc, responsabile del reato di cui all’art.590 cod. pen., aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni del dipendente M.A.”

In particolare, era accaduto che “M.A., apprendista tecnico, impegnato in un intervento di assistenza presso l’esercizio commerciale denominato Gelateria del Centro per la sostituzione del motoriduttore di una macchina da caffè di proprietà della M.C. snc e concessa in comodato d’uso, in assenza di attrezzatura adeguata, stava estraendo a mani nude la coclea del motorino sito all’interno del granitore, allorquando la pressione esercitata aveva determinato lo sganciamento improvviso di tale tubo elicoidale, che aveva attinto il tecnico all’occhio destro, provocandogli la frattura del tetto orbitario a destra e la lesione del bulbo oculare con perdita del visus e incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a 40 giorni e indebolimento permanente dell’organo della vista.”

Al datore di lavoro M.M. è stata contestata la “violazione degli artt.2087 cod.civ., 28 commi 1 e 2 lett.a) e 71 comma 1, 36 e 37 D.Lgs.9 aprile 2008 n.81, per aver omesso di prendere in considerazione i rischi derivanti dall’attività di assistenza e manutenzione delle macchine affidate in comodato ai clienti, per aver omesso di provvedere a fornire informazione e formazione specifiche e adeguate al personale addetto alla assistenza e per aver omesso di fornire a detto personale una attrezzatura adeguata alle mansioni da svolgere e dispositivi di protezione individuale idonei ed adeguati per gli interventi di assistenza tecnica.”

La Cassazione ha rigettato il ricorso di M.M., confermandone la condanna.

Risultava infatti accertato – emergendo anche dalle testimonianze – il fatto “che il datore di lavoro non avesse effettuato la valutazione del rischio specifico cui era incorso il lavoratore nello svolgimento delle operazioni di manutenzione della macchina” “che nel DVR in atti non era contenuta la valutazione dei rischi per le operazioni da svolgersi non già in azienda, bensì presso il committente e quindi in spazi non adeguati e non dotati dei necessari presidi”.

Nello specifico, “ad esempio, come riferito dal teste M.A. in sede di rinnovazione, in loco era quasi del tutto assente l’acqua calda che avrebbe agevolato lo scioglimento delle incrostazioni.”

Ancora, era emerso nel giudizio d’appello che “che il datore di lavoro avesse omesso di apprestare nei confronti del dipendente adeguata informazione e formazione.”

La Corte d’Appello “sotto tale profilo ha rilevato che M.A. il giorno dell’infortunio per la prima volta si era imbattuto nella difficoltà di estrarre la coclea a causa delle incrostazioni che si erano formate e che, come riferito dal teste S., dipendente della stessa ditta, si trattava di una evenienza rara (alla domanda se tale accadimento fosse o meno frequente, aveva replicato in primo grado “cinque volte su mille” ed in grado di appello “una volta su dieci”).”

Un altro teste (T.), “a proposito dei corsi frequentati, aveva riferito che non si era parlato di sistemi di sicurezza, ma solo di rischi “elettrici” e che in ogni caso in detti corsi non si erano affrontati i problemi che potevano insorgere nella manutenzione di macchinari datati e recanti incrostazioni.”

Il lavoratore M.A., vittima dell’infortunio, “inoltre, non era stato affiancato dal tutore come prescritto dalla normativa sull’apprendistato e il datore di lavoro non aveva lui stesso frequentato il corso da RSPP che lo avrebbe posto nelle condizioni di poter adeguatamente formare i dipendenti.”

I Giudici d’appello, poi, hanno “anche motivato in merito alla mancata fornitura della attrezzatura idonea e soprattutto di adeguati dispositivi di protezione individuale, quali gli occhiali protettivi.”

In disaccordo con la motivazione del Tribunale, “secondo il quale detti occhiali erano volti a prevenire il rischio di impatto rispetto alla proiezione di schegge e viti e quindi rispetto ad un rischio assente nell’attività alla quale era impegnato M.A.”, i Giudici della Corte d’Appello “hanno puntualizzato come fosse stato lo stesso tecnico dello Spresal a concludere che se M.A. avesse indossato gli occhiali protettivi l’impatto dell’asta sugli occhi avrebbe avuto un diverso effetto («… per proteggere degli occhiali in plastica per la protezione degli occhi, visto che comunque veniva smontato il motore magari poteva essere anche soltanto una vite una molla che poteva scattare e quindi si poteva prevenire.. sicuramente forse avrebbe attenuato l’impatto ecco» pag.19 trascr. udienza del 13.4.2021)”.

Ancora, è stata ritenuta dai Giudici “significativa la circostanza riferita da G.M.M., padre dell’imputato e collaboratore in azienda, per cui le modalità di manutenzione, in loco o in azienda, venivano concordate direttamente fra il responsabile dell’azienda e il cliente: nel caso in esame M.A. non aveva neppure portato con sé una macchina di ricambio, onde l’opzione della riparazione in azienda non sarebbe stata praticabile concretamente ed in ogni caso il fatto che M.A. non si fosse consultato con il datore di lavoro sul da farsi era sintomatico delle carenze sul piano della sua formazione ed informazione.”

Infine, la Cassazione ha applicato l’orientamento giurisprudenziale che prevede l’“irrilevanza, al fine della interruzione del nesso causale tra la condotta e l’evento, del comportamento del lavoratore, a meno che lo stesso non abbia carattere di eccezionalità, abnormità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive ricevute”.

In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto “che la procedura seguita dall’infortunato, lungi dall’essere abnorme e come tale imprevedibile da parte del datore di lavoro, si inseriva al contrario nel segmento dell’attività che gli era stata demandata ed in ogni caso non gli era stata efficacemente preclusa: l’eventuale comportamento negligente del lavoratore in ogni caso […] era da ricondurre alla insufficienza delle cautele apprestate dal titolare della posizione di garanzia.”

In conclusione, secondo la Cassazione, è sussistente il “profilo di colpa relativo alla mancata valutazione del rischio per le operazioni da effettuarsi in luoghi diversi rispetto alla azienda: il DVR trascurava del tutto tale aspetto che non era secondario, come dimostrato dal fatto che presso l’esercizio commerciale in cui si trovava la macchina del caffè non era presente l’acqua calda con cui avrebbero dovuto essere sciolte le incrostazioni e come dimostrato dal fatto che non fosse stato chiarito a sufficienza fra gli operatori quando sarebbe stato necessario effettuare la riparazione direttamente in azienda”.

Ancora, risulta dimostrato il “profilo di colpa relativo alla formazione ed informazione del lavoratore dipendente M.A., affidata ad una esperienza pratica e non già come si sarebbe dovuto alla organizzazione di corsi nei quali fossero state spiegate le modalità di riparazione e soprattutto le procedure di sicurezza da adottare.”

Su questo aspetto, “il Tecnico Spresal DM. aveva rilevato carenze sotto il profilo della informazione e testi M.T. e M.A. avevano chiarito che nelle tre giornate di lezione che la parte civile aveva frequentato non era stato adeguatamente affrontato il tema della sicurezza e soprattutto non era stato spiegato con quali modalità intervenire su macchine usate che avrebbero potuto presentare inconvenienti quale quello che si era poi verificato nel caso in esame.”

Dunque, “a fronte delle dichiarazioni di detti testi, il fatto che su sollecitazione della difesa il teste A., alla domanda se avessero spiegato loro di non utilizzare direttamente il corpo per intervenire sulle macchine, avesse risposto con un laconico “si si”, pare elemento non in grado di scalfire il quadro probatorio delineato nella sentenza impugnata”.

Infine, sussiste – a parere della Suprema Corte – anche il “profilo di colpa relativo alla mancata messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale ed in particolare degli occhiali di plastica che, come chiarito dal tecnico Spresal, nel caso in esame avrebbero evitato che l’asta impattasse direttamente contro l’occhio: sotto tale ultimo profilo la distinzione, operata dal ricorrente, fra il rischio, per l’operatore, di essere attinto da viti o molle, ed il rischio di essere attinto da altre parti della macchina, quali l’asta non pare, essa sì, logica.”

Passiamo ora ad esaminare Cassazione Penale, Sez.IV, 7 aprile 2022 n.13198, con cui la Corte ha confermato la condanna di C.G.L., quale datore di lavoro della R. Trasporti di R.G. & C. s.n.c., per aver causato “al dipendente T.I.P. lesioni personali consistite in trauma cranio facciale, fratture delle ossa craniche e del massiccio facciale, frattura composta del capitello radiale”.

Era accaduto, in particolare, che “il T.I.P. nelle operazioni di fissaggio di bobine di carta già caricate su un autoarticolato, in seguito all’improvvisa rottura di una cinghia caduta a terra da un’altezza di circa m.2,80” subiva tali lesioni.

Al datore di lavoro C.G.L. veniva contestata la violazione dell’art.28 c.2 lett.a) del D.Lgs.81/08, “in quanto nel Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) Aziendale, il datore di lavoro non ha valutato, i rischi a cui sono esposti i lavoratori autisti nelle operazioni di legatura delle bobine di carta condotte sul pianale dei camion e stivate ad una altezza da terra di circa 2,80 metri, né tantomeno i rischi a cui sono esposti gli stessi durante l’utilizzo delle cinghie e/o dei sistemi di ancoraggio dei carichi al pianale degli stessi, ed in cui è rimasto involto T.I.P. nel momento in cui si è verificato infortunio”.

In aggiunta a ciò, a tale soggetto veniva addebitata la violazione dell’art.71 c.4 del D.Lgs.81/08, “in quanto il datore di lavoro non si è assicurato che i lavoratori (autisti) utilizzassero le cinghie di fissaggio […] in conformità alle istruzioni di uso riportate nel manuale a corredo delle stesse ovvero adatte solo per effettuare legature del carico al cassone il camion (fissaggio in basso e in diagonale) e non idonee invece per essere utilizzate per la semplice legatura di oggetti tra di loro”.

Andando ad approfondire ulteriormente la dinamica dell’evento, l’infortunio, come già anticipato, “si verificava ai danni di un autista dipendente dell’impresa suindicata presso la cartiera P., dove egli si era recato, per caricare sul camion dei rotoli di carta. Sul cassone del camion erano state caricate due file di rotoli, ciascuno dei quali alto cm.132.”

La sentenza specifica che “l’altezza della centina del cassone consentiva di impilare due file, una sovrapposta all’altra, ma la seconda fila non risultava ancorata al cassone; occorreva, quindi, fissare i rotoli, per evitare il loro spostamento a causa del movimento del camion.”

Dunque, “per far ciò l’autista impiegava delle cinghie dotate di ganci particolari (a ‘sponda’ e ad ‘uncino’), che non potevano essere unite tra loro in modo efficace e bloccante. Cinghie di quel tipo avrebbero dovuto essere utilizzate per effettuare una fasciatura ‘basso­alto’ intorno al materiale: invece l’operazione di fasciatura che il lavoratore stava realizzando prevedeva la legatura delle bobine tra loro, a gruppi di quattro, ‘abbracciandole a ciambella’, in modo orizzontale.”

In occasione dei loro accertamenti, “gli ispettori della ASL avevano accertato che l’infortunio si era verificato durante questa operazione di legatura, che non poteva essere effettuata stando a terra, perché il lavoratore doveva necessariamente arrivare al secondo livello delle bobine. Il T.I.P. dichiarava che in questa fase la cinghia si era sganciata o strappata ed era caduto a terra da un’altezza di m.2,8 circa (largamente superiore a quella massima prevista nel corso delle fasi di carico).”

A fronte di tutto ciò, “il DVR dell’impresa non prevedeva tale tipologia di rischio: misure più precise erano predisposte soltanto dopo l’infortunio al T.I.P.”

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del datore di lavoro C.G.L., in quanto risultava accertato che “il DVR dell’impresa R. non conteneva indicazioni specifiche in merito all’operazione di carico delle bobine sul camion, ma si limitava a prescrivere di non effettuare operazioni a quote superiori a 2 metri e di verificare l’eventuale scivolosità del pianale; ha chiarito altresì che il DVR non considerava l’evidente difficoltà di compiere un’operazione quale quella descritta dai testimoni rimanendo a terra, considerato anche lo spazio ristretto esistente tra la sommità delle bobine e la copertura del camion.”

A parere della Suprema Corte, “risulta, quindi, sostanzialmente incontestato che la C.G.L. non aveva effettuato nessuna valutazione del rischio specifico sul DVR; di tal che la carente formazione del personale sul modo di fronteggiare il rischio derivante dalle operazioni di sistemazione delle bobine sulle casse del camion assume rilievo ai fini della sua responsabilità, atteso che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in relazione a rischi non specificamente contemplati dal documento di valutazione dei rischi, così sopperendo all’omessa previsione anticipata (Sez.4, n.4075 del 13/01/2021, Paulicelli, Rv.280389).”

Del resto, “come dichiarato dall’isp. D., dopo l’infortunio e l’intervento della ASL, la valutazione dei rischi era stata rielaborata, aggiornando le procedure proprio con riferimento all’operazione di “legatura del carico al pianale mediante cinghie” nonché la formazione-informazione delle maestranze mediante la previsione di un modello per la verifica del rispetto delle procedure stesse.”

In conclusione, “la Corte di appello, pertanto, ha legittimamente tratto da tale aggiornamento un’ulteriore conferma delle riscontrate lacune del DVR; ha poi tratto un ulteriore elemento a sostegno della tesi accusatoria dalla circostanza che, contrariamente a quanto indicato dal ricorrente, le procedure aziendali erano state effettivamente modificate e sussisteva un rapporto di causalità tra l’omessa previsione del rischio e l’infortunio stesso, in quanto la tempestiva individuazione di quello specifico rischio avrebbe consentito di approntare misure specifiche, tali da non costringere il lavoratore a salire in quota senza nessuna sicurezza, al fine di bloccare le bobine nelle medesime posizioni nelle quali erano state avvinte dai magazzinieri.”

Infine, la Cassazione ha considerato infondata anche la censura del datore di lavoro ricorrente in ordine al presunto “comportamento asseritamente abnorme ed esorbitante del dipendente”, dal momento che “il lavoratore stava espletando un’attività di collocazione di alcune bobine sul camion in base alle modalità in uso nell’azienda, sia pur senza adottare le dovute cautele, per cui tale condotta non poteva essere da sola idonea ad interrompere il nesso causale con l’evento verificatosi.”

Corte di Cassazione Penale, Sez.IV – Sentenza n. 13198 del 7 aprile 2022 – Infortunio durante le operazioni di fissaggio di bobine di carta caricate su un autoarticolato a seguito dell’improvvisa rottura di una cinghia. Lacune del DVR

Corte di Cassazione Penale, Sez.IV – Sentenza n.16816 del 2 maggio 2022 – Apprendista tecnico colpito all’occhio durante i lavori di assistenza ad una macchina del caffè. Mancata valutazione del rischio per le operazioni da effettuarsi in luoghi diversi rispetto all’azienda

Fonti: Puntosicuro.it, Olympus.uniurb.it, Anna Guardavilla (Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro)