Le novità del DL 48/2023, il Capo II le modifiche al D.Lgs. 81/2008. La formazione dei lavoratori, le verifiche periodiche, gli obblighi dei noleggiatori, la formazione per le attrezzature, l’attività ispettiva e l’alternanza scuola lavoro.

Come ricordato in vari articoli del nostro giornale, il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 DL Lavoro) contiene un Capo II che riporta “Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi”.

Ne abbiamo parlato, ad esempio, nell’articolo “ Il futuro decreto-legge lavoro e le possibili modifiche al D.Lgs. 81/2008” e abbiamo successivamente iniziato a pubblicare la prima parte di un contributo dell’avvocato Rolando Dubini  che riprende e approfondisce alcune novità  e modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Se in questa prima parte abbiamo accennato a cosa cambia per medico competente e lavoratori autonomi, nella seconda parte, che pubblichiamo oggi, l’avvocato Dubini affronta le modifiche relative alla formazione dei lavoratori, alle verifiche periodiche, agli obblighi dei noleggiatori e alla formazione del datore che fa uso di attrezzature. E il suo contributo presenta anche altri articoli connessi alla condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva (articolo 15), all’attività di vigilanza in vari territori (articolo 16) e ai fondi e altre novità relative all’alternanza scuola lavoro e alle tutele per gli studenti (articolo 17 – articolo 18).

Lasciandovi alla lettura della seconda parte del contributo dell’avvocato Dubini, ricordiamo che le modifiche al D.Lgs. 81/2008 sono contenute nell’articolo 14 del DL 48/2023.

Il link alla prima parte del contributo dell’avvocato Rolando Dubini.

Il primo maggio 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge del governo in materia di lavoro che modifica il Testo Unico di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) – seconda parte

Il Decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 in materia di lavoro, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 103 del 4 maggio 2023 ed entrato in vigore il 5 maggio 2023, all’articolo 14 integra in modo significativo alcuni articoli del c.d. Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro, il D.Lgs. n. 81/2008.

Riportiamo qui di seguito gli articoli modificati, con il commento desunto dalla Relazione governativa che accompagna il decreto, e con un ulteriore approfondimento.

Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro 

Articolo 72 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Articolo 73 – Formazione per l’uso delle attrezzature

Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva

Attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano

Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione

Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Commento

Relazione governativa: La lettera d) prevede di aggiungere all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b), la lettera b-bis), volta a garantire il monitoraggio sull’applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento dell’attività formativa, nonché sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. Tale previsione nasce anche dalla necessità di contrastare possibili condotte, non conformi alla legge, da parte di qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri“.

Approfondimento

Produrre attestati falsi per corsi di formazione obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro non è solo un malcostume purtroppo non raro in Italia, ma costituisce anche una o più violazioni del codice penale e del diritto contrattuale dei lavoratori a ricevere dal datore di lavoro una formazione in materia di sicurezza efficace ed obbligatoria.

In sostanza la nuova norma di legge prevede che nel (nuovo) accordo Stato Regioni sulla formazione sia ben definita la modalità di monitoraggio e controllo sugli “spacciatori e utilizzatori finali” di falsi attestati di formazione. Superfluo aggiungere che l’individuazione di questi comportamenti truffaldini comporterà, tra le altre cose, anche la denuncia all’autorità giudiziaria da parte degli UPG di Asl/ATS e INL per tutte le fattispecie penali in materia di reato di falso, reati associativi, reati tentati ecc. previsti dalle norme vigenti.

La Cassazione Penale, Sez. VII, con sentenza n.16715 del 17 aprile 2019, dove al datore di lavoro di una ditta edile, a seguito di una richiesta di documentazione da parte dell’autorità competente nell’ambito di accertamenti per un infortunio sul lavoro occorso ad un operaio, è stato contestato il reato di falso in atto pubblico relativamente alla formazione specifica dell’infortunato in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel giudizio di merito il Tribunale di Genova ha accertato che il personale presente in cantiere non aveva ricevuto la formazione specifica, adeguata e sufficiente, prevista dal D. Lgs. 81/08 per lo svolgimento dell’attività certamente pericolosa posta in essere, ovvero la formazione relativa all’utilizzo di specifico apparecchio di sollevamento e alle modalità corrette di configurazione dell’imbracatura che avrebbero potuto evitare l’infortunio. Difatti il Piano Operativo di Sicurezza (POS) del cantiere non richiamava alcuna documentazione in merito a detta formazione, né tanto meno era stata consegnata una copia al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), che solo in un momento successivo ha fatto pervenire all’organo di vigilanza la documentazione inviatagli dalla ditta esecutrice, da cui risultava che i due lavoratori impiegati in quel cantiere non avevano partecipato ad alcuno degli eventi formativi documentati.

Inoltre, dulcis in fundo, la società ha fornito, solo successivamente e a richiesta delle autorità competenti, un falso attestato di formazione relativamente al lavoratore che stava utilizzando la gru per la movimentazione del pozzetto, e che ha cagionato l’infortunio.

La falsità di tale attestato è poi stata dimostrata dagli accertamenti eseguiti presso la società che effettuava i corsi di formazione, risultando che il numero progressivo indicato nell’attestato riguardava un altro lavoratore ed un diverso corso di formazione.

La Corte di Cassazione ha ritenuto poi la produzione di un documento falso all’organo di vigilanza come ostativa al riconoscimento delle attenuanti all’imputato, in quanto denota un negativo giudizio sulla personalità dello stesso.

Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

Comma abrogato e così sostituito:

12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.

Commento

Relazione governativa: “La lettera e) sostituisce il comma 12 dell’articolo 72 estendendo ai privati la titolarità della funzione della “verifica periodica successiva” sulle attrezzature di lavoro, prevedendo che i soggetti privati abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico rispondano agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte. Inoltre, poiché la competenza non è più esclusiva delle ASL e dell’ISPESL (ora INAIL), è necessaria la nuova formulazione volta a coordinare il testo del comma 12 con quanto previsto al comma 11 del medesimo articolo 71“.

Approfondimento

Altra novità di buon senso che regolamenta la verifica periodica successiva riconoscendo la diretta titolarità del potere di effettuare queste verifiche periodiche a soggetti privati abilitati, vista la difficoltà, evidente da molto tempo, di Asl e Inail a svolgere tale compito delicato e cruciale per la sicurezza dei lavoratori.

Il comma 12 dell’art. 71 del Testo Unico di Sicurezza prevedeva per l’effettuazione delle verifiche sulle attrezzature di cui al comma 11, le ASL e l’INAIL che potevano avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistavano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

Il comma 13 dell’art. 71 ha rimesso ad un successivo, apposito decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l’indicazione dei criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati (nonché le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII): si tratta del  D.M. 11 aprile 2011.

La novità è che ora i soggetti privati sono abilitati ope legis, direttamente e senza alcun riferimento ad ASL e INAIL.

Sono “incaricati di un pubblico servizio”, ai sensi dell’art. 358 del codice penale coloro i quali, pur agendo nell’ambito di un’attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni di ordine, né prestino opera meramente materiale.

Il pubblico servizio è dunque attività di carattere intellettivo, caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorietà o complementarità (Cass. Sez. Un. 11.7.1992, n. 7958). Agli incaricati di un pubblico servizio il nostro ordinamento riserva una particolare tutela giuridica, ad esempio in relazione ai comportamenti che, se posti in essere nei loro confronti (o nei confronti di un pubblico ufficiale), assumono un’autonoma rilevanza penale, come i reati di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale di cui all’articolo 336 c.p. e di resistenza a un pubblico ufficiale di cui all’articolo 337 c.p.

Articolo 72 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. [Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista].

Periodo abrogato e sostituito come segue:

Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all’utilizzo.

Sanzioni Amministrative

Sanzioni per il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso

• Art. 72: sanzione amministrativa pecuniaria da 921,38 a 3.316,96 euro [art. 87, c. 7]

Commento

Relazione: “La lettera f) riguarda la sostituzione del secondo periodo dell’articolo 72, comma 2, al fine di rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di ridurre gli infortuni, con lo scopo di fornire maggior chiarezza da un lato agli operatori nel settore del noleggio e dall’altro agli organi di vigilanza nell’esercizio del loro ruolo di garanzia, eliminando quelle incertezze interpretative dovute all’attuale formulazione della norma” .

Approfondimento

Altra novità significativa che mira a rafforzare l’ obbligo del noleggiatore di fornire attrezzature esclusivamente a soggetti che, in modo documentato per iscritto, dimostrino di essere in grado di affidarle a operatori muniti dei necessari titoli abilitativi, formativi e addestrativi, necessari (tipo “patentino”, ma non solo).

Detta dichiarazione autocertificativa deve essere redatta dal soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o dal datore di lavoro dei lavoratori che useranno le attrezzature noleggiate o concesse in uso, deve contenere l’indicazione dei lavoratori incaricati dell’uso dell’attrezzatura, deve indicare che essi sono stati formati in conformità con quanto prescritto dalle norme vigenti e, se attrezzature di lavoro di cui all’Accordo per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell’art 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012), che siano in possesso di tale specifica abilitazione.

Articolo 73 – Formazione per l’uso delle attrezzature

Articolo 73 – Informazione, formazione e addestramento

Viene introdotto un nuovo comma.

4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro

CAPO IV – SANZIONI

Articolo 87 – Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

2. Il datore [di lavoro] e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione:

c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis;

Commento

Relazione governativa: “Le lettere g) ed h) sono riferite agli articoli 73 e 87 del decreto legislativo n. 81 del 2008: la prima è volta a superare un vuoto normativo che non prevede alcun obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di proprie attrezzature di lavoro per attività professionali; la seconda risulta conseguenziale, al fine di prevedere una sanzione“.

Approfondimento

Finalmente viene normato in modo chiaro e diretto l’obbligo inderogabile del datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature di lavoro di provvedere in autonomia, ma comunque obbligatoriamente, al proprio addestramento e alla propria formazione all’uso sicuro di tali attrezzature.

Qualora non provveda a questi adempimenti nei confronti di sé medesimo incorrerà in una sanzione penale che, ai sensi di legge, include l’arresto o l’ammenda.

Si apre così un nuovo universo inesplorato di violazioni punibili che consentirà agli organi di vigilanza di ASL-ATS e INL una più incisiva azione di contrasto alla illegalità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In realtà l’articolo 69 del D.Lgs. n. 81/2008 citava anche il datore di lavoro tra i soggetti (operatori) che utilizzano attrezzature e, come tale, esposto ai rischi correlati, ma la nuova norma di legge chiarisce in modo indiscutibile l’obbligo formativo penalmente sanzionato del datore di lavoro che usa attrezzature di lavoro:

“Articolo 69 – Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per:

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

c) zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;

d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;

e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso”.

Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva

L’articolo 15 del Decreto Legge n. 48/2023 dispone quanto segue:

1.”Al fine di orientare l’azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonchè di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all’evasione od omissione contributiva.

2. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso gli atti amministrativi generali ai sensi dell’articolo 2-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Alle attività previste dai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Commento/Approfondimento

La nuova disposizione mira a rafforzare l’attività di intelligence degli organi di vigilanza al fine di poter orientare nel modo più efficace l’attività di vigilanza, ovvero andare a colpo sicuro.

Vale la pena sottolineare che le recenti notizie di stampa sul 70% di aziende del settore turistico irregolari, forniscono una informazione suggestiva, ma generica e sostanzialmente infondata. Difatti le ispezioni, nel caso specifico INL, avvengono in modo orientato su un campione selezionato di aziende che, a seguito di analisi di banche dati, risultano ad alto rischio di irregolarità. Ma non è un campione rappresentativo di tutte le aziende del settore. E’ un campione scelto di aziende ipoteticamente irregolari con alta probabilità.

Attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano

L’articolo 16 del Decreto Legge prevede quanto segue:

1. Al fine di potenziare le attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell’ambito del personale già in servizio, individua un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato che, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall’INPS e dall’INAIL, è impiegato sul territorio della Regione siciliana nonchè delle Province autonome di Trento e di Bolzano”.

Commento/Approfondimento

La norma mira a potenziare l’attività ispettiva negli enti indicati. Ma il tema di fondo resta quello di nuove assunzioni anche in questi enti che operano in modo autonomo.

Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento – PCTO

L’articolo 17 interviene su un tema che ha destato rilevante allarme sociale in relazione a ripetuti infortuni mortali o gravi di studenti impegnati nei luoghi di lavoro:

1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative, è istituito, presso il Ministero del lavoro delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2024.

2. I requisiti e le modalità per l’accesso al Fondo di cui al comma 1, nonchè la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l’assegno una tantum corrisposto dall’INAIL per gli assicurati, ai sensi dell’articolo 85, terzo comma , del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti:

«784-bis. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell’offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano, nell’ambito dell’organico dell’autonomia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il docente coordinatore di progettazione.

784-ter. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito sono individuate le modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

784-quater. Le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. L’integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all’istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.».

5. All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 41, lettera b), dopo le parole: «percorsi di alternanza» sono aggiunte le seguenti: «, alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell’impresa, nonchè all’esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e l’eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei predetti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento»»;

b) dopo il comma 41, è aggiunto il seguente:

«41-bis. Il registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell’alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell’istruzione e del merito, ridenominata «Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento», assicurano l’interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.»

Commento/Approfondimento

Il fondo istituito per i familiari degli studenti vittime del lavoro è una misura doverosa, ma le somme stanziate sembrano davvero modeste.

Interessante la nuova disposizione sulla valutazione dei rischi per i datori di lavoro che utilizzano studenti con le modalità dell’ alternanza scuola lavoro.

Estensione sperimentale della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore

L’art. 18 del D.L. n. 48/2023 dispone l’estensione sperimentale della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (al fine di valutarne l’impatto) nei termini che seguono:

1. Allo scopo di valutare l’impatto dell’estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024, l’obbligo di assicurazione di cui all’articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

2. Ai fini dell’applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell’assicurazione, se non già previsti dall’articolo 4, comma 1, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, le seguenti categorie:

a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);

b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;

c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;

d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;

e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;

f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;

g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17,3 milioni di euro per l’anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l’anno 2024, e 5 milioni di euro anni a decorrere dall’anno 2025 si provvede ai sensi dell’articolo 44.

4. Le risorse di cui al comma 3 relative ai rimborsi da corrispondere all’INAIL, non utilizzate alla chiusura dell’esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo fino alla rendicontazione dell’effettiva spesa”.

Commento/Approfondimento

La sperimentazione sulla assicurazione obbligatoria mette in evidenza le mansioni a più elevato rischio lavorativo, la qual cosa dovrebbe indurre i datori di lavoro attenti, tramite i loro RSPP e consulenti, a dare particolare attenzione alla valutazione dei rischi lavorativi di questi soggetti.

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 – Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

Conti Puntosicuro.it, Gazzettaufficiale.it, Avv. Rolando Dubini (penalista Foro di Milano, cassazionista)