
Approvato il 19 dicembre 2025 in Regione Lombardia un progetto di legge contenente disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Soggetti formatori e piattaforma regionale.
Ormai ci dovremmo rassegnare, in quanto la formazione della salute e sicurezza sul lavoro sarà sempre più differente e diversa da Regione a Regione. E viene detto chiaramente, nell’ Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, che “resta ferma la facoltà per le Regioni e Provincie autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’attuazione del presente accordo non può comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma”.
Ma non è tutto, in quanto, per avere l’approvazione di tutte le Regioni, l’Accordo “in considerazione delle sue specificità territoriali e linguistiche e del particolare tessuto economico-sociale, la Provincia autonoma di Bolzano, può prevedere in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento”.
Per cui ci aspettiamo, in quella zona, che la formazione possa essere differente da quella prevista per il resto del paese. E per quanto riguarda i corsi sulle attrezzature la Provincia può “derogare al rapporto docente/discente nell’erogazione della formazione”. Non solo, quindi, per lo svolgimento dei corsi in presenza ma “anche da remoto”.
Merito alla Provincia di Bolzano che ha mantenuto saldi alcuni principi che, guarda caso, se fossero stati accolti, sarebbero stati utili a tutte le regioni.
Dovrà essere fatta una attenta analisi sulle proposte della Provincia di Bolzano, soprattutto sui corsi relativi alle attrezzature, che si svincolano dall’Accordo che ha riproposto, tale e quale, quanto era stato già definito in precedenti Accordi senza nessun approfondimento e revisione di un sistema solo formale che ha poco a che vedere con la realtà della formazione per le attrezzature di lavoro.
La Regione Lombardia, al pari di altre Regioni, con una delibera di giunta del giugno 2025, ha recepito l’Accordo individuando una serie di modifiche che trovano conferma in una successiva Legge Regionale.
Un passo di qualità a livello normativo. Mentre per il recepimento degli Accordi ogni regione è pervenuta con delibere di giunta, determine assessorili o dirigenziali, la Regione Lombardia ha cambiato passo promulgando una Legge.
La nuova Legge regionale
Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato, il 19 dicembre scorso (ancora da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – BURL), la legge (ex progetto di legge – pdl n. 132) “Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. Una legge emanata al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in un’ottica di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali che reca, nel rispetto della normativa statale di riferimento, disposizioni relative ai corsi di formazione o di aggiornamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
La legge considera fondamentale il protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sottoscritto in data 1° luglio 2025 dal Presidente della Regione, dall’Assessore al Welfare, dall’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, dalle parti sociali e datoriali e da INAIL Lombardia che propone, tra le finalità per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che venga realizzato un sistema di tracciamento dei percorsi di formazione e di aggiornamento dei lavoratori, preposti e dirigenti.
Il legislatore lombardo traduce, pertanto, la volontà espressa dalle parti in norme più rigorose rispetto a quelle statali di riferimento sul versante dell’effettiva verifica dell’erogazione di attività formative consone allo svolgimento delle prestazioni lavorative.
In tal modo è stata esercitata la facoltà riconosciuta alle Regioni dal sopracitato Accordo Stato-Regioni di “introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza lavoro.”
I soggetti formatori
L’oggetto della Legge riguarda i soggetti formatori che, giustamente, viene considerato il punto di partenza di tutto il processo formativo.
Della problematica dei soggetti formatori, che devono essere definiti con serietà e chiarezza, tutti gli Accordi Stato Regioni sono stati opachi ed ondivaghi. Nell’ ultimo Accordo si rimanda ad un successivo atto che definisca i requisiti minimi al fine di istituire un apposito repertorio o elenco nazionale.
In attesa, e nella speranza, la Regione Lombardia, come si dice, ha tagliato la testa al toro!
La Legge della Lombardia istituisce l’elenco regionale dei soggetti formatori.
La Legge riconosce a pieno titolo che i soggetti formatori siano quelli previsti dall’Accordo e l’elenco regionale è suddiviso nelle tipologie/sezioni già previste:
- sezione I comprendente i soggetti formatori istituzionali;
- sezione II comprendente i soggetti formatori accreditati;
- sezione III comprendente altri soggetti formatori.
Ai soggetti formatori istituzionali, della sezione a), sono stati aggiunti le ASTT (Aziende socio sanitarie territoriali), l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), le Fondazioni ospedaliere di diritto pubblico e l’ente di formazione della Regione POLIS.
Questi soggetti saranno iscritti di diritto nell’elenco regionale.
I soggetti formatori accreditati, sezione b), e gli altri soggetti formatori, sezione b), si devono iscrivere direttamene nell’elenco regionale e sono esclusi i fondi interprofessionali.
Ai soggetti formatori accreditati e ai soggetti formatori “altri” sono invece richiesti requisiti ulteriori rispetto a quelli già richiesti in base alla normativa vigente, compresi i seguenti decreti ministeriali:
- decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”;
- decreto interministeriale 22 gennaio 2019 recante “Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”.
Quanto al requisito dell’esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro richiesto ai soggetti formatori accreditati, è stata operata la scelta di estenderlo a tutti i percorsi formativi, al fine di uniformare lo standard ed innalzare la qualità della formazione.
A valere per tutti i soggetti formatori è precisato che l’iscrizione nell’elenco ha valore abilitante nel senso che costituisce condizione necessaria per l’erogazione dei corsi di formazione o di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel territorio regionale.
Con successiva Delibera della Giunta regionale verranno definite le modalità d’iscrizione nell’elenco regionale, nonché le modalità di tenuta e aggiornamento dell’elenco stesso e le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti formatori.
La piattaforma regionale
La Regione Lombardia, per le finalità istituzionali relative alle funzioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione e di aggiornamento, realizza presso la struttura regionale competente in materia di sanità un’apposita piattaforma informatica nella quale sono riportate le informazioni relative ai medesimi corsi.
Tutti i soggetti, istituzionali, accreditati e delle associazioni dovranno inserire nella piattaforma informatica della Regione:
- la comunicazione di avvio di ciascun corso di formazione o di aggiornamento,
- l’elenco degli allievi,
- il calendario e la data di svolgimento dei corsi.
Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascun corso di formazione o di aggiornamento gli stessi soggetti ne danno comunicazione tramite la medesima piattaforma.
I datori di lavoro che erogano direttamente corsi di formazione o di aggiornamento per i propri lavoratori, preposti e dirigenti devono inserire nella piattaforma informatica tutte le informazioni e dei dati di cui sopra.
Il controllo viene effettuato dalle ASL che hanno accesso alle informazioni disponibili su tale piattaforma ai fini della programmazione e dello svolgimento delle attività di vigilanza e controllo. Analoga facoltà d’accesso è riconosciuta, previa intesa, all’ispettorato nazionale del lavoro.
La Legge prevede anche le sanzioni
In mancanza dell’iscrizione nell’elenco regionale, per l’erogazione di corsi di formazione o di aggiornamento in tema di salute e sicurezza sul lavoro, è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00 nonché il divieto di iscrizione nel medesimo elenco fino a 12 mesi.
I soggetti formatori e i datori di lavoro che non ottemperano, nei tempi e nei modi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale all’invio delle comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 2 della legge incorrono nella sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00 per ogni corso di formazione o di aggiornamento.
Inoltre, viene applicata la sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione nell’elenco regionale fino a sei mesi.
Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti formatori e i datori di lavoro che rilasciano attestati non generati dalla piattaforma informatica regionale, incorrono nella sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni attestato. Precisando che tali attestati non sono validi. L’iscrizione nell’elenco regionale è revocata in caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere sulla sussistenza di uno o più requisiti richiesti.
Le sanzioni sono irrogate dalle ATS e gli introiti derivanti dall’irrogazione delle sanzioni sono ripartiti tra le medesime ATS.
La finalità
La Regione Lombardia ha emanato la nuova Legge nell’intento di assicurare una sempre maggiore qualità ed efficacia della formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro innalzando gli standard formativi.
Ciò consente anche di migliorare la capacità di vigilanza e controllo sul corretto svolgimento dei corsi in modo da contrastare infortuni sul lavoro e l’insorgenza di malattie professionali e da evitare il rilascio di attestazioni non corrispondenti all’adeguata formazione richiesta.
Nella sostanza si tratta di un provvedimento amministrativo che tende, prima di tutto, a mettere uno stop ed un freno alla pratica della proliferazione degli “attestifici” riconoscendo la validità solo alle attestazioni emesse dalla piattaforma informatica regionale.
Scarica la normativa di riferimento:
Fonti: Regione Lombardia, Puntosicuro.it, Rocco Vitale (Sociologo del lavoro, già docente universitario, fondatore e presidente onorario di Aifos)