Un intervento ad un convegno sulla medicina del lavoro si sofferma su alcune proposte di modifica della normativa e sul tavolo tecnico del Ministero del lavoro. Nomina del medico, visite, sorveglianza, valutazione dei rischi e salute mentale.

I vari cambiamenti intervenuti nella società (ad esempio per l’invecchiamento della popolazione o per il fenomeno immigratorio) e nel mondo del lavoro (ad esempio per lo sviluppo tecnologico, la frammentazione delle filiere produttive e l’arrivo di nuove forme contrattuali) impattano fortemente sulle condizioni di lavoro e di rischio dei lavoratori.

In questo senso la medicina del lavoro “si sta evolvendo occupandosi anche di basse esposizioni, rischi psicosociali, condizioni disergonomiche e organizzazione del lavoro, ma anche di agenti esterni che impattano sulle condizioni di rischio (es. climatici, violenze, malattie infettive)”.

A ricordarlo è la presentazione di un convegno che si è tenuto a Milano il 29 gennaio 2024 e dal titolo “Le Prospettive del Medico del Lavoro: Salute e Lavoro oltre il Giudizio di Idoneità”. Un convegno che non solo ha affrontato vari temi connessi all’evoluzione della medicina del lavoro ma ha permesso anche di conoscere alcune proposte di modifiche del D.Lgs. 81/2008 in relazione al lavoro del medico competente (MC) e alla sorveglianza sanitaria.

Ci soffermiamo, infatti, sull’intervento “Le proposte di modifica della normativa e il tavolo tecnico del ministero del lavoro”, a cura di Piero Patanè (Presidente di ANMA – Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti), che racconta quanto è stato proposto nel 2023 in alcuni tavoli tecnici istituiti su iniziativa del Ministero del Lavoro, incontri volti a “esaminare proposte di riforma e a incentivare azioni di promozione in materia di sicurezza sul lavoro”. Con il mandato di “proporre delle modifiche del Decreto Legislativo 81 senza stravolgere l’impianto della Legge ma cercando di cambiare alcuni punti. Scegliendo quelli di più facile attuazione”.

Nel presentare l’intervento, l’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

  • Le proposte di modifica: disabilità, nomina del medico e scadenza delle visite
  • Le proposte di modifica: valutazione dei rischi, sorveglianza e medico coordinatore
  • Le proposte di modifica: lavoratori stagionali, salute mentale e primo soccorso

Le proposte di modifica: disabilità, nomina del medico e scadenza delle visite

Nell’intervento si ricorda, innanzitutto, il contesto, segnalando il decreto-legge di maggio 2023 che, in alcuni punti, ha riguardato anche i medici competenti. Tre i cambiamenti:

  • “La valutazione di rischio sui rischi non tabellati ed il coinvolgimento del Medico Competente nella valutazione stessa e la sorveglianza sanitaria
  • La cartella sanitaria del lavoratore del precedente lavoro che il MC deve richiedere
  • La sostituzione del Medico Competente per gravi motivi”.

Si ricorda poi il metodo di lavoro che ha portato alle proposte riportate nell’articolo ricordando anche che si è partiti con tre Società Scientifiche (ANMA, SIML e AIPMEL) per poi arrivare a cinque (CIIP e COSIPS).

Le modifiche proposte hanno riguardato anche l’articolo 1 del D.Lgs. 81/2008, in questo caso una modifica che “intende prendere in considerazione, nel campo delle finalità, oltre alle differenze di genere, di età e di provenienza etnica dei lavoratori anche l’eventuale presenza di disabilità dei lavoratori impiegati in azienda”. 

Riprendiamo l’articolo 1 (Finalità) con le aggiunte inserite (in grassetto):

Articolo 1

Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, (…) attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati e delle lavoratrici e dei lavoratori con disabilità

Le proposte delle Società Scientifiche si soffermano anche sulla nomina del medico competente

La proposta aggiunge “agli obblighi indelegabili del datore di lavoro anche la nomina del medico competente per i compiti previsti dalla legge in quanto la possibilità di delegare a un dirigente delegato (spesso lo stesso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) tale nomina del Medico Competente ha spesso condotto alla marginalizzazione del ruolo del professionista, con maggiore evidenza quando lo stesso svolge la sua attività in qualità di collaboratore di società di servizi per le imprese”. In particolare al comma 1 dell’articolo 17 viene aggiunta la seguente lettera: “c) la nomina del medico competente” ( e conseguentemente va eliminata la lettera a) del successivo articolo 18).

Un’altra proposta riguarda la scadenza delle visite.

Secondo i proponitori è necessario “un inquadramento di fattibilità e di ragionevolezza, evitando di interpretare il giudizio di idoneità come una abilitazione e riportandolo a un follow-up”. E si richiede una “circolare esplicativa da parte del Ministero per chiarire il significato della ‘scadenza’ dal punto di vista sanitario”.

In questo caso all’articolo 18, comma 1, si chiede di modificare la lettera g) come segue: “inviare i lavoratori alla visita medica secondo il programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”.

Le proposte di modifica: valutazione dei rischi, sorveglianza e medico coordinatore

Veniamo alle proposte in merito alla partecipazione alla valutazione del rischio

Si chiede, in questo caso, di eliminare alla fine del comma 1 dell’art. 29 l’inciso: “, nei casi di cui all’articolo 41”. Infatti si indica che il medico competente “deve partecipare alle attività di valutazione del rischio sempre e sin dall’inizio della medesima valutazione”.

Un’altra proposta, che riguarda sorveglianza sanitaria e valutazione dei rischi, “intende inserire una nuova lettera allo scopo di stabilire che la sorveglianza sanitaria può essere eseguita anche per i cosiddetti rischi ‘non normati’, concordemente individuati dal datore di lavoro con la consulenza del RSPP e dal medico competente a valle del processo di valutazione dei rischi”.   

In questo caso si chiede di aggiungere, al comma 1 dell’articolo 41, la seguente lettera a-bis): “a-bis) nei casi in cui ne venga individuata la necessità all’esito della valutazione dei rischi”.

Si parla poi del medico coordinatore

Al comma 6 dell’art. 39, dopo le parole “con funzioni di coordinamento” si chiede di aggiungere la frase: “Il medico competente coordinatore, oltre a svolgere direttamente l’incarico per la propria unità produttiva, assicura il coordinamento dei medici competenti coordinati che svolgono la loro attività nel rispetto di quanto indicato agli artt. 25, 39, 40, 41 del presente decreto, mantenendo la loro autonomia professionale”.

La modifica proposta “si rende necessaria per chiarire la figura e il ruolo del medico competente coordinatore, anche alla luce del recente Interpello 1/2022 Articolo 39 – Svolgimento dell’attività di medico competente … 6. (…). Il medico competente coordinatore, oltre a svolgere direttamente l’incarico per la propria unità produttiva, assicura il coordinamento dei medici competenti coordinati che svolgono la loro attività nel rispetto di quanto indicato agli artt. 25, 39, 40, 41 del presente decreto, mantenendo la loro autonomia professionale”.

Le proposte di modifica: lavoratori stagionali, salute mentale e primo soccorso

Veniamo alle proposte sulle scadenze dei lavoratori stagionali e sui contratti flessibili

Si chiede di aggiungere all’articolo 41 il seguente comma 2-ter: “2-ter. Nei casi di lavoratori stagionali o di lavoratori con contratti di lavoro temporaneo o flessibile, gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione dell’ASL, e successive visite mediche periodiche da effettuarsi dal medico competente, con periodicità di solito annuale. Dette visite preventive e periodiche consentono al lavoratore idoneo di prestare, senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari, la mansione specifica con identico profilo di rischio anche presso diverse imprese, fino alla data di scadenza del giudizio di idoneità.”

La proposta – ricorda il relatore – “intende semplificare i casi di lavoratori temporanei, stagionali e simili prevedendo che, ferma restando la mansione specifica di tali addetti, la validità del giudizio di idoneità rilasciato in sede di visita preventiva o periodica (o altro) sia effettiva fino alla data della scadenza prevista dal protocollo sanitario adottato, anche nel caso in cui il lavoratore presti la sua attività presso aziende diverse dello stesso settore. Ciò eviterebbe di ripetere a intervalli brevi (talora pochi mesi) visite mediche da parte dello stesso medico competente(o di diversi medici competenti) per lo stesso lavoratore che svolge la stessa mansione specifica presso lo stesso settore produttivo, con identico profilo di rischio e indipendentemente dalla tipologia contrattuale con cui viene resa la prestazione lavorativa”.

Si parla anche di rischi psicosociali e salute mentale. 

Alla fine del comma 4 dell’articolo 41 si chiede di aggiungere la seguente frase: “, ivi comprese le valutazioni in merito agli effetti di tutti i rischi psicosociali.”

Infatti il deterioramento della salute mentale “è sempre più un’emergenza sociale in Italia. Tale condizione si riflette anche negli ambienti di lavoro che spesso si trovano a gestire soggetti affetti da qualche disagio mentale. Le segnalazioni sempre più frequenti dei medici competenti relative alle visite di sorveglianza sanitaria certificano l’emergenza di questo disagio. In molti casi i lavoratori lamentano effetti riconducibili allo Stress Lavoro Correlato, amplificati dalle fragilità individuali e sempre più spesso queste fragilità hanno riflessi sul giudizio di idoneità”.

Riprendiamo, infine, anche una proposta relativa agli addetti al primo soccorso

Si chiede di aggiungere alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 43, dopo le parole ‘comma 1, lettera),’ le seguenti: “verificandone lo stato di salute e l’assenza di controindicazioni allo svolgimento dell’incarico per il tramite del medico competente”.

Con questa integrazione “si intende sanare quella ‘prassi’ richiesta dal datore di lavoro all’atto della nomina degli addetti all’emergenza e al primo soccorso in azienda, ai fini di essere certo delle condizioni di salute e della idoneità psico-fisica di ciascuno per svolgere tale funzione”.

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale dell’intervento che presenta anche altre proposte di modifica del D.Lgs. 81/2008 (registro cancerogeni, interpelli, accomodamento ragionevole e promozione salute) e che ricorda lo stato dell’arte delle proposte (“sono sulla scrivania del Ministro”) e ulteriori punti di lavoro (ad esempio, relativamente alla revisione dell’allegato 3B).

Fonti: Puntosicuro.it