Come garantire la protezione delle vie respiratorie da agenti biologici aerodispersi? Qual è la normativa che classifica le mascherine facciali?

In riferimento ai Dispositivi di Protezione Individuale per la protezione delle vie respiratorie da agenti biologici aerodispersi, pubblichiamo di seguito il testo della Circolare n. 15/2012 del 27/06/2012 della Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro.

“A seguito di numerosi quesiti concernenti l’uso dei dispositivi di protezione individuale specificati in oggetto, di intesa con la Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, con la Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute e con l’INAIL si esprimono le valutazioni di seguito esposte.

Si fa riferimento alla pubblicazione di alcuni documenti ex ISPESL, ora INAIL, in cui viene suggerito l’uso di facciali filtranti dotati di “certificazione di Tipo emessa dall’Organismo Notificato che …… attesti la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3 ai sensi della Direttiva 54/2000 CE”, quali dispositivi in grado di garantire la necessaria efficacia contro i suddetti agenti, senza che siano menzionati anche i facciali filtranti dichiarati conformi alla norma europea armonizzata EN 149.

In particolare, nel documento ex ISPESL “ Criteri procedurali per la scelta e caratterizzazione dei Dispositivi di Protezione Individuale per il rischio biologico in attuazione degli adempimenti del D.Lgs. 81/2008 e smi”, relativamente all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per la protezione specifica delle vie respiratorie da agenti biologici, quali i facciali filtranti e i filtri da collocare sulle semimaschere e/o sulle maschere a pieno facciale, viene testualmente riportato:

“I DPI per la protezione specifica delle vie respiratorie da agenti biologici, quali facciali filtranti e filtri da collegare sulle semimaschere o sulle maschere a pieno facciale, sono caratterizzati da una certificazione di Tipo emessa dall’Organismo Notificato che attesti la marcatura CE come dispositivo di protezione individuale in III categoria secondo la Direttiva 686/89 CE e attesti la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3, ai sensi della Direttiva 54/2000 CE” .

Si ritiene utile precisare che la certificazione CE dei dispositivi di protezione individuale deve essere esclusivamente effettuata in conformità a quanto disposto dalla Direttiva 89/686/CEE , recepita in Italia con il decreto legislativo 475/92 e successive modifiche e integrazioni e che per questa certificazione possono essere utilizzate le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e riprese in quella italiana in quanto assicurano presunzione di conformità ai requisiti essenziali richiesti dalla direttiva europea.

Occorre quindi evidenziare che l’uso dei dispositivi per la protezione delle vie respiratorie conformi alla nonna europea armonizzata EN 149 e certificati CE ai sensi della Direttiva 89/686/CEE, è ritenuto idoneo anche per la protezione da agenti biologici aerodispersi in numerosi documenti sia nazionali (prodotti ad esempio dal Ministero della Salute e dallo stesso ex ISPESL) che internazionali (prodotti ad esempio dall’Organizzazione Mondiale della Sanità – WHO e dal NIOSH).

Pertanto, ne deriva che solo i dispositivi di protezione delle vie respiratorie provvisti di certificazione CE di Tipo secondo la Direttiva 89/686/CEE possono essere liberamente commercializzati e che sarà compito del fabbricante dei dispositivi di protezione individuale dichiararne la conformità ai requisiti dall’Allegato II della direttiva succitata, dopo che sullo stesso è stato emesso da un Organismo Notificato un attestato di esame del Tipo conseguente a specifiche prove di laboratorio, fermo restando che l’utilizzo della norma europea armonizzata EN 149 assicura presunzione di conformità ai requisiti di cui all’Allegato II citato anche per quanto riguarda la protezione da agenti biologici.

Stante quanto sopra esposto, si conclude che risultano idonei per la protezione da agenti biologici sia i dispositivi di protezione delle vie respiratorie provvisti di certificazione CE di cui al Capitolo II della Direttiva 89/686/CEE4 , che attesti la protezione da agenti biologici dei gruppi 2 e 3 così come definiti nella Direttiva 2000/54/CE, sia quelli provvisti di certificazione CE di cui al Capitolo II della Direttiva 89/686/CEE4 , basata sulla norma europea armonizzata EN 149.”

Ministero del lavoro – Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro – Circolare n. 154 del 27 giugno 2012 – Dispositivi di protezione Individuale per la protezione delle vie respiratorie da agenti biologici aerodispersi.

Consiglio delle Comunità Europee – Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.

Fonti: Puntosicuro.it, Ex Ispesl, Inail