Un contributo dell’avvocato Rolando Dubini sul nuovo decreto-legge lavoro. Approfondimenti su alcune modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di nomina e obblighi del medico competente e di estensione delle misure di tutela ai lavoratori autonomi.

Nei giorni scorsi un contributo dell’avvocato Rolando Dubini ci ha permesso di conoscere una parte del cosiddetto Decreto-legge lavoro di cui non si è parlato molto nei salotti mediatici e politici: le novità che riguardano direttamente il tema della sicurezza sul lavoro attraverso alcune modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nel precedente articolo “ Il futuro decreto-legge lavoro e le possibili modifiche al D.Lgs. 81/2008”, l’avvocato, basandosi su una bozza del DL, aveva raccolto le indicazioni della relazione illustrativa governativa del provvedimento inserendo anche alcuni suoi approfondimenti.

Nel frattempo il provvedimento ha avuto alcune modifiche ed stato, come ricordato in una nostra recente news, approvato e varato dal Consiglio dei ministri, e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2023, come decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro

Al di là delle possibili ricadute indirette di vari altri aspetti connessi al DL (lavoro a termine, precarietà, …), l’avvocato Dubini torna oggi a raccontare, con nuovi aggiornamenti, dettagli e approfondimenti, le conseguenze dirette del DL sul D.Lgs. 81/2008 e sulla sicurezza e salute e negli ambienti di lavoro con il contributo “Il primo maggio 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge del governo in materia di lavoro che modifica il Testo Unico di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008)”.

Diventando il testo di Dubini sempre più ricco di indicazioni e informazioni (ora si fa riferimento anche all’articolo 15, 16 e 17 del Capo II) abbiamo deciso di suddividerlo in più parti.

In questa prima parte ci occupiamo, in particolare, della novità in materia di nomina e obblighi del medico competente e di estensione di alcune misure di tutela ai lavoratori autonomi.

Nella seconda e terza parte, che pubblicheremo nei prossimi giorni, affronteremo gli aspetti connessi alla formazione dei lavoratori, alle verifiche periodiche, agli obblighi dei noleggiatori, alla formazione del datore che fa uso di attrezzature, alla condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva, all’attività di vigilanza in vari territori e ai fondi e altre novità per l’alternanza scuola lavoro.

Prima di lasciarvi alla lettura della prima parte del contributo, riportiamo integralmente, come fatto nel precedente articolo di presentazione del decreto, il contenuto dell’Articolo 14 (nello schema di decreto precedente era l’articolo 15, come riportato anche nella relazione governativa) che riporta le varie modifiche al D.Lgs. 81/2008.

Articolo 14 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28;»;

b) all’articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «, nonche’ idonee opere provvisionali in conformita’ alle disposizioni di cui al titolo IV»;

c) all’articolo 25, comma 1:

1) dopo la lettera e) e’ inserita la seguente: «e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene

conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneita’;»;

2) dopo la lettera n) e’ aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;

d) all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”;

e) all’articolo 71, il comma 12 e’ sostituito dal seguente: «12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»; f) all’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Deve altresi’ acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.»;

g) all’articolo 73, dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente:    «4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;

 h) all’articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell’articolo 73, comma 4-bis».

Il primo maggio 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge del governo in materia di lavoro che modifica il Testo Unico di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) – prima parte

Il D.L. governativo in materia di lavoro, all’articolo 14, integra in modo significativo alcuni articoli del c.d. Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro, il D.Lgs. n. 81/2008.

Riportiamo qui di seguito alcuni articoli modificati, con il commento desunto dalla Relazione governativa che accompagna il decreto, e con un ulteriore approfondimento.

DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. (GU Serie Generale n.103 del 04-05-2023)

Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2023

Nomina del medico competente e valutazione dei rischi

Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare e ai lavoratori autonomi

Obblighi del medico competente

Nomina del medico competente e valutazione dei rischi

Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 .

Commento

Relazione governativa: “L’articolo 15apporta modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La lettera a) introduce l’obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza“.

Approfondimento

Si tratta di una novità rilevante perché potenzialmente estende in modo significativo l’obbligo di sorveglianza sanitaria non limitandolo più alle sole fattispecie indicate testualmente dal D.Lgs. n. 81/2008, ma ampliandolo a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi, svolta ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 81/2008, in collaborazione obbligatoria col medico competente, ne evidenzi la necessità. Pensiamo al lavoro all’estero, allo stress lavoro correlato, al rischio guida prolungata autoveicoli ecc.

La Cassazione Penale.Sez. III, 15 gennaio 2013 n.1856 ha sottolineato che “in tema di valutazione dei rischi, il “ medico competente” assume elementi di valutazione non soltanto dalle informazioni che devono essere fornite dal datore di lavoro, quali quelle di cui all’art.18, comma 2, ma anche da quelle che può e deve direttamente acquisire dì sua iniziativa, ad esempio in occasione delle visite agli ambienti di lavoro di cui all’art. 25, lettera I) o perché fornitegli direttamente dai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o da altri soggetti”.

Articolo 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV; …

Commento

Relazione governativa: “La lettera b) introduce una previsione volta a ridurre gli infortuni soprattutto nel settore delle costruzioni. Nello specifico si estendono ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili con particolare riferimento all’introduzione di idonee opere previsionali conformemente a quelle già previste nel titolo IV“.

Approfondimento

La nuova norma dispone la diretta applicazione di tutte le norme sulle opere provvisionali previste dal Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 a tutti i lavoratori autonomi che utilizzano tali opere, a cominciare dai ponteggi. Si contrasta in questo modo la prassi pericolosa non infrequente legata all’utilizzo di opere provvisionali inidonee da parte di lavoratori autonomi nei cantieri mobili e temporanei. Inoltre l’utilizzo da parte del lavoratore autonomi di opere provvisionali idonee e conforme alla disposizioni di legge diventa elemento da valutare da parte del committente al momento della verifica della idoneità tecnico-professionale, obbligatoria ai sensi dell’art. 26 e del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.

Articolo 25 – Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità; (…)

n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

Commento

Relazione governativa: “La lettera c) interviene sull’articolo 25 del Testo unico, recante la disciplina in materia di medico competente, prevedendo l’obbligo in capo a quest’ultimo di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del parere di idoneità. Inoltre si prevede che, in caso di grave impedimento del medico competente, che precluda temporaneamente l’adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico sia tenuto a comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei relativi requisiti“.

Approfondimento

Due novità di buon senso, che produrranno da un lato un incremento del numero di cartelle sanitarie dei lavoratori formate delle precedenti aziende e consegnate al nuovo datore di lavoro, tramite il lavoratore che ha il diritto di riceverla automaticamente dal datore di lavoro alla cessazione del rapporto di lavoro, e dall’altro la fine degli impedimenti burocratici alla sostituzione temporanea del medico competente in caso di gravi e motivate ragioni, che il medico stesso dovrà documentare per iscritto, con tanto di elementi di prova allegati e con data certa della stessa documentazione (che può spedire a se stesso via PEC, oltre che all’azienda interessata dalla sorveglianza sanitaria in oggetto).

In sostanza la visita medica di idoneità iniziale non può dirsi esauriente se non viene acquisita la cartella sanitaria della precedente azienda del lavoratore.

Il medico ha l’obbligo di consegnare copia della cartella sanitaria e di rischio al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore e di consegnare all’azienda l’originale che verrà conservata per almeno 10 anni. La conservazione deve avvenire con salvaguardia del segreto professionale. L’esposizione a cancerogeni comporta l’invio della cartella all’INAIL, che in questo caso va conservata per almeno 40 anni, e l’informativa al lavoratore sulla necessità di sottoporsi ad una sorveglianza sanitaria mirata anche dopo la cessazione dell’esposizione.

L’obbligo è previsto dall’Art. 25, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 81/08.

Nel caso di mancata consegna della cartella è prevista una sanzione per il medico: arresto fino a un mese o ammenda.

Per quel che riguarda invece l’impedimento del medico competente a svolgere temporaneamente il suo compito, la novità della scelta del sostituto da parte dello stesso MC è significativa posto che in precedenza il Ministero del lavoro e delle politiche Sociali con Interpello prot. n. 25/I/0001768 del 23.02.2006 aveva in precedenza chiarito che il medico competente, impossibilitato a svolgere personalmente alcune prestazioni inerenti al proprio servizio per malattia o per altri impedimenti oggettivi, poteva farsi sostituire da altri colleghi ma solo a seguito di nomina del datore di lavoro. Ora non è più così. Il sostituto lo sceglie il medico competente.

– fine della prima parte –

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 – Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

Fonti: Puntosicuro.it, Gazzettaufficiale.it, Avv. Rolando Dubini (penalista Foro di Milano, cassazionista)