normative
La formazione alla sicurezza, come ribadito in vari convegni e documenti, è una importante “misura di sicurezza” che, come un dispositivo di protezione, svolge una funzione essenziale per il controllo dei rischi lavorativi. Deve essere efficace e deve essere “adottata” seguendo quanto richiesto dalla normativa, in merito al percorso formativo e agli aggiornamenti richiesti.

Più volte come studio abbiamo sensibilizzato i clienti su quali rischi e quali sanzioni si incappa in caso di mancata formazione.

Ad esempio con riferimento ai coordinatori della sicurezza, ai datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione o ai medici competenti.

Per conoscere cosa richiede la legislazione in merito alla formazione dei vari attori della sicurezza aziendale, l’ Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como ha prodotto nel maggio del 2012 un documento, curato dal Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, dal titolo “Ruoli per la SSL soggetti a formazione specifica – Informazioni sintetiche”.

Il documento, che fa riferimento alla normativa nazionale e regionale, si sofferma su diverse figure professionali soggette a formazione specifica: dal coordinatore della sicurezza a dirigenti e preposti, dai lavoratori agli RLS, dagli addetti prevenzione incendi ai preposti al montaggio di ponteggi.

Rimandiamo il lettore al documento originale, che riporta diverse utili tabelle, ci soffermiamo brevemente su alcune figure professionali.

Vediamo ad esempio la formazione del datore di lavoro che decide di ricoprire la carica di RSPP.

Immagine documento formazione Asl Como

Ricordiamo che:
– non ci sono prerequisiti necessari per accedere alla formazione;
– per il modulo 1 e 2 e per le ore di aggiornamento è possibile utilizzare la metodologia e-learning.
Inoltre la durata del corso per il datore di lavoro/RSPP dipende dal livello di rischio dell’azienda determinato in base al settore ATECO 2002/2007 di appartenenza:
– Rischio basso : 16 ore;
– Rischio medio : 32 ore;
– Rischio alto: 48 ore.
La formazione è strutturata in moduli con specifici argomenti:
– Modulo 1-Normativo;
– Modulo 2-Gestionale;
– Modulo 3-Tecnico;
– Modulo 4-Relazionale.

Nel documento è presentata la durata e periodicità degli aggiornamenti e riguardo ai titoli di studio e alla formazione pregressa che esonerano dalla frequenza del corso viene riportata una specifica tabella sulla “tempistica ed esoneri per la frequenza dei corsi per D.L./RSPP”.

Si ricorda inoltre che è consentito “lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di prevenzione protezione dai rischi solo nei casi elencati nell’articolo 34 e nell’Allegato II del D.Lgs. 81/08”.

Concludiamo riportando l’indice del documento:

1. CSP/CSE
2. Datore di lavoro – RSPP
3. ASPP/RSPP
4. Dirigenti
5. Preposti
6. Lavoratori
7.RLS
8. Addetto al Primo Soccorso
9. Addetto Prevenzione Incendi, lotta Antincendio e di Evacuazione
10. Addetti e preposti al montaggio e smontaggio di ponteggi
11. Addetti e preposti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi
12. Addetti e coordinatori alle attività di rimozione e smaltimento amianto
13. Abilitazione alla vendita di prodotto fitosanitari e coadiuvanti
14. Autorizzazioni all’acquisto e impiego di prodotti fitosanitari e coadiuvanti
15. Caratteristiche della metodologia e-learning
16. tabelle n.1, n.2, n.3, n.4 relative agli esoneri :
– tempistica ed esoneri per la frequenza dei corsi per D.L./RSPP
– tempistica ed esoneri per la frequenza dei corsi per dirigenti
– tempistica ed esoneri per la frequenza dei corsi per preposti
– tempistica ed esoneri per la frequenza dei corsi per lavoratori

Fonte: Puntosicuro.it

Link di approfondimento: http://schumperlin.com/area-riservata