La Commissione UE ha dato il via all’ammodernamento dei regimi UE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Cosa è successo?
Pubblichiamo un articolo tratto dalla rivista pubblicata dal KAN (Commissione per la sicurezza sul lavoro e la standardizzazione Tedesco) che affronta la Riforma della legislazione UE, dopo la pubblicazione delle bozze di un emendamento della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi e di una nuova direttiva sulla responsabilità da IA.
Riforma della legislazione UE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi
L’ingresso nell’era digitale rende necessario un adeguamento non solo delle disposizioni giuridiche sulla messa in circolazione, ma anche del diritto sulla responsabilità. La vecchia direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi – che è pur sempre datata 1985 e in Germania è stata attuata nel 1989 con l’approvazione della legge sulla responsabilità da prodotto – non è ormai più idonea a coprire tutti i danni provocati da prodotti. Ciò si traduce in incertezza per le imprese e in un crescente numero di prodotti relativamente ai quali, in caso di danni da essi provocati, non è previsto alcun diritto di compensazione per il consumatore. La direttiva necessita inoltre di un allineamento con il regolamento sulla sicurezza dei prodotti di recente aggiornato e con quello sulla vigilanza del mercato.
Più prodotti ed eventi dannosi in primo piano
Si prevede che la nuova direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi sarà applicabile a tutti i tipi di prodotti – anche a quelli che finora non venivano considerati. Tra questi vi sono p. es. anche prodotti smart, update di software, sistemi di IA e servizi digitali, ma anche prodotti rifabbricati o modificati in maniera sostanziale. Nell’ambito dell’ economia circolare i produttori non saranno però chiamati a rispondere di danni provocati da parti di prodotto non modificate.
Nel caso dei prodotti provenienti da Stati terzi che vengono importati nell’UE direttamente dai consumatori – p. es. mediante acquisto online – i diritti di responsabilità verranno ampliati: oltre che nei confronti degli importatori attualmente chiamati a rispondere di eventuali danni da prodotto, in futuro potranno essere fatti valere nei confronti dei rappresentanti dei produttori e di altri attori, p. es. piattaforme online, con sede all’interno dell’UE. Sono inoltre previsti dei cambiamenti a livello processuale. Allo scopo di ridurre l’asimmetria informativa tra produttori e consumatori, agli operatori economici potrà essere imposto l’obbligo di divulgazione delle prove. Nel complesso si avrà una notevole semplificazione probatoria a favore delle parti danneggiate, ma non si arriverà a un’inversione dell’onere della prova. Nella bozza vengono meno i limiti finora previsti per il massimale di responsabilità e la franchigia.
Modifica dei regimi di responsabilità
Sulla base della bozza della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi il diritto al risarcimento è dato solo in caso di danni a persone (danni alla salute psichica inclusi), danni materiali e perdita di dati. Si tratta di una responsabilità da prodotto severa, che può essere fatta valere contro il produttore e altri operatori economici a prescindere da una loro eventuale colpa. Le rivendicazioni del caso possono essere sollevate solo da persone fisiche e solo laddove il prodotto in questione non venga utilizzato esclusivamente a scopi professionali.
Nuova direttiva sulla responsabilità da IA a integrazione del quadro giuridico
La nuova direttiva sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso verrà accompagnata da una direttiva sulla responsabilità da IA. Lo scopo di quest’ultima è quello di rendere molto più semplice, per chi ha subito danni provocati da sistemi di IA, far valere i propri diritti rifacendosi a una base giuridica diversa dalla legislazione sulla responsabilità per danno da prodotti. Ciò vale p. es. nel caso di violazioni di diritti fondamentali o legislazioni sulla responsabilità civile.
Onde evitare una frammentazione giuridica tra gli Stati membri dell’UE, dovrà essere definito un quadro giuridico armonizzato in materia di responsabilità di produttori, operatori o utilizzatori d’ intelligenza artificiale. È previsto che, in caso di evento dannoso, si supponga che a causare quest’ultimo sia stata l’IA. La parte danneggiata dovrà solo dimostrare che il fornitore, operatore o utilizzatore dell’IA ha omesso colposamente di osservare un obbligo rilevante e che sussiste probabilmente un nesso causale. In caso di processo, inoltre, i produttori o fornitori di sistemi di IA ad alto rischio dovranno essere tenuti a mettere a disposizione tutte le informazioni di rilievo sul prodotto.
La direttiva sulla responsabilità da IA non attribuisce ancora diritti legali di risarcimento, bensì integra i regimi nazionali di responsabilità per colpa in caso di violazioni del diritto da parte dell’IA. I nuovi regimi di responsabilità per colpa rendono possibile la rivendicazione semplificata di pretese di risarcimento da parte di tutte le persone fisiche e giuridiche.
Negoziati in seno alle istituzioni UE
Il Consiglio dei ministri UE ha già esaminato e approvato senza riserve la bozza della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi presentata dalla Commissione. Anche il dibattito in seno al Parlamento UE è già iniziato, ma durerà ancora qualche mese. La direttiva sulla responsabilità da IA verrà negoziata solo in un secondo momento.
Fonte: KanBrief 03/23, Puntosicuro.it