Un intervento su responsabilità, usi e identificazione dei pericoli in relazione alle schede di dati di sicurezza (SDS) si sofferma sugli elementi qualificanti delle sezioni 1, 2, 3 e 11. Focus sulla sezione 2 e le sottosezioni 2.1, 2.2 e 2.3.
Per quanto presenti dal 1989 (Direttiva 88/379/CEE), è con l’entrata in vigore del Regolamento (CE) n.1907/2006 ( Regolamento REACH) che le Schede di Dati di Sicurezza (SDS), diventate una parte integrante del Regolamento, si sono confermate come “elemento centrale per la comunicazione delle informazioni sui prodotti chimici”.
Infatti la scheda di dati deve “fornire informazioni su tutti i pericoli presi in considerazione dal Regolamento (CE) N.1272/2008” ( Regolamento CLP), ma anche “indicare se una sostanza o una miscela soddisfi i criteri delle sostanze persistenti, bioaccumulabili, tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili (PBT/vPvB) o se una sostanza o una miscela soddisfi i criteri delle sostanze incluse nella Candidate List of substances of very high concern (SVHC) ai sensi del REACH per ragioni diverse”. Em in relazione alle informazioni da trasmettere lungo la catena di approvvigionamento, come anticipato dal Considerando 25 del Regolamento REACH, la SDS “deve descrivere, documentare e comunicare in maniera appropriata e trasparente i rischi derivanti dalla produzione, dall’uso e dallo smaltimento di ciascuna sostanza o miscela per la quale è richiesta”.
A raccontare in questi termini l’importanza delle schede SDS è un contributo presentato il 23 novembre 2022 (durante la manifestazione Ambiente Lavoro) al convegno nazionale “REACH-OSH 2022 – Sicurezza chimica e scheda di dati di sicurezza. La Nuova Scheda di Dati di Sicurezza per una nuova Valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, tossici per la riproduzione, cancerogeni, mutageni”.
In “Responsabilità, usi e identificazione dei pericoli per la salute: elementi qualificanti delle sezioni 1, 2, 3 e 11”, a cura di Francesca Marina Costamagna e Ida Marcello(Centro Nazionale Sostanze Chimiche Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore – Istituto Superiore di Sanità), viene fatta una disamina delle Sezioni iniziali 1, 2, 3 e della Sezione 11 della scheda di dati di sicurezza, soffermandosi sulla loro rilevanza, “anche alla luce dei nuovi requisiti introdotti dal Regolamento (UE) 2020/878, analizzando alcune criticità ancora frequentemente rilevate e mettendo in relazione le quattro Sezioni con le restanti Sezioni della SDS medesima”.
Presentiamo oggi, in particolare, alcuni aspetti della disamina della Sezione 2 (Identificazione dei pericoli), con riferimento al testo dell’intervento contenuto nella pubblicazione “REACH-OSH 2022 – Sicurezza chimica e scheda di dati di sicurezza” che raccoglie gli atti del convegno.
L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- Sezione 2 delle SDS: classificazione della sostanza o della miscela
- Sezione 2 delle SDS: elementi dell’etichetta
- Sezione 2 delle SDS: altri pericoli
Sezione 2 delle SDS: classificazione della sostanza o della miscela
Nell’analizzare la SEZIONE 2 (IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI)l’intervento parte dallaSottosezione 2.1relativa allaClassificazione della sostanza o della miscela.
Si ricorda che la classificazione “fornisce una sintesi codificata dei pericoli presentati dalla sostanza o dalla miscela ed è un punto di partenza per verificare la coerenza interna della SDS”. E per una sostanza la classificazione riportata “deve essere la stessa fornita nel dossier di registrazione o, se il fornitore non è un dichiarante, la stessa che il fornitore ha notificato all’Inventario ECHA delle classificazioni e delle etichettature”.
Inoltre per una miscela la classificazione “deve essere coerente con la percentuale dei componenti dichiarata nella sottosezione 3.2 e con la loro classificazione di pericolo”.
E la classificazione di pericolo per una particolare proprietà deve “essere coerente con i dati indicati nella pertinente Sezione della SDS”.
Questo significa – continuano gli autori – che, ad esempio, “per un prodotto classificato Liquido infiammabile di Categoria 3, nella Sezione 9 (proprietà fisiche e chimiche), dovrebbero essere presenti dati pertinenti, in particolare, tale liquido dovrebbe avere un punto di infiammabilità compreso tra ≥ 23 °C e ≤ 60 °C. Questo dato dovrebbe essere anche coerente con le misure antincendio descritte nella Sezione 5, con le misure relative al rilascio accidentale descritte nella Sezione 6 e con le informazioni sul trasporto presenti nella Sezione 14”.
Sezione 2 delle SDS: elementi dell’etichetta
Riguardo alla Sottosezione 2.2 – Elementi dell’etichetta si ricorda che l’Allegato II del Regolamento REACH stabilisce che ‘in base alla classificazione, si devono indicare sull’etichetta, in conformità al CLP, come minimo le seguenti informazioni: pittogrammi di pericolo, avvertenze, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza’. Inoltre, ‘sull’etichetta vanno indicati gli elementi pertinenti in conformità all’articolo 25, paragrafi da 1 a 6, e all’articolo 32, paragrafo 6, del CLP’.
Riprendiamo l’intero articolo 32 del Regolamento CLP:
È dunque fondamentale che “gli elementi dell’etichetta indicati in questa Sezione siano coerenti con quelli dell’etichetta apposta sul prodotto”.
Inoltre quando il medesimo prodotto è destinato sia a un consumatore sia a un utilizzatore professionale la scheda di dati di sicurezza “è necessaria solo qualora un utilizzatore a valle o un distributore ne faccia richiesta (REACH, articolo 31.4). In questo caso, non è possibile redigere nella SDS una doppia etichetta, creando ad esempio nella sottosezione 2.2 due distinti campi in cui riportare separatamente i consigli di prudenza previsti rispettivamente per gli utilizzatori professionali e per i consumatori e non è necessario distinguere nella SDS i due gruppi di utilizzatori”.
Se come regola generale, la sottosezione 2.2 “deve includere i medesimi elementi dell’etichetta apposta sul prodotto”, considerando che i consumatori non ricevono la SDS, “i consigli altamente raccomandati, rilevanti solo per gli utilizzatori professionali, possono essere inclusi in altre sottosezioni della SDS”. Nell’intervento sono presentati vari esempi.
Si segnala poi che un caso particolare riguarda quelle sostanze o miscele per le quali nella sottosezione 2.1 devono obbligatoriamente “essere indicati, in virtù dell’articolo 32.6 del CLP, ‘gli elementi derivanti dalle disposizioni previste in altri atti comunitari’”.
Ad esempio, in relazione alla “specifica normativa comunitaria che si applica al prodotto”, la sottosezione 2.2 dovrà includere:
- “nel caso dei detergenti, l’elenco dei componenti specifici quali tensioattivi anionici, agenti sbiancanti a base di ossigeno, enzimi, sbiancanti ottici e altri ingredienti previsti dall’Allegato VII A del Regolamento Detergenti” (Regolamento n. 648/2004);
- “nel caso dei prodotti biocidi il numero di autorizzazione ai sensi del BPR” (Regolamento n. 528/2012);
- “nel caso delle sostanze autorizzate ai sensi del REACH, il numero di autorizzazione. L’Articolo 65 del REACH stabilisce infatti che, non appena il numero di autorizzazione per un uso specifico è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di indicare senza indugio il numero dell’autorizzazione stessa sull’etichetta prima di immettere la sostanza, o una miscela contenente la sostanza, sul mercato per l’uso autorizzato. Lo stesso obbligo si applica agli utilizzatori a valle che utilizzano un’autorizzazione che è stata concessa per tale uso ad un attore situato a monte della catena d’approvvigionamento”. E, di conseguenza, la sottosezione 2.2 della SDS, “deve includere questo numero di autorizzazione che fa parte degli elementi dell’etichetta”. Si ricorda che il titolare dell’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 9, lettera b), nel caso in cui venga concessa un’autorizzazione, “ha la responsabilità dell’aggiornamento tempestivo della SDS, non appena il numero dell’autorizzazione è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, in quanto le informazioni sull’autorizzazione devono essere trasmesse lungo la catena di approvvigionamento per consentire l’uso sicuro della sostanza autorizzata”. L’intervento riporta poi altre informazioni sulle altre sottosezioni che, in questo caso, necessitano di modifiche;
- anche nel caso dei prodotti fitosanitari, ai quali si applica il Regolamento (CE) N.1107/2009, “il numero di autorizzazione costituisce una informazione supplementare che, in coerenza con l’etichetta e con quanto richiesto per i biocidi, dovrebbe essere riportato nella sottosezione 2.2. Tuttavia, in questo caso, la guida ECHA alle SDS indica specificatamente che ‘informazioni derivanti dalla legislazione in materia di prodotti fitosanitari, quali approvazione/autorizzazione stato/numeri, informazioni sull’etichettatura supplementari derivanti dalla legislazione specifica’ possono essere incluse nella sottosezione 15.1 relativa alle Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela. Quindi, considerando che la Guida stessa offre questa possibilità, entrambe le opzioni sono considerate accettabili”.
L’intervento si sofferma anche su vari altri casi specifici, ad esempio quando il prodotto gode di una deroga all’etichettatura ai sensi dell’articolo 23 del CLP o nel caso degli articoli trattati (il regolamento BPR li definisce come “qualsiasi sostanza, miscela o articolo trattati con, o contenenti intenzionalmente, uno o più biocidi”).
Sezione 2 delle SDS: altri pericoli
Veniamo, infine, alla Sottosezione 2.3 – Altri pericoli.
Si segnala che la sottosezione 2.3 include i dati relativi ad “altri pericoli che non determinano la classificazione ai sensi del CLP”. E questi dati, “devono indicare non solo se la sostanza soddisfa i criteri per essere identificata come PBT e vPvB, conformemente all’Allegato XIII del REACH, ma anche ‘se la sostanza, a causa delle sue proprietà di interferenza con il sistema endocrino, è stata inclusa nell’elenco stabilito a norma dell’art.59, paragrafo 1 del REACH’ o ‘se la sostanza è identificata come sostanza con proprietà di interferenza con il sistema endocrino’ conformemente ai criteri stabiliti da due diverse legislazioni.
Si fa riferimento ai Regolamenti n. 2017/2100 e n. 2018/605 che “stabiliscono i criteri per individuare gli interferenti endocrini nel quadro della legislazione sui pesticidi e sui biocidi”.
Nel caso poi delle miscele, questa informazione “deve essere fornita per ogni sostanza con proprietà di interferenza endocrina presente nella miscela in una concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso. In coerenza con questa disposizione, nella sottosezione 3.2 devono essere elencate le sostanze con proprietà di interferenza con il sistema endocrino, se presenti nella miscela in concentrazione pari o superiore allo 0,1%”.
Per queste sostanze identificate come tali nella sottosezione 2.3 – concludono gli autori nella disamina della Sezione 2 – “le informazioni sugli effetti avversi per la salute e sull’ambiente andranno rispettivamente riportate nella sottosezione 11.2, relativa alle Informazioni su altri pericoli e nella sottosezione 12.6, relativa alle Proprietà di interferenza con il sistema endocrino”.
Rimandiamo in conclusione alla lettura integrale dell’intervento, come riportato nella raccolta degli atti del convegno, che si sofferma anche sulle seguenti sezioni delle schede SDS:
- Sezione 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
- Sezione 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
- Sezione 11: Informazioni tossicologiche
Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:
Regione Emilia-Romagna, Inail, Ausl Modena, “ REACH-OSH 2022 – Sicurezza chimica e scheda di dati di sicurezza”, pubblicazione, a cura di C. Govoni, G. Gargaro, R. Ricci, che raccoglie gli atti del convegno “REACH-OSH 2022 – Sicurezza chimica e scheda di dati di sicurezza. La Nuova Scheda di Dati di Sicurezza per una nuova Valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, tossici per la riproduzione, cancerogeni, mutageni” che si è tenuto a Bologna durante Ambiente Lavoro 2022 (formato PDF, 8.98 MB).
Fonti: AUSL Modena, Puntosicuro.it