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I “Quesiti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” del gruppo di lavoro info.sicuri. A cura della Direzione Sanità della Regione Piemonte.

Pubblichiamo alcuni quesiti sugli obblighi di lavoratori autonomi e imprese familiari, elaborati dal gruppo di lavoro info.sicuri e tratti dalla raccolta della Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte, aggiornata al 2014. Ricordiamo che Info.Sicuri è un servizio della Regione Piemonte che si pone l’obiettivo di fornire a tutti i soggetti portatori di obblighi e responsabilità (datori di lavoro, responsabili e addetti alla sicurezza, dirigenti, preposti, professionisti, lavoratori e loro rappresentanti) informazioni utili sulla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Relativamente alla formazione dei lavoratori autonomi, leggendo l’art. 21 del D.lgs. 81/08, pare che tali lavoratori non abbiano l’obbligo ma la facoltà di frequentare corsi di formazione, analogamente dicasi per la sorveglianza sanitaria. Tale lettura è corretta?
La sorveglianza sanitaria e la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro costituiscono ai sensi dell’art. 21 comma 2 del D.lgs. 81/08 una facoltà del lavoratore autonomo.

Nel caso di azienda agricola a conduzione famigliare, il titolare datore di lavoro è obbligato alla redazione del DVR e a frequentare corsi di formazione? I coadiuvanti famigliari devono frequentare dei corsi di formazione generale e specifica?
Il DL è obbligato alla redazione del DVR. La frequenza a corsi di formazione per lo svolgimento dei compiti del servizio SPP è necessario qualora il DL intenda svolgere direttamente tali compiti. I componenti dell’impresa familiare sono soggetti all’art. 21 e hanno facoltà di frequentare i corsi di formazione per la sicurezza.

Ho una impresa individuale senza dipendenti, sono sola, faccio commercio ambulante. Ho l’obbligo di fare il DVR e frequentare corsi come RSPP, primo soccorso e antincendio?
No, è soggetta agli obblighi dell’articolo 21 del D.lgs. 81/08.

Articolo 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Link con la dispensa della Regione Piemonte