
Morto schiacciato dagli scaffali, dopo essersi arrampicato lungo la scaffalatura per poter vedere la merce. Mancanza di un sistema informatizzato, sicuro e veloce per poter individuare in maniera automatica la merce presente nella cella frigorifera. Di chi è la responsabilità?
Cassazione Penale Cass. Sez. IV, 7 agosto 2025, n. 29235: confermata la condanna dei vertici aziendali per la morte del magazziniere travolto da una catasta di seppie surgelate
Il fatto:
Il procedimento riguarda A.A., consigliere di amministrazione della F.G S.r.l., e B.B., presidente del CdA, legale rappresentante e RSPP pro tempore della stessa società.
Ad entrambi è contestato il reato di omicidio colposo aggravato in cooperazione (artt. 113, 589 commi 1 e 2 c.p., in relazione all’art. 40 c.p.) per avere cagionato, con colpa consistita nella violazione dell’art. 15 D.Lgs. 81/2008 (omessa eliminazione o riduzione dei rischi, mancata organizzazione sicura del lavoro), la morte del lavoratore Maurilio Orlandini, magazziniere, deceduto il 7 ottobre 2014 travolto a quasi sette metri d’altezza, a 25 gradi sotto zero, da una catasta di seppie surgelate mentre si arrampicava sui montanti della scaffalatura per individuare la merce da prelevare.
Al solo A.A. erano inoltre contestate contravvenzioni ex artt. 69, 71, 87, 105, 107, 111, 162 e 163 D.Lgs. 81/2008.
Giudizio di Merito:
– Primo grado (Trib. Savona): condanna di entrambi gli imputati.
– Appello (Corte Genova, 29.10.2024): confermata la responsabilità per omicidio colposo con pena di 8 mesi di reclusione per ciascuno; per A.A. anche € 6.000 di ammenda (alcuni reati contravvenzionali dichiarati prescritti). Concesse sospensione condizionale e non menzione.
Ricorso:
Gli imputati proponevano ricorso per cassazione deducendo:
1. Vizio di motivazione per mancata valutazione della prassi di scalata alle scaffalature e della visibilità dei cartelli identificativi sui bancali;
2. Erronea applicazione di legge (art. 589 c.p.) quanto alla posizione di garanzia di A.A., sostenendo l’assenza di delega formale e la responsabilità esclusiva di B.B. quale RSPP.
Diritto:
La Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili, confermando le condanne.
La prassi di arrampicarsi alle scaffalature era notoria, documentata dalle prove testimoniali e non abnorme, ma rientrante nei rischi tipici che i datori di lavoro erano tenuti a governare.
I sistemi di identificazione e prelievo dei bancali erano inadeguati e insicuri, inducendo di fatto i lavoratori ad arrampicarsi.
La posizione di garanzia grava su tutti i membri del CdA (art. 2087 c.c. e art. 2 D.Lgs. 81/2008), salvo valida delega, qui assente. La responsabilità di A.A. è stata confermata anche come responsabile di fatto della sede di Vado Ligure.
I ricorsi sono stati dichiarati nammissibili, con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e di € 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
La sentenza ribadisce due principi:
1. La condotta del lavoratore non è abnorme se rientra nel rischio tipico che il datore deve governare.
2. Nei consigli di amministrazione di società di capitali, la posizione di garanzia in materia di sicurezza grava su tutti i membri, anche se privi di deleghe formali.
link da cui scaricare la sentenza di cassazione per approfondimento
Fonti: Avv. Rolando Dubini, Biblus.net, Olympus.uniurb.it