Il fatto che un preposto, sia esso munito di investitura formale che nei fatti, non avesse seguito il corso di formazione e aggiornamento ex lege non può essere ragione di esonero da sue eventuali responsabilità per l’infortunio di un lavoratore.

Un’altra sentenza questa sulla responsabilità di un preposto condannato nei due primi gradi di giudizio per l’infortunio occorso in un’azienda a un lavoratore che aveva subito l’amputazione di un braccio mentre era impegnato nella lavorazione di un pezzo di legno presso una macchina scorniciatrice risultata priva dei necessari dispositivi di sicurezza. L’imputato. che era stato accusato, in qualità di preposto di fatto, di avere adibito il lavoratore a mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto, senza quindi avergli fornito adeguate informazioni, e di avere omessa la dovuta vigilanza durante le fasi di lavorazione, è ricorso alla Corte di Cassazione lamentandosi fondamentalmente di non avere avuta nessuna investitura formale di preposto né di essere stato formato e addestrato per svolgere le relative funzioni, sostenendo altresì che l’obbligo di mettere a disposizione del lavoratore un macchinario sicuro e dotato dei richiesti dispositivi di sicurezza è stato posto dal legislatore a carico del datore di lavoro.

La suprema Corte nel rigettare il ricorso e nell’evidenziare che l’imputato aveva nei fatti svolto le mansioni di preposto, ha precisato che il fatto che un preposto non abbia seguito i corsi di formazione e di aggiornamento previsti dalle disposizioni di legge non può essere ragione di esonero da responsabilità; in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha inoltre sostenuto, le responsabilità di un dirigente e di un preposto non trovano la propria origine necessariamente nel conferimento di una delega da parte del datore di lavoro, potendo derivare, comunque, dall’investitura formale o dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche di tali figure di garanti.

Con riferimento poi a quanto evidenziato dal ricorrente in merito alle responsabilità del datore di lavoro per avere messo a disposizione del lavoratore una macchina priva dei dispositivi di sicurezza, la Corte di Cassazione ha ribadito uno dei principi fondamentali in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, quello cioè in base al quale, qualora vi siano più titolari di una posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione.

Il fatto, l’iter giudiziario, il ricorso per cassazione e le sue motivazioni.

La Corte di Appello ha confermata la sentenza di un Tribunale che aveva condannato il preposto di un’azienda perché ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche in danno di un dipendente della stessa azienda. I giudici, nelle due sentenze conformi, avevano addebitato all’imputato di avere adibito il dipendente, in qualità di preposto, a mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto, senza fornirgli adeguate informazioni e di avere omessa la dovuta vigilanza durante le fasi di lavorazione.

Il lavoratore, impegnato nella lavorazione di un pezzo di legno presso una macchina scorniciatrice all’interno della quale operavano una serie di frese poste in parallelo, nel tentativo di rimuovere dei residui di legno che si erano incastrati al suo interno, era rimasto con il braccio impigliato nel macchinario e aveva subito la sua amputazione. Il macchinario in questione era dotato di ripari posti in corrispondenza degli sportelli di entrata e di uscita dei pezzi di legno in lavorazione, volti ad impedire l’ingresso accidentale degli arti nella zona delle lame nonché di un microinterruttore, posto tra lo sportello anteriore della macchina ed il carter che assicurava l’immediato arresto degli organi rotanti qualora lo sportello fosse stato sollevato. Il giorno dell’infortunio, però, l’apparecchiatura è risultata priva dei dispositivi di sicurezza previsti dal costruttore, in quanto il microinterruttore non era in grado di funzionare perché leggermente allentato dalla sua sede, per cui il macchinario era in movimento benché lo sportello fosse sollevato.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del suo difensore, formulando alcune motivazioni. Lo stesso ha innanzitutto lamentato una inosservanza ed una erronea applicazione degli artt. 71, comma 4, e 37 del D. Lgs. n. 81/2008. A suo parere, infatti, i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto di individuare in capo alla sua figura la qualifica di preposto anche se non aveva ricevuta la prevista formazione aggiuntiva per ricoprire tale incarico per cui, di conseguenza, non avrebbe potuto rivestire una posizione di garanzia a tutela del lavoratore infortunatosi. I dirigenti e i preposti, ha ricordato infatti il ricorrente, devono ricevere, a cura del datore di lavoro, una formazione adeguata e specifica e devono seguire corsi di aggiornamento periodici per rivestire il loro incarico. Nel caso in esame inoltre sarebbe stato non pertinente anche il richiamo all’art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 poiché la norma obbliga il datore di lavoro a mettere a disposizione del lavoratore attrezzature che siano installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso ed oggetto d’idonea manutenzione. I giudici di merito, inoltre secondo lo stesso, avevano fatto ricadere su di lui la qualifica di preposto in mancanza dei presupposti di legge, imputandogli obblighi propri del datore di lavoro al quale invece era da ricollegare la scelta di avere impiegato nella società un dipendente adibendolo a mansioni diverse dal facchinaggio previste nel contratto mancando di somministrargli un’adeguata formazione e la necessità altresì di riparare il dispositivo di sicurezza del macchinario presente in azienda.

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.

I motivi del ricorso sono stati ritenuti infondati dalla Corte di Cassazione che lo ha pertanto rigettato. L’imputato, ha fatto notare la Sezione IV, aveva ricevuto, secondo quanto sostenuto dalla Corte territoriale, una lettera dai responsabili dell’azienda nella quale erano state specificate le sue mansioni di controllore di produzione, con il compito di supervisionare la produzione di tutto il reparto produttivo, coordinando le varie attività tra le maestranze e l’espletamento del lavoro altrui. Lo stesso quindi, secondo la suprema Corte, rivestiva la qualifica formale di preposto ai sensi dell’art. 19 comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, incaricato di sovrintendere e controllare i lavoratori in tema di sicurezza durante l’esecuzione della prestazione lavorativa.

L’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, ha così proseguito la Sez. IV, prevede, infatti che il preposto debba:

a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. Lo stesso ancora, ha aggiunto la suprema Corte, in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

Dalla istruttoria compiuta inoltre era emerso, secondo i giudici di merito, come il ricorrente oltre ad essere stato investito formalmente delle mansioni di preposto, di fatto decidesse quali lavori affidare ai dipendenti delle ditte appaltatrici; era stato lui, infatti, ad adibire il lavoratore infortunato allo svolgimento di un’attività per la quale non era stato formato. In particolare, gli aveva ordinato, benché in possesso di una certificazione di idoneità professionale per lo svolgimento delle sole mansioni di facchinaggio, di attendere alla lavorazione del legno mediante utilizzo della scorniciatrice priva dell’interruttore di sicurezza. Corretta quindi, secondo la suprema Corte, era stata la conclusione a cui erano pervenuti i giudici, nelle due sentenze conformi, in ordine alla responsabilità dell’imputato; rivestendo egli, infatti, presso la società la qualifica di preposto, formalmente e di fatto, era titolare di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità del lavoratore. Non solo quindi non avrebbe dovuto adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle stabilite in contratto, ma avrebbe dovuto impedire che venisse utilizzato il macchinario con microinterruttore di sicurezza non funzionante. Non era comunque risultato influente la contestazione della violazione dell’art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008, rivestendo carattere di centralità la violazione dell’art. 19 dello stesso decreto.

La concorrente responsabilità del datore di lavoro, ha sottolineato ancora la suprema Corte, su cui con particolare attenzione si era soffermata la difesa, non aveva comunque esclusa la posizione di garanzia dell’imputato e la sua responsabilità in ordine all’infortunio occorso al lavoratore. La suprema Corte ha ribadito in merito, come fatto più volte, che ove vi siano più titolari della posizione di garanzia ciascuno è responsabile per intero. In materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, infatti, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione.

Il fatto poi che l’imputato non avesse seguito il corso di formazione e di aggiornamento previsto dalla legge non aveva comunque esclusa la sua responsabilità: lo stesso, a prescindere dalla sua investitura formale, aveva svolto le mansioni di preposto, dirigendo il personale e pertanto, non lo si poteva considerare esonerato dalle sue responsabilità. “In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro”, ha così concluso la Corte di Cassazione, “le responsabilità del dirigente e del preposto non trovano la propria origine necessariamente nel conferimento di una delega da parte del datore di lavoro, potendo derivare, comunque, dall’investitura formale o dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garanti“.

Al rigetto del ricorso è seguita, in definitiva, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione, in solido con il responsabile civile della società, delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile, che ha liquidate in tremila euro, oltre accessori come per legge.

Corte di Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 30800 del 09 agosto 2022 (u.p. 22 aprile 2022) – Pres. Di Salvo – Est. Bruno – Ric. A.A.. – Il fatto che un preposto, sia esso munito di investitura formale che nei fatti, non avesse seguito il corso di formazione e aggiornamento ex lege non può essere ragione di esonero da sue eventuali responsabilità per l’infortunio di un lavoratore.

Fonti: Puntosicuro.it, Olympus.uniurb.it