
Testo del D.Lgs. 81/2008 aggiornato alle nuove disposizioni: Legge 34/2026 (in vigore dal 7 aprile 2026), DLgs. 213/2025 (amianto), Legge 198/2025 di conversione del D.L. 159/2025 (badge di cantiere, scale, etc.).
Il Testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08) definisce tutta la disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro; rappresenta un vero e proprio Codice della salute e della sicurezza sul lavoro ed una guida indispensabile per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei vari luoghi di lavoro e all’interno dei cantieri.
Il D.Lgs. 81/08 è stato emanato nel 2008 e ha subito, nel corso degli anni, notevoli modifiche ed integrazioni.
Aggiornamenti in pillole:
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 11 marzo 2026, n. 34 (legge annuale PMI), entrano in vigore dal 7 aprile 2026 alcune modifiche rilevanti al D.lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza). Si tratta di interventi mirati che impattano direttamente sull’organizzazione aziendale, sulla formazione e sulla gestione della sicurezza, con particolare attenzione alle esigenze delle PMI.
Di seguito una sintesi chiara delle principali novità.
Modelli organizzativi (art. 30)
Viene introdotto il principio di proporzionalità rispetto alla dimensione aziendale. INAIL dovrà predisporre entro 120 giorni modelli semplificati di organizzazione e gestione (MOG) per microimprese e PMI. Obiettivo: rendere più accessibile l’adozione dei modelli organizzativi anche alle realtà di minori dimensioni.
Formazione e addestramento (art. 37)
Due le novità principali:
1. La formazione può essere effettuata anche durante periodi di cassa integrazione (CIG)
2. L’addestramento viene rafforzato e reso più concreto:
✓ deve essere svolto da persona esperta
✓ deve prevedere prove pratiche
✓ può utilizzare strumenti di simulazione
✓ deve essere tracciato in un apposito registro (anche informatizzato)
Si tratta di un passaggio importante verso una formazione più pratica e verificabile
Lavoro agile (art. 3)
Viene introdotto uno specifico obbligo per il datore di lavoro:
✓ consegnare almeno annualmente un’informativa scritta a lavoratore e RLS
✓ indicare i rischi generali e specifici connessi al lavoro agile
La sicurezza nel lavoro agile entra in modo più strutturato nel Testo Unico
Sanzioni (art. 55)
Il mancato adempimento dell’informativa sul lavoro agile viene espressamente sanzionato con:
✓ arresto da 2 a 4 mesi
✓ oppure ammenda da €1.708,61 a €7.403,96
Verifiche attrezzature (Allegato VII)
Inserita una nuova voce con verifica triennale per:
✓ piattaforme di lavoro mobili elevabili
✓ piattaforme utilizzate in ambito agricolo (es. frutteti)
Impatti operativi per le aziende
Alla luce delle novità, si suggerisce di:
✓ aggiornare le procedure interne e la documentazione
✓ introdurre o adeguare il registro dell’addestramento
✓ verificare e aggiornare l’informativa per il lavoro agile
✓ controllare gli scadenziari delle verifiche attrezzature
✓ monitorare la futura pubblicazione dei modelli INAIL semplificati
Link per scaricare la gazzetta ufficiale
Fonti: Biblusnet, unione artigiani, Gazzetta ufficiale