Il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare l’adeguatezza funzionale e la sicurezza di una macchina ricevuta in comodato e risponde dell’infortunio accaduto a un dipendente durante il suo utilizzo se dovuto alla mancanza dei requisiti richiesti.
Chiara e brevissima questa ordinanza della Corte di Cassazione emanata a seguito di un ricorso presentato dal datore di lavoro di un’impresa ritenuto responsabile in ordine al reato di cui all’art 590 del codice penale per l’infortunio accaduto a un suo lavoratore dipendente durante l’utilizzo di un pantografo avuto in comodato d’uso e risultato privo delle protezioni antinfortunistiche richieste dalle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Il ricorso presentato avverso la sentenza di condanna della Corte di Appello è stato ritenuto dalla suprema Corte di Cassazione manifestamente infondato e immune da vizi logico-giuridici, essendo stato lo stesso basato, contrariamente a quanto dedotto, su definite e significative acquisizioni probatorie. Con il ricorso, infatti, era stata denunciata genericamente l’assenza di responsabilità penale in relazione all’infortunio sul lavoro occorso al lavoratore dipendente in quanto il macchinario dallo stesso utilizzato, un pantografo non adeguato al taglio di una porta e con una lama difettosa, era di proprietà di terzi ed era stato concesso in comodato d’uso alla impresa individuale di cui era titolare l’imputato.
Correttamente quindi la Corte di merito, secondo la Sezione VII, aveva applicato i principi giuridici in quanto era stato omesso da parte dell’imputato di verificare l’adeguatezza funzionale e la sicurezza del macchinario messo a sua disposizione e la persona offesa inoltre stava lavorando alle sue dipendenze. Il ricorso è stato pertanto ritenuto inammissibile, in quanto palesemente fondato su motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, essendo stati gli stessi considerati non specifici ma soltanto apparenti per avere omesso di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
E’ quindi seguita, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non essendo emerse ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
Fonti: Puntosicuro.it, Olympus.uniurb.it