Cassazione Penale, Sez. 4, 22 luglio 2022, n. 29022 – Infortunio mortale durante la realizzazione dell’impianto fognario: responsabilità del direttore dei lavori del cantiere.

Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell’ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un’oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d’ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell’assuntore dei lavori, rinunciando all’incarico ricevuto (così, Sez. 4, n. 46428 del 14/09/2018, A., Rv. 273991-01, con riguardo ad una fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del direttore dei lavori per aver consentito che questi iniziassero senza la nomina di un responsabile e senza la formazione di un documento di valutazione dei rischi, in zona soggetta a rischio di pericolo per la pubblica incolumità, dedotto in una ordinanza comunale interdittiva; cfr. altresì, in termini conformi, Sez. 4, n. 18445 del 21/02/2008, Strazzanti, Rv. 240157-01).

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Nel primo semestre di quest’anno denunciati all’Inail quasi 81mila contagi sul lavoro da Covid-19

A rilevarlo è il 28esimo report elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto, da cui emerge che le infezioni di origine professionale segnalate all’Istituto dall’inizio della pandemia alla data dello scorso 30 giugno sono più di 278mila, pari a circa un quinto del totale degli infortuni registrati dal gennaio 2020, e i casi mortali 877

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Stress termico, online le linee guida Inail. In caso di sospensione dell’attività le imprese possono accedere alla cassa integrazione Inps

In un comunicato congiunto dei due enti previdenziali le iniziative promosse a sostegno di lavoratori e aziende alle prese con il caldo record di questa estate. L’integrazione salariale può essere richiesta quando il termometro supera i 35° centigradi, ma saranno considerate idonee anche le temperature “percepite”. Nel vademecum dedicato a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza, un decalogo per la gestione del rischio

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